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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1318/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3340/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/10/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-362-2018 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 gennaio 2019 Resistente_1 ricorreva avverso l'atto di contestazione n. 20500, notificato il 14 ottobre 2018, con il quale era stata irrogata, ai sensi del D.lgs. n. 504/95, la sanzione di E.
1.654,52 di seguito alla accertata manomissione di un contatore ai fini della alterazione della registrazione dei consumi di energia elettrica, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 28 L. n. 689/81, per prescrizione e per la non imputabilità al ricorrente della manomissione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 11 aprile 2022 n. 3340/01/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, rilevando l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale dalla scoperta del fatto illecito.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che l'unica disciplina applicabile nella fattispecie è quella di cui all'art. 20 del D.
Lgs 472/97 che al primo comma concede all'Agenzia delle Dogane di potere adottare la sanzione entro il
31 dicembre del quinto anno successivo in cui fu scoperto l'illecito e che, comunque, il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che le risultanze della verifica del contatore del Res._1 operata in data 13 maggio 2013 erano state comunicate all'Ufficio soltanto il successivo 29 gennaio 2014.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Dogane è fondato.
Ed invero, la stessa sentenza impugnata riconosce che la norma di riferimento per il caso in esame è quella di cui all'art. 20 del D.Lgs 472/97 che al primo comma concede all'Agenzia delle Dogane di potere adottare la sanzione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui fu scoperto l'illecito e, quindi, nella fattispecie, entro il 31 dicembre 2018.
L'atto di contestazione 99100-362-2018 del 02.08.2018 prot. 20500/RU adottato dall'Ufficio delle Dogane di Siracusa è stato notificato alla parte in data 14 ottobre 2018.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione dall'appellato che non si è costituito nel presente giudizio, la sentenza impugnata deve essere riformata confermando l'atto di contestazione.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 700,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3340/01/2022 resa il giorno 11 aprile 2022, in riforma di questa, dichiara legittimo l'atto di contestazione n. 20500 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 700,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1318/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3340/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 05/10/2022
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100-362-2018 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 17 gennaio 2019 Resistente_1 ricorreva avverso l'atto di contestazione n. 20500, notificato il 14 ottobre 2018, con il quale era stata irrogata, ai sensi del D.lgs. n. 504/95, la sanzione di E.
1.654,52 di seguito alla accertata manomissione di un contatore ai fini della alterazione della registrazione dei consumi di energia elettrica, deducendone l'illegittimità per violazione dell'art. 28 L. n. 689/81, per prescrizione e per la non imputabilità al ricorrente della manomissione.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 11 aprile 2022 n. 3340/01/2022 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa, accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, rilevando l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale dalla scoperta del fatto illecito.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che l'unica disciplina applicabile nella fattispecie è quella di cui all'art. 20 del D.
Lgs 472/97 che al primo comma concede all'Agenzia delle Dogane di potere adottare la sanzione entro il
31 dicembre del quinto anno successivo in cui fu scoperto l'illecito e che, comunque, il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che le risultanze della verifica del contatore del Res._1 operata in data 13 maggio 2013 erano state comunicate all'Ufficio soltanto il successivo 29 gennaio 2014.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Dogane è fondato.
Ed invero, la stessa sentenza impugnata riconosce che la norma di riferimento per il caso in esame è quella di cui all'art. 20 del D.Lgs 472/97 che al primo comma concede all'Agenzia delle Dogane di potere adottare la sanzione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui fu scoperto l'illecito e, quindi, nella fattispecie, entro il 31 dicembre 2018.
L'atto di contestazione 99100-362-2018 del 02.08.2018 prot. 20500/RU adottato dall'Ufficio delle Dogane di Siracusa è stato notificato alla parte in data 14 ottobre 2018.
Pertanto, non essendo stata riproposta alcuna altra questione dall'appellato che non si è costituito nel presente giudizio, la sentenza impugnata deve essere riformata confermando l'atto di contestazione.
In aderenza al criterio legale della soccombenza, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 700,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Siracusa nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa n. 3340/01/2022 resa il giorno 11 aprile 2022, in riforma di questa, dichiara legittimo l'atto di contestazione n. 20500 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 500,00 e per il secondo grado in complessivi E. 700,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente