Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06966/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6966 del 2024, proposto da
Rete artisti spettacolo per l’innovazione soc coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cardi e Valentina Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Artisti 7607 soc. coop, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Reti televisive italiane - R.t.i. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lepri, Stefano Previti, Giuseppe Rossi e Vincenzo Colarocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 95/24/CONS, di approvazione del Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis, 46 bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110-quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, nella parte in cui - art. 8, comma 4, dell’All. A recante il testo del citato regolamento - in relazione alla quota dei proventi che ciascun utilizzatore deve corrispondere annualmente a ciascuno dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi – stabilisce che tale quota sia corrisposta “in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva come risultante ai sensi del presente articolo”;
-dell’Allegato B alla Delibera n. 95/24/CONS, avente ad oggetto “Allegato Tecnico” recante “indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva di cui agli artt. 7 e 8 del regolamento di cui alla delibera n. 95/24/CONS”, nella parte in cui prevede il criterio relativo alla “provenienza dell’opera” cinematografica, e nello specifico “Opere italiane, europee e di Paesi con in quali la normativa italiana è in condizione di reciprocità (valorizzate al 100%)”; “Opere di Paesi non rientrati nel gruppo precedente, per i quali è tutelato il solo contributo di adattamento (valorizzate al 25%)” per le quattro tipologie di utilizzatori rilevanti (par. 1.2; 1.4; 3.2; 3.3);
- dell’Allegato B alla Delibera n. 95/24/CONS, avente ad oggetto “Allegato Tecnico” alla voce 1.Broadcasting TV (fornitori di servizi di media lineari) (punto 1.4) Artisti, interpreti ed esecutori, di opere audiovisive (cinematografiche ed assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse) nella parte in cui prevede il criterio per il calcolo della rappresentatività la “Performance dell’opera” ed in particolare “Share annuale media Auditel del singolo canale”.
-di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Reti televisive italiane - R.t.i. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa LI La MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 - Con l’odierno ricorso, Rete artisti spettacolo per l’innovazione soc. coop. a r.l., organismo di gestione collettiva operante nel settore dei diritti connessi al diritto d’autore, ha impugnato la delibera A.g.com. n. 95/24/CONS di approvazione del “ Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis, 46 bis, 80, 84, 110-ter, 110-quater, 110- quinquies, 110-sexies, 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 ”.
In particolare, con i primi tre motivi di ricorso la ricorrente censura la delibera nella parte in cui, all’art. 8, comma 4, dell’all. A, dispone che la quota dei proventi derivanti dalle licenze collettive estese sia corrisposta a ciascun organismo di gestione collettiva “ in proporzione alla percentuale di rappresentatività ”, lamentando in particolare:
i) la violazione del principio di legalità e di riserva di legge, in quanto il regolamento introdurrebbe disposizioni ulteriori rispetto all’art. 180‑ ter della Legge sul diritto d’autore, disciplinando i criteri per la ripartizione dei proventi derivanti dalle licenze collettive estese destinati ai titolari “apolidi” tra gli organismi di gestione collettiva;
ii) l’illogicità di tale criterio di ripartizione dei proventi fondato sul parametro della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, poiché tale parametro sarebbe intrinsecamente inconferente rispetto ai titolari “apolidi”, i quali non sono iscritti ad alcun organismo e non contribuiscono quindi alla relativa rappresentatività, con possibili effetti distorsivi della concorrenza;
iii) la violazione dell’art. 16 e dell’art. 180 della l. n. 633/1941, secondo i quali le tariffe per la concessione delle licenze da parte degli organismi di gestione collettiva devono essere determinate in funzione del “ valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati ”, principio del tutto disatteso dal Regolamento che omette qualsiasi riferimento a tale criterio.
Con il quarto motivo la ricorrente contesta inoltre l’illegittimità, sotto diversi profili, dell’Allegato tecnico B al regolamento, recante indicazioni operative ai fini dell’attuazione del calcolo della rappresentatività.
Infine, il quinto motivo investe direttamente la disciplina legislativa nazionale di recepimento della direttiva europea. La ricorrente deduce, in particolare, che il principio di “sufficiente rappresentatività”, previsto dall’art. 12, par. 3, lett. a), della Direttiva (UE) 2019/790, sarebbe stato sostituito dal legislatore nazionale, nell’art. 180-ter, comma 3, LDA, con il diverso criterio della “maggiore rappresentatività” degli organismi di gestione collettiva, in tal modo introducendo un requisito più restrittivo e incompatibile con il diritto dell’Unione.
