Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
r.g. 389/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 16.01.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 389/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. D'ELIA GIOVANNI Parte_1 C.F._1
( ); avv. GALLO TOMMASO ( ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. TAMMARO Controparte_1 P.IVA_1
PIER GIUSEPPE ( ; C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.01.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato come autista alle dipendenze della
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società convenuta dal 20.11.2017 (anche se la regolarizzazione era avvenuta solo in data 08.05.2018) sino al 31.10.2018 allorquando era stato licenziato senza preavviso. Esponeva che, ad onta di quanto prevedesse il contratto, aveva lavorato per 12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per 5 ore il sabato mattina, percependo solamente la retribuzione di cui alle buste paga, senza nulla ricevere per le mensilità di novembre 2017, maggio
2018, 13ma e 14ma, indennità sostitutiva delle ferie mai godute, lavoro straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto, rimarcando che, per il periodo non assicurato, aveva ricevuto unicamente € 1.000,00 mensili. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di condannare la controparte al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 25.519,00 come da conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16.06.2023, eccependo la nullità del ricorso e concludendo per il rigetto della domanda.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso.
A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è la giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis Cass. n. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre la controparte nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero,
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sono state sufficientemente descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro economico, rimanendo, così, le questioni prospettate dalla parte resistente, confinate nella discussione sul merito della controversia.
Ciò premesso, atteso che le pretese retributive si presentano alquanto eterogenee tra di loro, le stesse vanno necessariamente scrutinate partitamente. CP_ Quanto alla maggiore durata del rapporto, va rilevato che la resistente, nella propria memoria, ha già riconosciuto, a seguito di accertamento ispettivo, che il ricorrente aveva iniziato la propria prestazione a decorrere da febbraio 2018. Per il periodo precedente, invece, la deduzione attorea non ha ricevuto alcuna conferma dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio. I testi escussi, infatti, non sono stati in grado di collocare l'inizio della prestazione della parte ricorrente in un momento temporale anteriore al 2018 (cfr. ET : “ho lavorato Tes_1 per la convenuta per 9/10 mesi-un anno circa nel 2018”;
[...]
“Ricordo il ricorrente, che ha lavorato per questa stessa ditta, Parte_2 per circa 7/8 mesi, se ben ricordo circa sei anni fa”; : Controparte_3
“Ricordo il ricorrente, che ha lavorato anche lui per la stessa ditta per circa
6/7 mesi, per poco tempo quindi. Lui ha lavorato verso l'inizio del 2018, se ben ricordo”).
Quanto allo straordinario, va premesso che il lavoratore che agisce per ottenere questo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive
- ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso,
Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle
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prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici). Nel caso che qui occupa, invece, ritiene il decidente che non si sia raggiunta la prova rigorosa del supplemento orario strutturato e continuativo. Invero, il teste non può ritenersi Testimone_2 pienamente attendibile in quanto, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato e come invece dimostrato dalla datrice, anche lui ha intentato una controversia simile a quella azionata dal ricorrente, rimanendo così affasciato dallo stesso interesse all'accertamento del medesimo fatto storico. Peraltro, il suo narrato risulta del tutto in contrasto con quanto riferito dagli altri due testi escussi nel corso del giudizio,
[...]
e , che hanno riferito di essere dipendenti della Parte_2 Controparte_3 azienda resistente e di non aver mai lavorato di sabato (cfr. : Pt_2
“Lavoro per la resistente da 7 anni e sono camionista. il camion Per_1 frigorifero per i medicinali. Ricordo il ricorrente, che ha lavorato per questa stessa ditta, per circa 7/8 mesi, se ben ricordo circa sei anni fa. Anche lui faceva lo stesso lavoro, anche se guidava sia il mio stesso camion grande che il Doblò più piccolo. Lui faceva giri in Campania, così come me.
Partivamo tutti al mattino ritrovandoci al deposito in via D'Alessandro di
Nocera Inferiore alle 7.00; la maggior parte rientriamo tutti verso la stessa ora per le 13.00/13.30 anche perché alle 13.00 le farmacie dove andavamo chiudono. Di pomeriggio io non ho mai lavorato, come anche gli altri autisti;
al rientro io torno a casa, sempre alle 13.00/13.30. Sono i magazzinieri che si occupano del carico dei furgoni per le consegne dell'indomani e lo fanno nel pomeriggio. Lavoro dal lunedì al venerdì, mai ho lavorato il sabato. Non so, né me lo ha mai detto, se il ricorrente di pomeriggio lavorasse. Che io sappia il sabato non si esce proprio per le consegne. Io sono stato assicurato sin da subito, prendo la busta paga che controllo e posso dire che è regolare. Percepisco circa 1.200/1.300 euro mensili inclusi gli assegni familiari. Prendo anche la tredicesima, una quota ogni mese.
