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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 29/01/2026, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1440/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7324/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5059375002 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 768/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale 1 di Napoli parte ricorrente Ricorrente_1, assistita da difensore tecnico, impugna provvedimento di diniego rimborso iva anno 2023, notificato in data 23/01/2025 ed emesso dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli - per l'anno d'imposta 2023 per una complessiva somma pari ad € 23.969,00.
Trattasi, in particolare dell'eccedenza Iva non computabile in detrazione proprio a fronte dell'intervenuta cessazione dell'attività presentata in data 14/01/2024.
Si chiede di dichiarare nullo il diniego del rimborso in oggetto per vizio di motivazione;
con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Napoli, a mezzo proprio funzionario, che ribadisce con ampia illustrazione le ragioni poste a base del provvedimento di diniego impugnato, rappresentate dalla presentazione tardiva della richiesta di rimborso, dall'assenza di documentazione a sostegno e da errori di calcolo.
Si chiede il rigetto del proposto gravame e con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è introitata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione vanno esaminate le motivazioni del diniego impugnato, che il ricorrente afferma carenti, tenendo anche conto che l'onere di provare e documentare il fatto costitutivo del diritto al rimborso è in capo al contribuente in tema di controversie pertinenti materia di rimborso.
La parte resistente ha dedotto e documentato che:
- l'ultima dichiarazione Iva completa di dati contabili trasmessa dal Contribuente concerne l'anno d'imposta 2018, per la quale gli veniva riconosciuto dall'ufficio il maggior credito pari a euro 23.969,00 a seguito il riporto di crediti anni precedenti;
-per l'anno d'imposta 2019 e fino all'anno d'imposta 2023 il contribuente trasmetteva dichiarazioni Iva prive di dati contabili, compreso il mancato riporto dell'ultimo credito Iva.
L'A.F. evidenzia che con la dichiarazione Iva integrativa del 16/10/2024, trasmessa per l'anno d'imposta
2023, il Contribuente riportava il credito Iva di euro 23.969,00 proveniente dalla dichiarazione Iva anno d'imposta 2018, attuando un salto d'imposta dal 2018 al 2023 e richiedendo il credito a rimborso, non tenendo conto della parziale compensazione effettuata per euro 5.000,00 effettuata a mezzo F24 del
16/12/2019.
Tale circostanza concretizza l'errore di calcolo, che rappresenta una delle motivazioni del diniego qui opposto. Inoltre l'A.F. fa presente e prova che per il medesimo importo di euro 23.969,00 (riferito a presunti crediti risalenti agli anni dal 2011 al 2018) parte ricorrente aveva prodotto istanza di rimborso presentata in data
01/04/2023, conclusasi con emissione di diniego notificato a mezzo Pec in data 19.12.2024, non impugnato: da ciò consegue che l'istanza di rimborso successiva rappresenta sostanzialmente una duplicazione non consentita.
Anche la mancanza di produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio costituisce un elemento utilizzato dall'A.F. correttamente nell'emettere il diniego, tenuto conto che nel caso in esame la decorrenza dei dieci anni prescritti per la conservazione delle scritture contabili deve retroagire all'anno
2019 di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno d'imposta 2018, anno in cui il contribuente ha dichiarato le ultime operazioni attive e passive, mentre le successive dichiarazioni sono del tutto prive di dati.
Infine anche il terzo motivo di diniego (inesistenza del presupposto per l'intervenuta cessazione dell'attività nel 2024 e non nel 2023) è oggettivamente incontrovertibile.
Va ricordato altresì che l'art. 30-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 dispone che decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione>.
Conclusivamente il provvedimento impugnato appare legittimo ed esente da vizi.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1000,00
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIURAZZA MICHELE, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7324/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 5059375002 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 768/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale 1 di Napoli parte ricorrente Ricorrente_1, assistita da difensore tecnico, impugna provvedimento di diniego rimborso iva anno 2023, notificato in data 23/01/2025 ed emesso dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli - per l'anno d'imposta 2023 per una complessiva somma pari ad € 23.969,00.
Trattasi, in particolare dell'eccedenza Iva non computabile in detrazione proprio a fronte dell'intervenuta cessazione dell'attività presentata in data 14/01/2024.
Si chiede di dichiarare nullo il diniego del rimborso in oggetto per vizio di motivazione;
con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
Risulta costituita l'Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Napoli, a mezzo proprio funzionario, che ribadisce con ampia illustrazione le ragioni poste a base del provvedimento di diniego impugnato, rappresentate dalla presentazione tardiva della richiesta di rimborso, dall'assenza di documentazione a sostegno e da errori di calcolo.
Si chiede il rigetto del proposto gravame e con vittoria delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è introitata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della decisione vanno esaminate le motivazioni del diniego impugnato, che il ricorrente afferma carenti, tenendo anche conto che l'onere di provare e documentare il fatto costitutivo del diritto al rimborso è in capo al contribuente in tema di controversie pertinenti materia di rimborso.
La parte resistente ha dedotto e documentato che:
- l'ultima dichiarazione Iva completa di dati contabili trasmessa dal Contribuente concerne l'anno d'imposta 2018, per la quale gli veniva riconosciuto dall'ufficio il maggior credito pari a euro 23.969,00 a seguito il riporto di crediti anni precedenti;
-per l'anno d'imposta 2019 e fino all'anno d'imposta 2023 il contribuente trasmetteva dichiarazioni Iva prive di dati contabili, compreso il mancato riporto dell'ultimo credito Iva.
L'A.F. evidenzia che con la dichiarazione Iva integrativa del 16/10/2024, trasmessa per l'anno d'imposta
2023, il Contribuente riportava il credito Iva di euro 23.969,00 proveniente dalla dichiarazione Iva anno d'imposta 2018, attuando un salto d'imposta dal 2018 al 2023 e richiedendo il credito a rimborso, non tenendo conto della parziale compensazione effettuata per euro 5.000,00 effettuata a mezzo F24 del
16/12/2019.
Tale circostanza concretizza l'errore di calcolo, che rappresenta una delle motivazioni del diniego qui opposto. Inoltre l'A.F. fa presente e prova che per il medesimo importo di euro 23.969,00 (riferito a presunti crediti risalenti agli anni dal 2011 al 2018) parte ricorrente aveva prodotto istanza di rimborso presentata in data
01/04/2023, conclusasi con emissione di diniego notificato a mezzo Pec in data 19.12.2024, non impugnato: da ciò consegue che l'istanza di rimborso successiva rappresenta sostanzialmente una duplicazione non consentita.
Anche la mancanza di produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio costituisce un elemento utilizzato dall'A.F. correttamente nell'emettere il diniego, tenuto conto che nel caso in esame la decorrenza dei dieci anni prescritti per la conservazione delle scritture contabili deve retroagire all'anno
2019 di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno d'imposta 2018, anno in cui il contribuente ha dichiarato le ultime operazioni attive e passive, mentre le successive dichiarazioni sono del tutto prive di dati.
Infine anche il terzo motivo di diniego (inesistenza del presupposto per l'intervenuta cessazione dell'attività nel 2024 e non nel 2023) è oggettivamente incontrovertibile.
Va ricordato altresì che l'art. 30-ter del DPR 633/1972, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167 dispone che decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione>.
Conclusivamente il provvedimento impugnato appare legittimo ed esente da vizi.
Per quanto concerne il regime delle spese processuali esse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
1000,00