2 - Resiste in giudizio l’A.g.com., insistendo per il rigetto del gravame.
3 - Reti televisive italiane s.p.a. ha spiegato un atto di intervento ad opponendum .
4 - All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1 - La società ricorrente impugna, sotto diversi profili, il Regolamento con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in attuazione della delega conferita dall’art. 180- ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, ha disciplinato le modalità di attuazione delle licenze collettive estese.
2 - L’esame delle questioni sottese alla presente controversia impone un preliminare inquadramento degli istituti giuridici coinvolti, collocandoli nel più ampio quadro normativo nazionale ed europeo di riferimento.
2.1 - L’istituto della gestione collettiva dei diritti d’autore nasce quale risposta degli ordinamenti ai limiti strutturali della gestione individuale delle prerogative patrimoniali connesse al diritto d’autore.
Le società di gestione collettiva (o collecting societies) svolgono, infatti, una funzione di intermediazione nella gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, facilitando l’incontro tra domanda e offerta per l’utilizzazione di ampi repertori di opere. Esse operano per conto di una pluralità di titolari, concedendo agli utilizzatori le licenze necessarie allo sfruttamento delle opere, curando la raccolta dei proventi derivanti dall’esercizio di tali diritti e la loro successiva ripartizione tra gli aventi diritto, nonché svolgendo attività di monitoraggio e tutela del mercato, al fine di prevenire e contrastare utilizzi non autorizzati delle opere appartenenti al repertorio gestito.
Sotto il profilo del meccanismo giuridico, l’attività dell’organismo si fonda sullo schema del mandato: ciascun titolare conferisce alla società l’incarico di amministrare i propri diritti patrimoniali, attribuendole il potere di negoziare e stipulare accordi di licenza che producono effetti direttamente nei confronti dei mandanti e vincolano i titolari dei diritti alle condizioni negoziate.
2.2 - L’evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti, in un contesto digitale caratterizzato da forme di sfruttamento massivo delle opere, nel quale gli utilizzatori necessitano di ottenere autorizzazioni ampie riferite a interi repertori, ha tuttavia fatto emergere i limiti del modello di gestione collettiva fondato sul meccanismo del mandato. Tale modello, infatti, presuppone il previo conferimento di un incarico da parte del titolare del diritto all’organismo di gestione, con la conseguenza che l’ambito soggettivo di operatività delle licenze rilasciate rimane circoscritto ai soli diritti effettivamente affidati alla gestione dell’ente. In assenza di tale conferimento, gli utilizzatori dovrebbero procedere all’individuazione e al contatto diretto di ciascun titolare dei diritti, sostenendo elevati costi di identificazione e negoziazione; operazione che, in assenza di una banca dati unica delle opere, risulterebbe particolarmente onerosa.
Proprio per far fronte a tali criticità, il legislatore europeo ha introdotto strumenti volti ad ampliare l’efficacia dei sistemi di gestione collettiva. In particolare, l’art. 12 della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale ha previsto la possibilità per gli Stati membri di introdurre meccanismi di licenze collettive estese ( extended collective licences ).
Nell’ordinamento italiano, tale meccanismo è stato recepito dall’art. 180- ter , comma 1, della Legge sul diritto d’autore, che consente ai tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari di stipulare accordi di licenza aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore.
In questo caso, l’efficacia dell’accordo nei confronti dei titolari non associati non si basa sul consenso manifestato dal titolare del diritto, ma su una estensione ex lege degli effetti degli accordi di licenza conclusi dalle collecting maggiormente rappresentative. La previsione normativa surroga, dunque, l’assenza di un consenso individuale, estendendo ultra partes gli effetti della licenza conclusa dall’organismo di gestione collettiva, in deroga al principio generale sancito dall’art. 1372 c.c.
