Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2001, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO1 0144 01 LA CORTE Oggetto Regolamento di competenza i SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5397/00 Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 22752 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep.3396 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 21/02/01 Consigliere - CALABRESE Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richlesta copia studio S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. ?co... sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: # 25 LUG 2001 PRIMANTENNA SRL, con sede in Casale M.to, in persona IL CANCELLIERE dell'amministratore e legale rappresentante sig.ra Gian Franca Dusio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA €1.55 1.3000 CANCELLERIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANNI CONTI, giusta delega in atti;
DF021896 ricorrente
contro
BA OB, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MARCO POLO 43, presso lo studio dell'avvocato MARCO 2001 SERRA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato 369 ANGELO GALLINATTI, giusta delega in atti;
- resistente nonchè contro in Torino, in persona del legaleDUEGI SRL, con sede rappresentante pro tempore AL TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BANCO DI S SPIRITO 42, presso lo studio dell'avvocato GIANDOMENICO MAGRONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIA LUISA BARALE, giusta delega in atti;
- resistente - avversO la sentenza n. 64/00 del Tribunale di CASALE MONFERRATO, emessa 1'11/02/00 e depositata il 15/02/00 (R.G. 173/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/01 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto si rigetti il ricorso con tutte le conserguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28.4.97 la MA srl conve- niva davanti al tribunale di Casale Monferrato la Duegi srl, per sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbliga- zione di pagamento per la quale la Duegi aveva emesso le fatture nn. 449 e 50177 del 1997. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva 2 ---- preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Torino o, in via alterna- tiva, di Alessandria;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda attrice e in via riconvenzionale la con- danna della MA srl a corrisponderle l'importo delle due fatture;
in via subordinata, chiedeva di es- sere soddisfatta nella sua pretesa di pagamento somma da tale AR RT, che chiedeva di essere au- torizzata a chiamare in causa. Il AR, costituitosi in giudizio, aderiva territoriale in favore all'eccezione di incompetenza del tribunale di Torino;
nel merito, chiedeva il riget- in su- to delle domande formulate nei suoi confronti e, indennizzato dalla MA di bordine, di essere quanto eventualmente fosse stato tenuto a corrispondere alla Duegi srl. Il giudice adito, decidendo in via preliminare sul- l'eccezione di incompetenza territoriale, con sentenza dell'11.2.2000 dichiarava l'incompetenza del tribunale di Casale Monferrato, in funzione di giudice unico, a conoscere della causa in oggetto, essendo territorial- mente competente il tribunale di Torino, compensando tra le parti le spese processuali. Riteneva che nei giudizi di accertamento relativi a rapporti obbligatori il giudice competente per territo- 3 rio si determina con riferimento al luogo ove è sorta 0 deve eseguirsi l'obbligazione, e rilevava che dalle fatture prodotte e dalle prospettazioni dei fatti indi- cate dall'attore emergeva che l'obbligazione era sorta mediante la consegna di macchinari e relativi accessori presso la sede della Duegi srl in Torino con destina- zione MA srl in Rivoli e che l'obbligazione di pagamento doveva eseguirsi presso il domicilio del cre- ditore (Torino). Ricorre per regolamento di competenza la Primanten- na s.r.l. sostenendo il radicamento della competenza avanti al tribunale di Casale Monferrato, per non avere la parte eccipiente specificato le ragioni della rela- tiva eccezione sotto tutti i vari profili e per avere il giudice adito desunto il luogo in cui è sorta l'ob- bligazione dal luogo della consegna della merce, con- fondendo il forum contractus con quello destinatae so- lutionis. MOTIVI DELLA DECISIONE E' esatta la premessa giuridica contenuta in ricor- secondo cui la parte che eccepisce l'incompetenza SO, per territorio, al di fuori dei casi previsti dall'art. 28 cpc, deve specificare, per evitare il radicamento davanti al giudice adito, tutti i criteri di collega- mento elencati negli artt. 18, 19 e 20 cpc, contestan- 4 done tutti i possibili profili, dovendosi in difetto ritenere come non proposta la relativa questione preli- minare. Peraltro, come rilevato nell'impugnata sentenza la contestazione sotto tutti i possibili profili è ri- tualmente avvenuta. L'indicazione del tribunale di Torino fatta dalla convenuta, con l'adesione del terzo chiamato in causa, riflette la prospettazione della tesi opposta a quella sostenuta dall'attrice, vale a dire che l'obbligazione di pagamento sarebbe esistente, perché sorta in Torino con la consegna della merce (macchinari e relativi ac- cessori) presso la sede della Duegi srl (Torino). In realtà l'ipotesi prospettata dalla convenuta è che trattasi di somministrazione di macchinari e acces- sori, già determinati nel tipo e nel prezzo, la cui proposta di acquisto, fatta dal AR, in nome e per conto della MA (attrice), non aveva biso- gno, per la natura dell'affare, della preventiva accet- tazione della società venditrice ovvero di una proposta la cui accettazione si perfezionava con la consegna della merce. Tale tesi non risulta efficacemente contrastata dall'attrice, per cui, ricorrendone i presupposti sta- biliti dall'art. 1327 C.C., va rigettato il ricorso e deve ritenersi che è stata giustamente indicata, con 5 l'impugnata sentenza, la competenza del tribunale di Torino. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese del presente procedimento compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso per regolamento di competenza e 10ST 250.000 dichiara la competenza del tribunale di Torino;
spese 406T 10000 compensate. TOT. 290000 Così deciso in Roma addì 21.2.2001 IL PRESIDENTE CONSIGLIERE EST. Vitoris fuva مينا IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 2-5-LUG. 2001----- oggi, lì E IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista R P UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data SET. 200serie 4. alm. 296.20. 290.000 versate S. IL .....) (lire p. Dirigente Area Serviar (D.ssa Maria Grazia DF PO) Responsabile Servizi ziari 1 0 0