CASS
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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- 1. Traffico illecito di rifiuti e certificati falsiRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 15 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 36966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36966 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB ED nata ad [...] il [...] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE. Udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Vignale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore presente, avvocato Simon Pietro Ciotti, in sostituzione dell'avvocato Luca Gastini del foro di Alessandria, difensore di ZA LO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36966 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Per mezzo del proprio difensore, LO BE ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 42611/24, pronunciata il 24 ottobre e depositata il 21 novembre 2024. Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale, respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 novembre 2023, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità della ZA per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152). 2. La ricorrente sostiene che, nella sentenza n. 42611/24, la Terza sezione penale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo al contenuto dell'imputazione. Avrebbe erroneamente ritenuto, infatti, che alla ZA fosse ascritto il concorso nelle diverse condotte di traffico illecito di rifiuti contestate al capo A) trascurando che questo capo di imputazione è «suddiviso in trenta sottocapi contestati di volta in volta, oltre che all'imputato principale (ES UB), anche a soggetti differenti a seconda della loro partecipazione o meno alle singole operazioni di gestione (asseritamente illecite) dei rifiuti in oggetto». La difesa osserva: che alla ZA è stata contestata la partecipazione a quattro attività, consistenti nella redazione di certificati di analisi asseritamente falsi;
che tali attività sono oggetto dei «sottocapi» A2), A6), A17), A24) e i giudici di merito hanno escluso il diretto coinvolgimento della ZA nella redazione dei certificati di cui ai capi A2) e A6). Sostiene, dunque, che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe limitata ai fatti di cui ai capi A17) e A24) e il concorso della ZA al traffico illecito oggetto di imputazione si sarebbe esaurito con la redazione dei certificati di analisi ivi indicati. Secondo la difesa, l'errata percezione dei confini dell'imputazione formulata nei confronti della ZA, che «non era chiamata a rispondere dell'intero capo A), e cioè di tutte le condotte in esso indicate [...] ma unicamente di quattro condotte concorsuali, per due delle quali è stata assolta» (così, testualmente, pag. 12 dell'atto di ricorso), sarebbe resa evidente dal fatto che, nel respingere il ricorso, la Terza Sezione penale ha sviluppato argomentazioni di diritto sostanziale sulla individuazione della condotta concorsuale ma ha del tutto ignorato la doglianza processuale inerente ai confini dell'imputazione e, quindi, non ha risposto ai motivi di ricorso con i quali era stato dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. 2 Sotto diverso profilo, la difesa osserva che la Terza Sezione penale ha dato per presupposto che nell'istruttoria dibattimentale si fosse accertato che la ZA aveva compilato certificati di analisi di rifiuti in epoca successiva a quella dell'effettivo smaltimento nella consapevolezza che tali certificati sarebbero stati utilizzati da UB «a copertura amministrativa degli illeciti pregressi». In tesi difensiva, nel giudizio di merito tale accertamento non sarebbe neppure stato compiuto sicché, anche per questa parte, la Terza Sezione sarebbe incorsa in errore omettendo di dare risposta alle doglianze formulate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sono manifestamente infondati. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare "un giudizio di legittimità dea sentenza di legittimità". Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la 3 cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di'un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della voiontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti dei suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686). 3. Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema dei rimedio giuridico invocato. Nell'esaminare i motivi di ricorso proposti da LO ZA, la sentenza impugnata ha preliminarmente osservato (pag. 9) che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, i certificati di analisi eseguiti dalla Biogest - tra i quali vi sono i due certificati descritti nel capo di imputazione ai punti A17) e A24) - «tlavano sempre esiti compatibili con la tabella lA o 1B, oggettivamente favorendo sia il produttore, sia il trasportatore, sia il ricevente, anche quando esami svolti da altri laboratori (Ismar, Edeogeolab, ARPA) producevano risultati molto diversi, rilevando superamenti della tabella». Fra rilevato, inoltre, che - secondo quanto riferito dai giudici di merito - due diversi sopralluoghi e una ispezione ARPA