In questa prospettiva, il meccanismo delineato dall’art. 180- ter introduce una forma tipica di negotiorum gestio , in cui l’organismo di gestione collettiva amministra anche i diritti di titolari che non gli hanno conferito alcun mandato, svolgendo un’attività nell’interesse del titolare non associato, che è fonte di diritti e obblighi reciproci pur in assenza di un previo vincolo contrattuale. In questo contesto, il legislatore opera una presunzione normativa di utilità della gestione ( utiliter coeptum ) nei confronti dei titolari non associati; presunzione che trova la propria giustificazione nella rappresentatività degli organismi di gestione collettiva abilitati a stipulare licenze collettive estese, che il legislatore presume idonei a esprimere e a tutelare in modo adeguato gli interessi della categoria di titolari, cui appartengono anche i soggetti non associati.
2.3 - A tal fine, il medesimo art. 180- ter LDA, al comma 4, attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare un apposito regolamento volto a definire i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva.
In attuazione di tale previsione normativa, l’Autorità ha adottato la Delibera n. 95/24/CONS, recante il relativo regolamento attuativo, la cui legittimità è oggi contestata, sotto diversi profili, dalla società ricorrente.
3 - Con il primo motivo di ricorso R.a.s.i. lamenta, sul piano formale, la violazione dei principi di legalità e della riserva di legge, in quanto il regolamento adottato dall’Autorità introdurrebbe misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma primaria. In particolare, evidenzia che l’art. 180- ter LDA, nell’istituire modello delle licenze collettive estese, attribuisce all’A.g.com. esclusivamente il potere di definire i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi, mentre il regolamento, all’art. 8, comma 4, reca l’ulteriore disciplina dei criteri in base ai quali gli utilizzatori debbano ripartire i proventi a favore di ciascuno dei tre OGC maggiormente rappresentativi, calcolandola in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascun organismo.
Il motivo è infondato.
3.1 - Su un piano generale, il principio di legalità dell’azione amministrativa richiede, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 1 della l. n. 241 del 1990, che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o un valore, ma anche, nella sua accezione sostanziale, che il suo esercizio “ sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa ” (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2011).
La giurisprudenza amministrativa ritiene, tuttavia, che il suddetto principio di legalità possa conoscere adattamenti nella fase applicativa, ammettendo, in particolare nei settori affidati alla regolazione delle autorità amministrative indipendenti, l’esercizio di poteri impliciti, ossia di poteri che, sebbene non espressamente attribuiti, risultano, tuttavia, necessari o strumentali all’esercizio di un potere esplicito.
3.2 - Nel caso di specie, l’art. 180- ter della legge sul diritto d’autore attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire i criteri per la determinazione della maggiore rappresentatività degli organismi di gestione collettiva. La medesima disposizione, tuttavia, nel prevedere che possano essere individuati fino a tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari, ammette che nel mercato operino contemporaneamente una pluralità di collecting societies legittimate a stipulare di licenze collettive estese. In tal caso, ciascun organismo è in grado di offrire agli utilizzatori un “prodotto” identico, ossia la licenza estesa che copre, oltre al proprio repertorio, le opere dei non iscritti. Si consideri il caso di un utilizzatore – come una piattaforma digitale, un’emittente televisiva o un organizzatore di eventi – che, al fine di ottenere una copertura completa del repertorio musicale o audiovisivo, stipuli ordinariamente accordi di licenza con tutti i principali organismi di gestione collettiva operanti sul mercato. Nel momento in cui l’utilizzatore si trova a dover remunerare l’estensione della licenza – ovvero quella quota di compenso riferita ad opere di autori “non iscritti” – sorge, in assenza di una disciplina specifica, un’evidente incertezza circa il soggetto legittimato a ricevere tali proventi e circa i criteri di ripartizione tra i diversi organismi maggiormente rappresentativi.
In tale contesto, la sola determinazione dei criteri per calcolare la rappresentatività degli organismi, senza una norma che disciplini anche la ripartizione dei proventi riferibili ai titolari non mandanti, avrebbe lasciato priva di concreta operatività la nuova disciplina delle licenze collettive estese, generando incertezza tra gli operatori del mercato e compromettendo il funzionamento del sistema delineato dal legislatore.
Sotto tale profilo, la previsione regolamentare che disciplina i criteri di ripartizione dei proventi riferibili ai titolari non associati si pone dunque come necessario completamento operativo della disciplina primaria, volto a colmare una lacuna applicativa e ad evitare incertezze nei rapporti tra utilizzatori e organismi di gestione collettiva, garantendo al contempo un funzionamento coerente ed efficiente del sistema.
