Articolo 1600 del Codice civile
Articolo 1599Articolo 1601
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19 aprile 1942
Art. 1600.

(Detenzione anteriore al trasferimento).

Se la locazione non ha data certa, ma la detenzione del conduttore e' anteriore al trasferimento, l'acquirente non e' tenuto a rispettare la locazione che per una durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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