hanno consentito di accertare che «il laboratorio non aveva i macchinari necessari» per svolgere tutti gli esami richiesti dai produttori, sicché i certificati rilasciati dalla Blogest erano, almeno in parte, certamene falsi. In sintesi, secondo i giudici di merito, il laboratorio nel quale la ZA ~9 la propria attività di certificazione era, nella sostanza, inattivo e tutte le analisi rilevanti in giudizio devono ritenersi «fintamente eseguite e prive di attendibilità». Queste premesse non sono contestate néi ricorso straordinario oggetto del presente giudizio e rispetto ad esse la ZA non ha dedotto alcun errore percettivo. Nessun errore percettivo è stato dedotto, inoltre, con riferimento all'affermazione secondo la quale nel giudizio di merito sarebbe emerso, quale dato non controverso, che la 4 ZA manteneva contatti stabili con UB e con «gli altri principali protagonisti della complessiva vicenda» e, tra questi, con SA AN che, secondo le dichiarazioni di una dipendente della Biogest, aveva formalmente richiesto di falsificare certificati di analisi e si recava spesso in laboratorio per parlare con la ZA. Proprio muovendo da queste premesse, la Terza Sezione penale ha ritenuto integrata la condotta contestata alla ZA e sussistente l'elemento psicologico dei reato. A pag. 9 delta sentenza impugnata si legge infatti: « appare superfluo sottolineare la decisiva rilevanza di tali condizioni, in cui la ZA si trovava ad emettere i certificati: condizioni rimaste prive di adeguata confutazione da parte difensiva». 3. Come emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata, l'ipotizzato errore percettivo sul contenuto del capo di imputazione non può essere ritenuto sussistente. La sentenza in esame ha sottolineato che i certificati Biogest a firma della ZA si riferiscono ad analisi che sarebbero state effettuate molti mesi dopo i conferimenti di rifiuti e che - come reso evidente dagli stabili rapporti intercorsi tra lei, AN e UB - la ZA si mise a disposizione dei coimputati. Secondo la sentenza impugnata, dunque, l'emissione dei due certificati indicati sub A17)'e A24), altro non è che la manifestazione concreta di un accordo funzionale allo svolgimento dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti. In questa attività organizzata il laboratorio Biogest era pienamente inserito, perché «asservito ai traffici degli [...] imputati», e anche la ZA lo era, essendo emerso in giudizio che in concreto vi contribuì, predisponendo certificazioni idonee a far apparire regolari attività riguardanti il trasporto e conferimento di ingenti quantità di rifiuti. Ponendosi in questa prospettiva - che tiene conto del contenuto dell'imputazione - la sentenza impugnata ha ritenuto (pag. 11) ehe la condotta della ZA fosse inserita in un contesto illecito del quale l'odierna ricorrente aveva piena consapevolezza e che tale condotta integrasse gli estremi del concorso nel reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. Ha sottolineato a tal fine che, con la propria condotta, l'imputati si inserì consapevolmente ih un contesto illecito caratterizzato: dalla «pluralità di operazioni (circa trenta trasporti per il capo A17, molteplici viaggi per il capo A24)»; dalla «organizzazione», dimostrata dalle «connotazioni imprenditoriali sia dei siti di raccolta, sia del laboratorio i cui certificati consentivano l'espletamento dell'attività illecita con apparente rispetto della normativa ambientale»; dall'ingente quantitativo di rifiuti (i certificati indicati sub A17 e A24 si riferiscono a 1.200 tonnellate complessivi di conferimenti); dall'abusività della condotta e dall'ingiustizia del profitto «costituito dall'illecito 5 (0-) aumento del fatturato per i recuperatori e dai pagamenti ricevuti dalla Biogest per le certificazioni compiacenti». La sentenza impugnata ha ritenuto coerente, e conforme ai principi di diritto, l'impostazione dei giudici di merito, che «non hanno seguito la prospettiva "atomistica" comprensibilmente sostenuta dalla difesa» e, «tutt'altro che illogicamente», hanno inserito le condotte della ZA «nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)» (così, testualmente, pag. 10 della sentenza impugnata). In sintesi, nella sentenza n. 42611/24, la Terza sezione penale di questa Corte ha ritenuto che i fatti accertati in giudizio integrino un concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui al capo A) e ha individuato la condotta concorsuaie della Zambeiii nell'aver asservito ai traffici illeciti l'attività svolta nel laboratorio Biogest e nell'aver predisposto falsi certificati per dare apparenza di liceità a più di trenta trasporti di ingenti quantità di rifiuti. Ha ritenuto, inoltre, che dovesse essere disattesa la «prospettiva "atomistica"» sostenuta dalla difesa e che le specifiche condotte contestate alla ZA nei "sottocapi" A17) e A24) dovessero essere inserite «nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)». Ha ritenuto, dunque, che vi fosse piena corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e i fatti dei quali la ZA è stata dichiarata responsabile. 4. Nessun errore percettivo può essere ipotizzato neppure per la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Come si è chiarito, infatti, la sentenza impugnata ha valutato congrua la motivazione fornita dai giudici di merito, secondo i quali la EL era consapevole di partecipare ad una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e, non illogicamente, tale consapevolezza era stata desunta: dai contatti «comprovati e pacifici» con UB;
