Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 145
CGT2
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Altro
    Applicabilità del D.Lgs. n. 158/2015 e D.Lgs. n. 87/2024

    Il Collegio ha ritenuto che la nuova normativa sanzionatoria introdotta dal d.lgs. n. 87/2024 non sia applicabile ai fatti di causa, essendo normativamente sancita l'irretroattività per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione. Ha invece riconosciuto l'applicazione del principio del favor rei per il D.Lgs. n. 158/2015, portando alla rideterminazione in autotutela delle sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  • Altro
    Illegittimità dell'atto di contestazione per violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 472/1997

    L'atto di contestazione è stato annullato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate.

  • Altro
    Applicabilità del D.Lgs. n. 158/2015

    L'atto di contestazione è stato annullato in autotutela dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024

    Il Collegio ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale, condividendo la decisione del CGT di secondo grado del Lazio e basandosi sul principio che il favor rei non ha copertura costituzionale, lasciando al legislatore ampia discrezionalità sulla retroattività delle sanzioni tributarie.

  • Altro
    Compensazione delle spese

    Le spese sono state compensate in virtù della parziale soccombenza di entrambe le parti e per gravi ed eccezionali ragioni legate alla sussistenza di giurisprudenziali di merito contrastanti e alle recenti modifiche legislative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 145
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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