TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 5101
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi di legalità e riserva di legge

    Il potere regolamentare dell’Autorità è legittimo poiché la disciplina dei criteri di ripartizione dei proventi si pone come necessario completamento operativo della disciplina primaria, volto a colmare una lacuna applicativa e ad evitare incertezze, garantendo un funzionamento coerente ed efficiente del sistema delle licenze collettive estese.

  • Rigettato
    Illogicità del criterio di ripartizione dei proventi basato sulla rappresentatività per i titolari ‘apolidi’

    Il criterio di ripartizione fondato sulla percentuale di rappresentatività è logico e ragionevole, poiché coerente con il quadro normativo e la logica complessiva del sistema delle licenze collettive estese, ancorando la distribuzione dei proventi a un parametro oggettivo e verificabile che riflette la capacità dell’organismo di esprimere gli interessi della categoria.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 16 e 180 della l. n. 633/1941

    Il motivo è infondato poiché le disposizioni richiamate disciplinano la determinazione delle tariffe e delle condizioni economiche delle licenze, mentre la disciplina impugnata riguarda la ripartizione dei proventi tra gli organismi di gestione collettiva dei titolari non associati, un profilo distinto e successivo.

  • Rigettato
    Irrazionalità dell’utilizzo della share media annuale del canale televisivo per il calcolo della rappresentatività nel settore broadcasting

    Tale parametro costituisce un indicatore del valore economico dell’utilizzazione delle opere nel contesto della programmazione televisiva, riflettendo il peso effettivo delle opere sfruttate presso le emittenti. Risponde ad esigenze di semplicità applicativa ed efficienza, poiché opere trasmesse su canali con maggiore audience generano un valore economico maggiore.

  • Rigettato
    Violazione delle garanzie procedimentali (mancanza di consultazione pubblica e istruttoria)

    Le specifiche operative contenute nell’allegato tecnico erano originariamente nello schema di regolamento sottoposto a consultazione pubblica. La collocazione in un allegato separato è frutto delle osservazioni degli operatori, nell’ottica di semplificare il testo regolamentare. Differenze tra lo schema iniziale e il provvedimento finale non assumono rilievo vizioso se ricollegate all’originario oggetto della regolazione.

  • Rigettato
    Arbitrarietà del criterio relativo alla provenienza dell’opera cinematografica

    Il criterio riflette la reale titolarità dei diritti esercitabili nel sistema nazionale, considerando che per opere da Paesi senza reciprocità, solo i diritti relativi all’edizione italiana (es. doppiatori) sono gestibili in Italia, mentre gli interpreti originali sono remunerati nel Paese di produzione. La valorizzazione del 25% riflette la prassi consolidata del settore e il valore economico riconosciuto ai doppiatori rispetto agli interpreti originali, evitando duplicazioni di compenso.

  • Rigettato
    Sostituzione del requisito di ‘sufficiente rappresentatività’ con quello di ‘maggiore rappresentatività’

    La Direttiva 2019/790 è di armonizzazione minima e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità. L’art. 12 prevede la facoltà di introdurre licenze collettive estese, non un obbligo. La scelta nazionale di limitare a tre gli organismi non contrasta con la disciplina europea, ma costituisce una legittima opzione regolatoria volta a evitare un’eccessiva frammentazione del mercato e a garantire maggiore efficienza al sistema delle licenze estese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/03/2026, n. 5101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5101
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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