Prendo anche la 14esima sempre con la stessa modalità. Fruisco delle ferie, facendo una settimana/10 giorni ad agosto;
durante l'anno altri se
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servono. Sono stato assunto firmando un contratto, so che sono assunto a tempo pieno, non ricordo con quale inquadramento”; : “Lavoro per la CP_3 resistente dal 2017 se ben ricordo. Sono magazziniere, che sta a Nocera v.
D'Alessandro. La ditta si occupa di trasposto di medicinali. Io di solito lavoro dalle 7 e finisco alle 13; poi riprendo alle 14 e sto fino alle 15,30/16 grosso modo. Di pomeriggio posso anche fare un altro turno dalle 14 alle
20. Io lavoro tutti i giorni dal lunedì al venerdì e mai di sabato;
l'azienda penso sia chiusa, perché i dipendenti non ci sono, né i magazzinieri, né gli autisti. Ricordo il ricorrente, che ha lavorato anche lui per la stessa ditta per circa 6/7 mesi, per poco tempo quindi. Lui ha lavorato verso l'inizio del
2018, se ben ricordo. Lui faceva il trasportatore e consegnava le medicine, guidando un Doblò o comunque un furgone piccolo. Guidava da solo, ma se ci stava bisogno di aiuto per una scarico più ingombrante si portava un'altra persona. Più o meno tutti i trasportatori venivano verso le 7.00, mettevano la roba restante nel furgone e partivano. Preciso che il carico lo facevamo noi magazzinieri, mentre lorio ci dicevano come caricare, ciò sia nel pomeriggio che il resto alla mattina presto. Loro rientravano verso le
13.00, massimo le 14.00 anche perché le farmacie chiudevano verso quell'ora e le consegne erano nella zona. Gli autisti venivano anche di pomeriggio sempre verso le 13.30/14.00 per organizzare il carico, trattenendosi un'oretta/mezz'ora. Il ricorrente veniva il pomeriggio e verso le 15.00 massimo andava via. Dopo questo orario non l'ho mai visto”).
Quanto alle ferie, la prova orale non ha dimostrato il loro mancato godimento, mentre le buste paga allegate, che lo stesso ricorrente non ha disconosciuto nella parte inerente agli importi effettivamente percepiti, contemplano tale voce.
Quanto alla differenza retributiva maturata nel periodo di lavoro originariamente non assicurato, dalle stesse buste paga si evince che la somma di € 1.000,00 mensile netta che il lavoratore ha già dedotto di aver percepito doveva ritenersi del tutto congrua alla sua remunerazione per l'intervallo temporale che va da febbraio a maggio 2018.
Quanto alle mensilità non pagate e al tfr, la datrice ha solo offerto in comunicazione il prospetto di ottobre 2018, contenente tali voci, senza tuttavia fornire in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento
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dell'obbligazione retributiva, pur essendone giuridicamente onerata. Ne consegue il riconoscimento, in favore del lavoratore, della somma di €
472,46 al lordo delle ritenute di legge.
Alla parte ricorrente spetta inoltre anche l'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che la stessa datrice di lavoro, pur non allegando il relativo provvedimento, ha dedotto di aver licenziato il lavoratore “per giustificato motivo oggettivo” e non per giusta causa. In assenza di produzione del ccnl di categoria applicato, ritiene il decidente che sia equo riconoscere al ricorrente un preavviso di 15 giorni, tenuto conto dell'inquadramento non elevato e della poca significativa anzianità di servizio. Ne deriva il riconoscimento, in capo all'attore, di € 1.060,80.
In definitiva, la domanda attorea va accolta solo parzialmente e per quanto di ragione, con condanna della parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 1.533,26, oltre interessi legali via via rivalutati ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da calcolarsi dal dovuto sino al saldo effettivo. Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.533,26, oltre accessori come in parte motiva;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 16.01.2025.
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