3.3 - L’esercizio del potere regolamentare da parte dell’Autorità è inoltre assistito da tutti quei presidi che la giurisprudenza amministrativa considera necessari per garantire il legittimo esercizio dei poteri impliciti, considerato:
i) il carattere settoriale e tecnico della regolazione della gestione collettiva dei diritti d’autore;
ii) la portata generale e astratta della previsione regolatoria, che definisce criteri applicabili in maniera uniforme a tutti gli utilizzatori e organismi di settore, senza incidere direttamente su posizioni individuali;
iii) il previo esperimento di una consultazione pubblica che, assicurando la partecipazione dei soggetti regolati consente di surrogare la tradizionale interpositio legislatoris ;
iv) la coerenza del criterio adottato con il quadro normativo di riferimento, atteso che la scelta di ancorare la ripartizione dei proventi alla percentuale di rappresentatività degli organismi non introduce un parametro estraneo al sistema, ma si fonda sul medesimo criterio che la normativa primaria assume quale presupposto per l’individuazione degli organismi legittimati a concedere licenze collettive estese, risultando pertanto coerente con la logica e con i principi della disciplina di settore.
In tal senso, sotto il profilo formale, il provvedimento impugnato è stato pertanto adottato nel legittimo esercizio delle attribuzioni dell’Autorità.
4 - Non meritano accoglimento neppure le censure di carattere sostanziale articolate con il secondo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente contesta, nel merito, il criterio di ripartizione dei proventi delineato dall’Autorità.
In particolare, l’art. 8, comma 4, del regolamento stabilisce che “ Ciascun utilizzatore corrisponde annualmente a ciascuno dei tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento di opere ed altri materiali protetti di titolari non mandanti né associati ad alcun organismo di gestione collettiva, calcolata secondo gli accordi coi suddetti organismi, in proporzione alla percentuale di rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva come risultante ai sensi del presente articolo ”.
Secondo la ricorrente, il criterio basato sulla percentuale di rappresentatività dell’organismo risulterebbe illogico ove applicato ai titolari “apolidi”, rispetto ai quali non esiste alcun rapporto di rappresentanza. Inoltre esso potrebbe favorire gli organismi più rappresentativi anche quando questi non siano quelli che hanno effettivamente identificato e localizzato, ai sensi dell’art. 18, co.1, d. lgs. 35/2017, il maggior numero di titolari, penalizzando invece l’OGC più diligente ma meno rappresentativo, con possibili effetti distorsivi della concorrenza.
4.1 - Le doglianze non possono essere condivise, giacché il criterio di ripartizione fondato sulla percentuale di rappresentatività non si rivela né illogico né irragionevole.
Esso risulta, anzitutto, coerente con il quadro normativo di riferimento e con la logica complessiva del sistema delle licenze collettive estese delineato dal legislatore europeo e nazionale. In tale sistema, infatti, la possibilità per gli organismi di gestione collettiva di stipulare accordi con efficacia estesa trova la propria giustificazione proprio nel requisito della maggiore rappresentatività rispetto alla categoria interessata. Il medesimo parametro costituisce, pertanto, un criterio coerente anche per la ripartizione dei proventi derivanti da tale estensione, assicurando continuità tra il presupposto che legittima l’organismo a concedere la licenza estesa e le modalità di gestione delle relative somme.
Il criterio prescelto consente, inoltre, di ancorare la distribuzione dei proventi ad un parametro oggettivo e verificabile, idoneo a riflettere la capacità dell’organismo di esprimere, in termini complessivi, gli interessi della categoria di titolari di riferimento. In un sistema nel quale le somme da ripartire sono riferibili a titolari non associati ad alcun organismo, e dunque in assenza di un criterio diretto di imputazione, la rappresentatività dell’organismo costituisce un parametro razionale, fondato sulla ragionevole presunzione che l’organismo che rappresenta una quota più ampia di titolari appartenenti alla medesima categoria sia quello più idoneo a riflettere, in termini complessivi, gli interessi della categoria stessa, cui appartengono anche i titolari non mandanti.
