TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato,
espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 07.10.2025
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 7144/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT), via San Giuseppe n. 187, elettivamente domiciliato in Catania (CT), Corso
Italia n. 58, presso lo studio dell'Avv Luigi Fichera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. presso l' avv. Livia
Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313
del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
NEI CONFRONTI
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n. 14, in persona del procuratore rappresentato e difeso - per procura in atti Controparte_3
dall'avv. Marco Cappiello, domiciliato presso lo studio in Napoli, alla Galleria
Vanvitelli n.26;
Oggetto : Impugnazione intimazioni di pagamento nn. 29320229013483975000 e
29320229016477161000, limitatamente all'avviso di addebito n.
9320140003143130000 per contributi oltre somme aggiuntive e accessori, CP_1
anni di competenza 2013, e l'avviso di addebito n. 59320160003233058000 per contributi oltre somme aggiuntive e accessori, anni di competenza 2010 e CP_1
2011 .
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso due intimazioni di pagamento, cui sono sottesi altrettanti avvisi di addebito.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita decadenza/prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa CP_1 sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
Si costituivano l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti per ivi CP_1 CP_2 rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andava rigettata.
Pag. 2 di 11 CP_ L' ribadiva che l'avviso di addebito n. 59320140003143130000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 29320229016477161000, è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio (l. n. 197/2022) e che detto annullamento, ai sensi della citata normativa è posto in essere da CP_2 automaticamente, ove si tratti di carichi inferiori a mille euro;
dunque alcuno sgravio è stato operato dall' , bensì trattasi di adempimento ex lege che comunque in CP_1 relazione al suddetto avviso di addebito la prescrizione è stata medio tempore interrotta dalla notifica di intimazione di pagamento avvenuta il 19.04.2019, come comprovato dalla produzione di CP_2
La causa veniva rinviata per decisione e discussione e il sottoscritto giudicante veniva all'uopo delegato per la decisione per l'udienza del 07.10.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 Ter c.p.c.. Le parti depositavano le note entro il termine stabilito indi il Giudice ha deciso la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente rilevato che a seguito dell'annullamento automatico dell'avviso n.
59320140003143130000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320229016477161000, è venuto meno il titolo legittimante la richiesta di pagamento con l'intimazione di pagamento impugnata.
Quindi va conseguentemente annullata l'intimazione di pagamento n
29320229016477161000.
Con riferimento invece all'intimazione di pagamento n. 29320229013483975000 occorre premettere che allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere
Pag. 3 di 11 questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del
D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
Pag. 4 di 11 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo della dedotta omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Pag. 5 di 11 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito n.
59320160003233058000 sotteso all'intimazione di pagamento
29320229013483975000 , il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08).
All' Ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova
Pag. 6 di 11 in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n.
338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale
Pag. 7 di 11 precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di rispettiva notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza
Pag. 8 di 11 dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva
(non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed
è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n. 9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
L'avviso di addebito n 59320160003233058000 risulta regolarmente notificato il
24.07.2016, effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n.
78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che te-stualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale con-venzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si tratta di una modalità di notificazione diretta semplificata, cui si applica - analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26,
D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi” e di cui al D.M. del 9.4.2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”.
Pag. 9 di 11 Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Pertanto in mancanza di opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito il merito della pretesa contributiva è divenuto incontestabile.
Tuttavia occorre verificare se sia maturata la prescrizione successiva alla notifica che in quanto opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine.
In mancanza di validi atti interruttivi viene accolta in quanto fondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito non avendo sul punto CP_2 prodotto alcuna intimazione di pagamento medio tempore notificata pertanto in applicazione della sospensione per emergenza COVID alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229013483975000 impugnata (3.07.2024) il termine di prescrizione era gia maturato.
In considerazione dell'annullamento ex lege e della prescrizione maturata successivamente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato Monocratico, nel procedimento n. 7144/2024 Rg definitivamente pronunciando;
annullata l'intimazione di pagamento n 29320229016477161000 a seguito dell'annullamento automatico dell'avviso di addebito sotteso;
dichiara non dovute per intervenuta prescrizione successive le somme di cui all'avviso di addebito n 59320160003233058000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320229013483975000 che per l'effetto viene annullata;
compensa le spese di lite tra le altri parti in causa.
Cosi deciso il 21.10.2025
IL GOT
Pag. 10 di 11 Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato,
espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 07.10.2025
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 7144/24 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT), via San Giuseppe n. 187, elettivamente domiciliato in Catania (CT), Corso
Italia n. 58, presso lo studio dell'Avv Luigi Fichera che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
L' , con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. presso l' avv. Livia
Gaezza, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti n. 37875/7313
del 22.03.2024, a rogito del Notaio iscritto al Collegio dei Distretti Per_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
NEI CONFRONTI
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n. 14, in persona del procuratore rappresentato e difeso - per procura in atti Controparte_3
dall'avv. Marco Cappiello, domiciliato presso lo studio in Napoli, alla Galleria
Vanvitelli n.26;
Oggetto : Impugnazione intimazioni di pagamento nn. 29320229013483975000 e
29320229016477161000, limitatamente all'avviso di addebito n.
