Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3431
CASS
Sentenza 8 marzo 2002

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È nulla, a norma dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la clausola contrattuale che obbliga il conduttore al pagamento degli oneri accessori anticipatamente determinati in modo forfettario, perché viola il principio della specificità di essi, stabilito dall'art. 9 della stessa legge, e consente al locatore di procurarsi vantaggi che non gli spettano (nella specie, in relazione a un contratto qualificato dalle parti come "stipulato ai sensi dell' art. 11, comma secondo, della legge 359 del 1992", ma privo della rinuncia del locatore alla facoltà di disdetta alla prima scadenza, la detta pattuizione relativa agli oneri è stata ritenuta ulteriore conferma che la locazione non rientrava fra quelle legittimamente stipulate in deroga alle norme imperative sull'equo canone).

In materia di locazioni abitative, la pattuizione di un canone superiore, e quindi in deroga a quanto stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, prevista dall'art. 11, comma secondo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in l. 8 agosto 1992, n. 359, è valida in quanto ricorra la "condicio juris" - l'unica richiesta, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 309 del 1996, della previsione dell'obbligatoria assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipulazione di tali accordi - che il locatore rinunci alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, ed espressamente convenga il rinnovo obbligatorio della locazione per un'ulteriore durata di quattro anni, contestualmente alla pattuizione in deroga, stante lo stretto nesso funzionale fra il vantaggio del maggior canone attribuito al locatore e quello della maggiore stabilità del rapporto attribuito al conduttore. Ne discende che, ove non sia convenuta una siffatta rinuncia, la quale è tutt'altro rispetto alla mera previsione di "rinnovabilità" del rapporto alla scadenza, vanno dichiarate, ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, la nullità della pattuizione di un canone extralegale, e la conseguente sostituzione automatica delle clausole difformi, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ., con le norme inderogabili attinenti alla durata ed al canone legale, senza che dalla nullità di dette clausole possa derivare quella dell'intero contratto, e rimanendo escluso che possa operarsi l'inserimento automatico della rinuncia del locatore alla facoltà di disdire il contratto alla prima scadenza, perché ciò comporterebbe l'inammissibile introduzione nel contratto di un requisito essenziale mancante, e, in definitiva, la creazione di un tipo di rapporto diverso da quello voluto dalle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2002, n. 3431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3431
    Data del deposito : 8 marzo 2002

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