Sotto altro profilo, la scelta regolamentare appare idonea ad evitare effetti distorsivi nel mercato della gestione collettiva. Un sistema di ripartizione non proporzionale avrebbe potuto consentire anche ad organismi limitatamente rappresentativi di beneficiare in misura significativa della c.d. “quota apolidi”, pur in presenza di una base di mandanti estremamente ridotta, con il rischio di alterare l’equilibrio competitivo del settore a favore di operatori privi di significativa rappresentatività. Analogamente, un modello fondato su attività di individuazione degli aventi diritto da parte dei singoli organismi – oltre a non trovare fondamento nel quadro normativo – rischierebbe di introdurre dinamiche competitive estranee alla struttura del sistema delineato dal legislatore, il cui fine è quello di offrire un’adeguata tutela ai titolari apolidi, rispetto al quale è estranea ogni finalità perequativa tra gli organismi. In tal modo, la competizione tra gli OGC non si svilupperebbe più sul piano fisiologico della capacità di attrarre e gestire i diritti degli associati, incentivando comportamenti opportunistici volti a massimizzare l’intercettazione della quota “apolide”.
Il criterio della rappresentatività appare, infine, coerente anche sotto il profilo economico e tariffario. L’art. 180, comma 2, della legge sul diritto d’autore prevede che le tariffe applicate dagli organismi di gestione collettiva siano determinate tenendo conto, tra l’altro, della rappresentatività dell’organismo e dell’ampiezza del repertorio amministrato. Le condizioni economiche offerte agli utilizzatori riflettono, pertanto, la consistenza del repertorio gestito dall’organismo, cui si aggiunge – nel caso delle licenze collettive estese – la quota relativa alle opere dei titolari non associati. L’attribuzione di tale quota in misura non proporzionata alla rappresentatività potrebbe determinare effetti distorsivi, consentendo ad organismi dotati di repertori più limitati di beneficiare di una parte significativa dei proventi derivanti dall’estensione della licenza, con un conseguente disallineamento tra valore economico della licenza e dimensione effettiva del repertorio amministrato.
Il criterio della rappresentatività consente, invece, di mantenere una relazione coerente tra la dimensione del repertorio rappresentato dall’organismo, la sua legittimazione a concedere licenze collettive estese e la ripartizione dei relativi proventi, assicurando al contempo certezza nei rapporti tra utilizzatori e organismi di gestione collettiva e una distribuzione proporzionata al peso effettivo di ciascun organismo nel mercato.
5 - Con il terzo motivo, la società ricorrente contesta la violazione dell’art. 16 della Direttiva 2014/26/UE e dell’art. 180 della l. n. 633/1941, i quali prevedono che le tariffe per la concessione delle licenze da parte degli organismi di gestione collettiva siano determinate in funzione del “ valore economico dell’utilizzo dei diritti negoziati ”, principio che sarebbe del tutto disatteso dal Regolamento che omette qualsiasi riferimento a tale criterio.
5.1 - Il motivo è infondato, in quanto il parametro normativo evocato dalla ricorrente non risulta pertinente rispetto all’oggetto della disciplina regolamentare impugnata.
Le disposizioni richiamate disciplinano, infatti, i criteri cui gli organismi di gestione collettiva devono attenersi nella determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche delle licenze concesse agli utilizzatori, imponendo che esse siano ragionevoli e proporzionate al valore economico dell’utilizzo delle opere. Tali principi riguardano, dunque, la fase di determinazione del compenso per l’utilizzazione delle opere protette.
La disciplina oggetto del presente giudizio concerne, invece, un profilo distinto e successivo, relativo ai criteri di ripartizione tra gli organismi di gestione collettiva dei proventi riferibili ai titolari di diritti non associati, senza incidere sulla determinazione delle tariffe applicate agli utilizzatori.
6 - Con il quarto motivo la società ricorrente censura l’illegittimità dell’Allegato tecnico B al regolamento sotto plurimi profili. In primo luogo, deduce la violazione delle garanzie procedimentali, sostenendo che tale allegato sarebbe stato adottato senza previa consultazione pubblica e senza adeguata istruttoria. Nel merito, la ricorrente contesta il criterio relativo alla “ provenienza dell’opera cinematografica ”, previsto tra i parametri di calcolo della rappresentatività per gli autori e gli artisti interpreti o esecutori di opere audiovisive, nella parte in cui attribuisce alle opere provenienti da Paesi non coperti da accordi di reciprocità un peso pari al 25% rispetto a quelle italiane o provenienti da Paesi coperti da reciprocità. Secondo la ricorrente, tale scelta sarebbe arbitraria, idonea ad alterare la reale rappresentatività degli organismi, nonché lesiva dei principi di parità di trattamento e della disciplina europea e internazionale in materia. È inoltre censurato l’utilizzo, nel settore televisivo, dell’indicatore della share media annuale del canale, ritenuto privo di correlazione con la rappresentatività degli artisti.