9320140003143130000 per contributi oltre somme aggiuntive e accessori, CP_1
anni di competenza 2013, e l'avviso di addebito n. 59320160003233058000 per contributi oltre somme aggiuntive e accessori, anni di competenza 2010 e CP_1
2011 .
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso due intimazioni di pagamento, cui sono sottesi altrettanti avvisi di addebito.
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità del procedimento esattoriale per l'asserita decadenza/prescrizione del diritto dell' ; concludeva chiedendo, previa CP_1 sospensione degli atti opposti, annullarsi gli stessi, nonché l'intimazione di pagamento ad essi successiva.
Si costituivano l' e l' in persona dei rispettivi legali rappresentanti per ivi CP_1 CP_2 rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta che, in quanto tale, andava rigettata.
Pag. 2 di 11 CP_ L' ribadiva che l'avviso di addebito n. 59320140003143130000 sotteso all'intimazione di pagamento n. 29320229016477161000, è stato oggetto di annullamento automatico ai sensi della legge di bilancio (l. n. 197/2022) e che detto annullamento, ai sensi della citata normativa è posto in essere da CP_2 automaticamente, ove si tratti di carichi inferiori a mille euro;
dunque alcuno sgravio è stato operato dall' , bensì trattasi di adempimento ex lege che comunque in CP_1 relazione al suddetto avviso di addebito la prescrizione è stata medio tempore interrotta dalla notifica di intimazione di pagamento avvenuta il 19.04.2019, come comprovato dalla produzione di CP_2
La causa veniva rinviata per decisione e discussione e il sottoscritto giudicante veniva all'uopo delegato per la decisione per l'udienza del 07.10.2025 sostituita dal deposito di note ex art. 127 Ter c.p.c.. Le parti depositavano le note entro il termine stabilito indi il Giudice ha deciso la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Va preliminarmente rilevato che a seguito dell'annullamento automatico dell'avviso n.
59320140003143130000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320229016477161000, è venuto meno il titolo legittimante la richiesta di pagamento con l'intimazione di pagamento impugnata.
Quindi va conseguentemente annullata l'intimazione di pagamento n
29320229016477161000.
Con riferimento invece all'intimazione di pagamento n. 29320229013483975000 occorre premettere che allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere
Pag. 3 di 11 questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n.
46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del
D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass.
4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass.
8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
Pag. 4 di 11 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione
a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.
46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente
"ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione - sotto il profilo della dedotta omessa notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento impugnata - ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99.
Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi inammissibili perché proposti oltre i termini di cui all'art. 617 c.p.c..
Pag. 5 di 11 Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito n.
59320160003233058000 sotteso all'intimazione di pagamento
29320229013483975000 , il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08).
All' Ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova
Pag. 6 di 11 in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n.
338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale
Pag. 7 di 11 precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di rispettiva notificazione delle cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione
a Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza
Pag. 8 di 11 dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva
(non già preclusiva), l'ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed
è altresì rilevabile d'ufficio e senza che l'assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n. 9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
L'avviso di addebito n 59320160003233058000 risulta regolarmente notificato il
24.07.2016, effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n.
78/2010, conv. in legge n. 122/2010, che te-stualmente dispone: “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale con-venzione tra comune e
dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere CP_1 eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si tratta di una modalità di notificazione diretta semplificata, cui si applica - analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26,
D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi” e di cui al D.M. del 9.4.2001 “Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”.
Pag. 9 di 11 Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82.
Pertanto in mancanza di opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito il merito della pretesa contributiva è divenuto incontestabile.
Tuttavia occorre verificare se sia maturata la prescrizione successiva alla notifica che in quanto opposizione all'esecuzione non è soggetta ad alcun termine.
In mancanza di validi atti interruttivi viene accolta in quanto fondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito non avendo sul punto CP_2 prodotto alcuna intimazione di pagamento medio tempore notificata pertanto in applicazione della sospensione per emergenza COVID alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320229013483975000 impugnata (3.07.2024) il termine di prescrizione era gia maturato.
In considerazione dell'annullamento ex lege e della prescrizione maturata successivamente si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato Monocratico, nel procedimento n. 7144/2024 Rg definitivamente pronunciando;
annullata l'intimazione di pagamento n 29320229016477161000 a seguito dell'annullamento automatico dell'avviso di addebito sotteso;
dichiara non dovute per intervenuta prescrizione successive le somme di cui all'avviso di addebito n 59320160003233058000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320229013483975000 che per l'effetto viene annullata;
compensa le spese di lite tra le altri parti in causa.
Cosi deciso il 21.10.2025
IL GOT
Pag. 10 di 11 Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 11 di 11