dal fatto che AN si recava spesso in laboratorio «per parlare con la ZA» e aveva chiesto alla Blogest di falsificare certificati di analisi;
dai fatto che il laboratorio non aveva i macchinari necessari ad eseguire gli esami funzionali al rilascio di regolari certificazioni. Sulla base di queste circostanze di fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto congrue le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito per sostenere che l'imputata era consapevoie delruso che sarebbe stato fatto dei certificati da lei sottoscritti (riguardanti rifiuti che erano già stati smaltiti quando i certificati furono redatti), utilizzati a copertura amministrativa degli illeciti pregressi. Nel proporre il presente ricorso straordinario, peraltro, la difesa non ha neppure ipotizzato che vi sia stato un errore percettivo con riferimento alle circostanze di fatto riportate nella sentenza impugnata al fine di illustrare per quali ragioni la motivazione fornita dai giudici di merito in ordine alla sussistenza 6 Il Conipliee estensore L dell'elemento psicologico del reato ELTT:9 ntenersi completa, coerente e non manifestamente illogica. 5. in sintesi, e conclusivamente: gli argomenti sviluppati dalla difesa non pongono in luce errori percettivi o di fatto, ma sono volti piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. La disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Presj,der t
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore presente, avvocato Simon Pietro Ciotti, in sostituzione dell'avvocato Luca Gastini del foro di Alessandria, difensore di ZA LO, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto raccoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36966 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 09/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Per mezzo del proprio difensore, LO BE ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte di legittimità n. 42611/24, pronunciata il 24 ottobre e depositata il 21 novembre 2024. Il ricorso straordinario si riferisce alla parte della sentenza con la quale, respinto il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 14 novembre 2023, è stata confermata l'affermazione della penale responsabilità della ZA per il reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. (già art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152). 2. La ricorrente sostiene che, nella sentenza n. 42611/24, la Terza sezione penale sarebbe incorsa in errore percettivo riguardo al contenuto dell'imputazione. Avrebbe erroneamente ritenuto, infatti, che alla ZA fosse ascritto il concorso nelle diverse condotte di traffico illecito di rifiuti contestate al capo A) trascurando che questo capo di imputazione è «suddiviso in trenta sottocapi contestati di volta in volta, oltre che all'imputato principale (ES UB), anche a soggetti differenti a seconda della loro partecipazione o meno alle singole operazioni di gestione (asseritamente illecite) dei rifiuti in oggetto». La difesa osserva: che alla ZA è stata contestata la partecipazione a quattro attività, consistenti nella redazione di certificati di analisi asseritamente falsi;
che tali attività sono oggetto dei «sottocapi» A2), A6), A17), A24) e i giudici di merito hanno escluso il diretto coinvolgimento della ZA nella redazione dei certificati di cui ai capi A2) e A6). Sostiene, dunque, che l'affermazione della penale responsabilità sarebbe limitata ai fatti di cui ai capi A17) e A24) e il concorso della ZA al traffico illecito oggetto di imputazione si sarebbe esaurito con la redazione dei certificati di analisi ivi indicati. Secondo la difesa, l'errata percezione dei confini dell'imputazione formulata nei confronti della ZA, che «non era chiamata a rispondere dell'intero capo A), e cioè di tutte le condotte in esso indicate [...] ma unicamente di quattro condotte concorsuali, per due delle quali è stata assolta» (così, testualmente, pag. 12 dell'atto di ricorso), sarebbe resa evidente dal fatto che, nel respingere il ricorso, la Terza Sezione penale ha sviluppato argomentazioni di diritto sostanziale sulla individuazione della condotta concorsuale ma ha del tutto ignorato la doglianza processuale inerente ai confini dell'imputazione e, quindi, non ha risposto ai motivi di ricorso con i quali era stato dedotto il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. 