Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO NC - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RE, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, difesa dall'avvocato FILIBERTO RENDINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL ES, OL GI, elettivamente domiciliati in ROMA via ANTONINO PIO 65, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE SERVILLO, difesi dall'avvocato PAOLO ROSSI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2475/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso rigetto del ricorso con accoglimento solo del 2^ motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4/8/1999 ES FA esponeva: che era detentrice-conduttrice di un locale ad uso commerciale sito in Pozzuoli in forza di un contratto di locazione stipulato in data 1/11/1986 con il proprietario CO d'IS; che detto contratto, mai disdettato, doveva ritenersi tacitamente prorogato al 4/11/2004; che il 29/6/1999 l'ufficiale giudiziario, su istanza di CO e IG IO, si era presentato nel negozio per immettere i predetti nel possesso dell'immobile in virtù della sentenza 750/1998 del tribunale di Napoli con la quale era stato dichiarato risolto per inadempimento il contratto di locazione relativo al detto cespite con condanna del conduttore, tale NC UD, al rilascio;
che, con ricorso in data 6/7/1999, aveva proposto opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
che il 2/8/1999 l'ufficiale giudiziario aveva estromesso essa esponente dalla legittima detenzione locativa. La FA, asserendo che l'esecuzione era illegittima per non essere la citata sentenza ad essa opponibile e per non essere stato corrisposto l'avviamento commerciale, chiedeva di essere reintegrata nella detenzione locativa dell'immobile.
IO CO si costituiva e resisteva alla domanda. Con ordinanza 3/11/1999 l'adito tribunale di Napoli rigettava il ricorso rilevando che difettavano gli elementi costitutivi dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario.
La FA proponeva appello al quale resistevano IG e CO IO.
La corte di appello di Napoli, con sentenza 26/10/2000, rigettava il gravame osservando: che andavano ribaditi i principi giurisprudenziali circa la necessità, per la sussistenza dello spoglio a mezzo ufficiale giudiziario, di due presupposti e, cioè, che: a) il titolo posto a base dell'esecuzione non abbia efficacia contro il possessore;
b) l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta;
che l'onere della prova della detta arbitrarietà della condotta incombe su colui che invoca la tutela possessoria;
che nella specie si trattava di sentenza di sfratto per inadempimento pronunziata su istanza degli attuali proprietari nei confronti del precedente conduttore NC UD;
che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della statuizione, ma anche del detentore del bene in forza di un titolo giustificativo diverso da quello preso in esame da detta sentenza e non opponibile al soggetto a favore del quale quest'ultima è stata pronunciata;
che la FA aveva sostenuto di essere l'effettiva conduttrice dell'immobile producendo un contratto di locazione stipulato con l'originario proprietario CO d'IS; che tale contratto era stato impugnato dai IO i quali avevano sostenuto che l'effettivo conduttore del negozio era lo UD nei cui confronti avevano ottenuto la sentenza posta in esecuzione;
che a norma dell'articolo 1599 c.c. il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente solo se ha data certa anteriore all'alienazione del bene il che non era ravvisabile nella specie non sussistendo alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 2704 c.c.; che ai sensi dell'articolo 1600 c.c., se la locazione non ha data certa ma la detenzione del conduttore è anteriore al trasferimento, l'acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per la locazione a tempo indeterminato e cioè, nel caso in esame, per un anno già decorso;
che, quindi, erano irrilevanti i documenti prodotti dall'appellante che trovavano spiegazione in un rapporto di fatto con il negozio da parte della FA che non serviva a qualificarla "possessore" o "detentrice qualificata" dell'immobile;
che in conclusione difettava il primo presupposto dello spoglio a mezzo ufficiale giudiziario;
che, quanto al presupposto sub b), nella sentenza posta in esecuzione il tribunale aveva riconosciuto allo UD la qualità di conduttore dell'immobile escludendo tale qualità per la FA;
che pertanto i IO non avevano agito in mala fede avendo richiesto e proseguito l'esecuzione della sentenza nei confronti della FA che la stessa sentenza aveva escluso essere conduttrice.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da FA ES con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. CO e IG IO hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la FA denuncia violazione degli articoli 112, 113, 115, 116, 215, 703 e 705 c.p.c., 1168, 1574, 1599, 1600, 2702, 2704 e 2909 c.c., 27, 28 e 28 legge 392/1978. Deduce la ricorrente che la corte di appello non ha considerato pacifiche risultanze probatorie ostative della esecuzione coattiva del preteso rilascio. In particolare sostiene la FA che: a) la sentenza azionata come titolo esecutivo non era opponibile ad essa ricorrente estranea al relativo giudizio;
b) l'intervento dell'ufficiale giudiziario risultava maliziosamente provocato dai IO in pendenza del già proposto giudizio di opposizione all'esecuzione ex articoli 615-617 c.p.c.. Sussistevano quindi tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di integrazione dell'ipotesi di spoglio a mezzo ufficiale giudiziario. I giudici del merito hanno deciso su false presupposizioni ed arbitrarie illazioni non solo vietate dall'articolo 705 c.p.c. ma anche escluse dalla contraria normativa vigente in materia di locazioni per uso commerciale. Inoltre la scrittura portante il contratto di locazione triennale dell'1/11/1986 a firma di D'IS CO come proprietario concedente, non essendo stata disconosciuta, era da ritenersi riconosciuta ope legis anche per la data di sottoscrizione. Infine è evidente il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata avendo la corte di merito riconosciuto un "rapporto di fatto" di essa FA con l'immobile in questione: ciò conferma l'obiettiva detenzione di fatto del terraneo in contestazione.