Anche tale motivo è infondato.
6.1 - In primo luogo, in relazione alla consultazione pubblica sull’allegato tecnico, deve rilevarsi che, come osservato dall’Autorità, gli elementi di dettaglio relativi alle modalità di calcolo della rappresentatività erano originariamente contenuti nello schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 44/23/CONS. La successiva scelta di collocare tali specificazioni in un allegato tecnico costituisce il risultato delle osservazioni formulate dagli operatori nel corso di tale consultazione, nell’ottica di semplificare il testo regolamentare e di demandare ad un documento separato il livello di dettaglio operativo (delibera 95/24/CONS p. 94).
Merita, sul punto, adesione l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di consultazione pubblica dinanzi alle autorità amministrative indipendenti secondo cui le eventuali differenze, tra lo schema di delibera diffuso con il documento di consultazione iniziale ed il provvedimento di regolazione adottato all’esito del procedimento, non assumono necessariamente rilievo viziante, in quanto gli sviluppi successivi alla partecipazione delle imprese interessate e dei soggetti portatori di interessi diffusi possono, in concreto, mutare i connotati di partenza del documento, proprio in relazione ad esigenze emerse per la prima volta in sede istruttoria, senza che ciò confligga con i principi del contraddittorio, sempreché ovviamente si tratti di sviluppi comunque ricollegati all’originario e preannunciato oggetto della regolazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2010 n. 1242; Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2024 n. 1562).
6.2 - Nel merito, le censure relative al criterio della provenienza dell’opera cinematografica non possono essere condivise.
I criteri stabiliti nell’allegato tecnico sono funzionali alla determinazione della rappresentatività degli organismi presso gli utilizzatori, ossia alla misurazione del peso delle opere riferibili ai mandanti di ciascun organismo rispetto all’insieme delle opere effettivamente utilizzate. In tale contesto, il riferimento alla provenienza geografica dell’opera risponde all’esigenza di considerare esclusivamente i diritti patrimoniali effettivamente esercitabili nel territorio nazionale.
Come osservato dall’Autorità, nel caso di opere audiovisive provenienti da Paesi non coperti da accordi di reciprocità, gli aventi diritto che possono essere rappresentati da un organismo operante in Italia sono, di regola, esclusivamente quelli relativi all’edizione italiana dell’opera – tipicamente i doppiatori – mentre gli interpreti dell’opera originale restano soggetti alla disciplina del Paese di produzione dell’opera.
La previsione di una valorizzazione pari al 25% di tali opere riflette dunque una prassi consolidata del settore, secondo cui il valore economico riconosciuto ai doppiatori rispetto agli interpreti dell’opera originale è convenzionalmente stimato in tale misura. Tale criterio è volto ad evitare fenomeni di duplicazione del compenso, che si verificherebbero qualora gli interpreti dell’opera originaria fossero considerati titolari di diritti anche nel sistema nazionale pur essendo già remunerati secondo le regole vigenti nel Paese di produzione.
Ne consegue che il criterio censurato non introduce alcuna discriminazione tra titolari di diritti, ma si limita a riflettere la reale titolarità dei diritti rilevanti nel sistema nazionale.
6.3 - Parimenti infondata è la dedotta disparità di trattamento rispetto al settore musicale.
A differenza dell’opera audiovisiva, la registrazione musicale non comporta, di regola, la creazione di versioni localizzate destinate a specifici mercati nazionali né l’intervento di ulteriori artisti titolari di diritti autonomi. Gli artisti interpreti dell’opera musicale restano, pertanto, integralmente soggetti al proprio ordinamento, senza che si configurino, nel territorio nazionale, posizioni giuridiche ulteriori suscettibili di autonoma gestione.
La differenziazione dei criteri di calcolo riflette, dunque, tale diversità strutturale e non integra alcuna irragionevole disparità di trattamento.