2 Sotto diverso profilo, la difesa osserva che la Terza Sezione penale ha dato per presupposto che nell'istruttoria dibattimentale si fosse accertato che la ZA aveva compilato certificati di analisi di rifiuti in epoca successiva a quella dell'effettivo smaltimento nella consapevolezza che tali certificati sarebbero stati utilizzati da UB «a copertura amministrativa degli illeciti pregressi». In tesi difensiva, nel giudizio di merito tale accertamento non sarebbe neppure stato compiuto sicché, anche per questa parte, la Terza Sezione sarebbe incorsa in errore omettendo di dare risposta alle doglianze formulate con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sulla base dei quali il ricorso straordinario è stato proposto sono manifestamente infondati. Il vizio prospettato, infatti, non è riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata. 2. Si deve premettere che il rimedio di cui all'art. 625 bis non rappresenta un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare "un giudizio di legittimità dea sentenza di legittimità". Non è possibile quindi che, attraverso tale strumento processuale, ci si dolga di vizi che, ove riscontrati, sarebbero in realtà vizi motivazionali del provvedimento impugnato. La storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, rendono evidente che l'errore di fatto può dare luogo all'annullamento di una sentenza della Corte di cassazione ex art. 625 bis cod. proc. pen. solo se è costituito da sviste o errori di percezione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità che abbiano influito sulla decisione adottata dalla Corte regolatrice. In più occasioni le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. Si è chiarito, in particolare, che l'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve: - consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen.), nel supporre «la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa», ovvero nel supporre «l'inesistenza di un fatto la 3 cui verità è positivamente stabilita» se (tanto nell'uno quanto nell'altro caso) «il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare»; - assumere «inderogabile carattere decisivo», tradursi cioè, necessariamente, «nell'erronea supposizione di'un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità»; - aver comportato un errore percettivo inerente al processo formativo della voiontà del giudice di legittimità; - non consistere in un errore già commesso, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - secondo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della «invenzione» o della «omissione» - in cui sia incorsa la stessa Corte di cassazione nella lettura degli atti dei suo giudizio (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686). 3. Nel caso in esame, la doglianza proposta non appare inquadrabile nello schema dei rimedio giuridico invocato. Nell'esaminare i motivi di ricorso proposti da LO ZA, la sentenza impugnata ha preliminarmente osservato (pag. 9) che, secondo quanto accertato dai giudici di merito, i certificati di analisi eseguiti dalla Biogest - tra i quali vi sono i due certificati descritti nel capo di imputazione ai punti A17) e A24) - «tlavano sempre esiti compatibili con la tabella lA o 1B, oggettivamente favorendo sia il produttore, sia il trasportatore, sia il ricevente, anche quando esami svolti da altri laboratori (Ismar, Edeogeolab, ARPA) producevano risultati molto diversi, rilevando superamenti della tabella». Fra rilevato, inoltre, che - secondo quanto riferito dai giudici di merito - due diversi sopralluoghi e una ispezione ARPA hanno consentito di accertare che «il laboratorio non aveva i macchinari necessari» per svolgere tutti gli esami richiesti dai produttori, sicché i certificati rilasciati dalla Blogest erano, almeno in parte, certamene falsi. In sintesi, secondo i giudici di merito, il laboratorio nel quale la ZA ~9 la propria attività di certificazione era, nella sostanza, inattivo e tutte le analisi rilevanti in giudizio devono ritenersi «fintamente eseguite e prive di attendibilità». Queste premesse non sono contestate néi ricorso straordinario oggetto del presente giudizio e rispetto ad esse la ZA non ha dedotto alcun errore percettivo. Nessun errore percettivo è stato dedotto, inoltre, con riferimento all'affermazione secondo la quale nel giudizio di merito sarebbe emerso, quale dato non controverso, che la 4 ZA manteneva contatti stabili con UB e con «gli altri principali protagonisti della complessiva vicenda» e, tra questi, con SA AN che, secondo le dichiarazioni di una dipendente della Biogest, aveva formalmente richiesto di falsificare certificati di analisi e si recava spesso in laboratorio per parlare con la ZA. Proprio muovendo da queste premesse, la Terza Sezione penale ha ritenuto integrata la condotta contestata alla ZA e sussistente l'elemento psicologico dei reato. A pag. 9 delta sentenza impugnata si legge infatti: « appare superfluo sottolineare la decisiva rilevanza di tali condizioni, in cui la ZA si trovava ad emettere i certificati: condizioni rimaste prive di adeguata confutazione da parte difensiva». 