Il motivo è infondato posto che la sentenza impugnata è pienamente conforme al principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui perché ricorra lo spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, vale a dire che l'istante conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Non è quindi sufficiente ad integrare l'"animus spoliandi" da parte dell'istante l'intento di sostituire il proprio all'altrui possesso contro la volontà del possessore, ma occorre la consapevolezza dell'istante che la azione esecutiva non gli spetta ossia la prova del dolo dello spogliatore, il quale conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia maliziosamente sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario: l'accertamento dell'"animus spoliandi" è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da sufficiente e non contraddittoria motivazione. Stante la presunzione di legittimità che inerisce all'attività dell'ufficiale giudiziario quale organo del pubblico potere, l'onere della prova dell'arbitrarietà della condotta dello stesso incombe su colui che invoca la tutela possessoria (nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 3/2/1998 n. 1040; 12/2/1997 n. 1294;
21/6/1996 n. 5740; 28/2/1996 n. 1567; 8/2/1996 n. 1008). La corte di appello ha anche ineccepibilmente ribadito quanto in materia questa Corte ha avuto modo di chiarire, ossia che l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di bene immobile, il quale spiega efficacia non soltanto nei confronti del destinatario della relativa statuizione, ma anche nei confronti di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui essa viene fatta valere, non può essere contrastato in forza di un titolo giustificativo della disponibilità del bene medesimo, diverso da quello preso in esame da detta sentenza, ove tale titolo non sia opponibile al soggetto in cui favore a quest'ultima è stata pronunciata. Sulla base dei menzionati requisiti la corte di appello ha confermato la decisione di primo grado ponendo in evidenza che nella specie doveva escludersi la prova del dolo dei IO i quali avevano agito in forza di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza di rilascio dell'immobile in questione che, pur se pronunciata nei confronti di UD NC, aveva espressamente riconosciuto in capo a quest'ultimo la qualità di conduttore del locale escludendo specificamente che la FA fosse la conduttrice. La corte di merito ha quindi condotto l'indagine tenendo conto dei principi in materia fissati da questa Corte, sicché - in mancanza di uno dei presupposti (l'"animus spoliandi") richiesti per la configurazione dello spoglio per mezzo dell'ufficiale giudiziario - deve escludersi la sussistenza della lamentata violazione delle numerose norme indicate dal ricorrente nel motivo in esame. La detta mancanza è infatti idonea da sola a giustificare la decisione impugnata e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno di quanto ritenuto dalla corte di appello in ordine: a) all'inopponibilità ai IO - ex articolo 1599 c.c. in quanto privo di data certa - del contratto di locazione che la FA sostiene di aver stipulato con l'originario proprietario CO d'IS nel novembre 1986;
b) alla irrilevanza della prova testimoniale articolata dalla FA e dei documenti da questa prodotti al fine di dimostrare una detenzione dell'immobile da data anteriore al trasferimento del bene in favore dei IO .
Con il secondo motivo di ricorso la FA denuncia violazione degli articoli 112, 113, 115, 90 e 91 c.p.c. nonché vizi di motivazione e mancata statuizione specifica in ordine al motivo di appello relativo alla abnorme ed illegittima condanna da parte del giudice di primo grado alle spese ed alle competenze giudiziali in favore di IO IG che era rimasto contumace nel giudizio innanzi al tribunale.
Il motivo è fondato posto che - come risulta dalla lettura degli atti processuali, attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - la corte di merito ha del tutto omesso di esaminare il motivo di appello di cui al punto B) dell'atto di gravame con il quale la FA aveva denunciato l'errore commesso dal primo giudice nel condannare essa appellante alla spese del giudizio anche in favore di IO IG rimasto contumace in primo grado.
La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto e la causa rinviata ad altra sezione della corte di appello di Napoli che provvederà ad esaminare il detto motivo di gravame in ordine al quale la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di omessa pronuncia.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004