6.4 - Non merita accoglimento neppure il profilo di censura relativo all’utilizzo dello share medio annuale del canale televisivo quale indicatore della “ performance dell’opera ”.
Tale parametro costituisce, infatti, un indicatore del valore economico dell’utilizzazione delle opere nel contesto della programmazione televisiva e rappresenta, pertanto, un elemento idoneo a riflettere il peso effettivo delle opere sfruttate presso la specifica categoria di utilizzatori costituita dalle emittenti televisive.
Il fatto che lo share del canale sia calcolato sulla base dell’intera programmazione televisiva non incide sulla ragionevolezza del criterio, il quale risponde ad esigenze di semplicità applicativa e di efficienza del sistema, fermo restando che la trasmissione di un’opera all’interno di un canale con maggiore audience è comunque idonea a generare un più elevato valore economico dell’utilizzazione.
Il motivo deve pertanto essere respinto.
7 - Infine, il quinto motivo investe direttamente la disciplina legislativa nazionale di recepimento della direttiva europea. La ricorrente deduce, in particolare, la violazione da parte del legislatore nazionale dell’art. 12, par. 3, lett. a), della Direttiva (UE) 2019/790, che prevede per la concessione di licenze estese il requisito della “ sufficiente rappresentatività ” degli organismi di gestione collettiva (OGC), sostituito, in sede di recepimento nazionale dall’art. 180-ter, con il diverso e più restrittivo criterio della “ maggiore rappresentatività ”, riferita ai tre organismi più rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.
Il motivo è infondato.
La Direttiva 2019/790 costituisce infatti un intervento di armonizzazione minima, che lascia agli Stati membri un significativo margine di discrezionalità nell’individuazione delle modalità di attuazione degli strumenti di licenza collettiva estesa, che tengano conto delle tradizioni nazionali e delle prassi operative (si vedano i considerando 46 e 50).
In particolare, l’art. 12 si limita a introdurre la mera facoltà per gli ordinamenti nazionali di prevedere meccanismi di licenza collettiva estesa (“ gli Stati membri possono ”), senza imporne l’adozione. La disposizione non è dunque volta a garantire un interesse degli organismi di gestione collettiva alla concessione di tali licenze, ma è principalmente orientata a garantire l’efficienza del mercato delle licenze collettive e ad assicurare un’adeguata tutela ai titolari di diritti non rappresentati, nei cui confronti la licenza collettiva è destinata a produrre effetti pur in assenza di un incarico negoziale.
Proprio al fine di evitare che tale estensione degli effetti contrattuali si traduca in una compressione ingiustificata delle prerogative dei titolari non rappresentati, la Direttiva impone alcune garanzie minime, tra le quali assume particolare rilievo il requisito della sufficiente rappresentatività dell’organismo di gestione collettiva incaricato di concedere licenze estese, volto a garantire che il soggetto abilitato a negoziare con gli utilizzatori sia effettivamente espressivo degli interessi della categoria di titolari interessata.
Al di là di tale soglia minima di tutela, la Direttiva lascia tuttavia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità concrete di attuazione del sistema. Ne consegue che, ferma la necessità di assicurare adeguate garanzie ai titolari non rappresentati, il legislatore nazionale può legittimamente perseguire anche ulteriori interessi di rilievo generale connessi al funzionamento del mercato delle licenze.
In questo quadro, la scelta del legislatore di limitare a tre il numero degli organismi autorizzati a stipulare licenze collettive estese, non si pone in contrasto con la disciplina europea, ma costituisce una legittima opzione regolatoria volta, da un lato, a garantire la tutela dei titolari non rappresentati ma, al contempo, a evitare un’eccessiva frammentazione del mercato della gestione collettiva e di garantire maggiore efficienza al sistema delle licenze estese. La riduzione del numero degli organismi legittimati consente infatti di contenere il numero degli interlocutori per gli utilizzatori delle opere e di favorire la concentrazione dell’offerta di diritti, assicurando così una maggiore certezza giuridica e un funzionamento più efficiente e razionale del mercato delle licenze, a beneficio sia dei titolari dei diritti sia degli utilizzatori.
8 - In definitiva, il ricorso non merita accoglimento e deve pertanto essere respinto.
9 - Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità e della complessità delle questioni giuridiche trattate, per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ME, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
LI La MA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI La MA | ES ME |
IL SEGRETARIO