3. Come emerge con chiarezza dalla lettura della sentenza impugnata, l'ipotizzato errore percettivo sul contenuto del capo di imputazione non può essere ritenuto sussistente. La sentenza in esame ha sottolineato che i certificati Biogest a firma della ZA si riferiscono ad analisi che sarebbero state effettuate molti mesi dopo i conferimenti di rifiuti e che - come reso evidente dagli stabili rapporti intercorsi tra lei, AN e UB - la ZA si mise a disposizione dei coimputati. Secondo la sentenza impugnata, dunque, l'emissione dei due certificati indicati sub A17)'e A24), altro non è che la manifestazione concreta di un accordo funzionale allo svolgimento dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti. In questa attività organizzata il laboratorio Biogest era pienamente inserito, perché «asservito ai traffici degli [...] imputati», e anche la ZA lo era, essendo emerso in giudizio che in concreto vi contribuì, predisponendo certificazioni idonee a far apparire regolari attività riguardanti il trasporto e conferimento di ingenti quantità di rifiuti. Ponendosi in questa prospettiva - che tiene conto del contenuto dell'imputazione - la sentenza impugnata ha ritenuto (pag. 11) ehe la condotta della ZA fosse inserita in un contesto illecito del quale l'odierna ricorrente aveva piena consapevolezza e che tale condotta integrasse gli estremi del concorso nel reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen. Ha sottolineato a tal fine che, con la propria condotta, l'imputati si inserì consapevolmente ih un contesto illecito caratterizzato: dalla «pluralità di operazioni (circa trenta trasporti per il capo A17, molteplici viaggi per il capo A24)»; dalla «organizzazione», dimostrata dalle «connotazioni imprenditoriali sia dei siti di raccolta, sia del laboratorio i cui certificati consentivano l'espletamento dell'attività illecita con apparente rispetto della normativa ambientale»; dall'ingente quantitativo di rifiuti (i certificati indicati sub A17 e A24 si riferiscono a 1.200 tonnellate complessivi di conferimenti); dall'abusività della condotta e dall'ingiustizia del profitto «costituito dall'illecito 5 (0-) aumento del fatturato per i recuperatori e dai pagamenti ricevuti dalla Biogest per le certificazioni compiacenti». La sentenza impugnata ha ritenuto coerente, e conforme ai principi di diritto, l'impostazione dei giudici di merito, che «non hanno seguito la prospettiva "atomistica" comprensibilmente sostenuta dalla difesa» e, «tutt'altro che illogicamente», hanno inserito le condotte della ZA «nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)» (così, testualmente, pag. 10 della sentenza impugnata). In sintesi, nella sentenza n. 42611/24, la Terza sezione penale di questa Corte ha ritenuto che i fatti accertati in giudizio integrino un concorso nel reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui al capo A) e ha individuato la condotta concorsuaie della Zambeiii nell'aver asservito ai traffici illeciti l'attività svolta nel laboratorio Biogest e nell'aver predisposto falsi certificati per dare apparenza di liceità a più di trenta trasporti di ingenti quantità di rifiuti. Ha ritenuto, inoltre, che dovesse essere disattesa la «prospettiva "atomistica"» sostenuta dalla difesa e che le specifiche condotte contestate alla ZA nei "sottocapi" A17) e A24) dovessero essere inserite «nel più ampio contesto del traffico illecito di cui al capo A)». Ha ritenuto, dunque, che vi fosse piena corrispondenza tra i fatti oggetto di imputazione e i fatti dei quali la ZA è stata dichiarata responsabile. 4. Nessun errore percettivo può essere ipotizzato neppure per la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Come si è chiarito, infatti, la sentenza impugnata ha valutato congrua la motivazione fornita dai giudici di merito, secondo i quali la EL era consapevole di partecipare ad una attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e, non illogicamente, tale consapevolezza era stata desunta: dai contatti «comprovati e pacifici» con UB;
dal fatto che AN si recava spesso in laboratorio «per parlare con la ZA» e aveva chiesto alla Blogest di falsificare certificati di analisi;
dai fatto che il laboratorio non aveva i macchinari necessari ad eseguire gli esami funzionali al rilascio di regolari certificazioni. Sulla base di queste circostanze di fatto, la sentenza impugnata ha ritenuto congrue le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito per sostenere che l'imputata era consapevoie delruso che sarebbe stato fatto dei certificati da lei sottoscritti (riguardanti rifiuti che erano già stati smaltiti quando i certificati furono redatti), utilizzati a copertura amministrativa degli illeciti pregressi. Nel proporre il presente ricorso straordinario, peraltro, la difesa non ha neppure ipotizzato che vi sia stato un errore percettivo con riferimento alle circostanze di fatto riportate nella sentenza impugnata al fine di illustrare per quali ragioni la motivazione fornita dai giudici di merito in ordine alla sussistenza 6 Il Conipliee estensore L dell'elemento psicologico del reato ELTT:9 ntenersi completa, coerente e non manifestamente illogica. 5. in sintesi, e conclusivamente: gli argomenti sviluppati dalla difesa non pongono in luce errori percettivi o di fatto, ma sono volti piuttosto a contestare la tenuta logica della decisione. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. La disposizione di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen., infatti, non può essere utilizzata per scrutinare ulteriormente la motivazione di una sentenza di legittimità che si ritenga di non condividere. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 ottobre 2025 Il Presj,der t