Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC 0 110474/0 IN NOME DEL PO LO ALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mosigious SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione ксиди не Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ------ GIUSTINIANI R.G.N. 17430/98Presidente Dott. Vito - Consigliere Dott. Giovanni Silvio coco 18738/98 VARRONE Rel. Consigliere Cr Dott. Michele 23082 on. Rep. 3545 Dott. Italo Consigliere PURCARO Consigliere Ud. 21/05/01 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. GA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 01 AGO. 2001. IL CANCELLIERE CASSIA 531, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO LEONETTI, difeso dall'avvocato GIANFRANCO MASSA, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
DE345158 ZI MA;
intimato e sul 2° ricorso n° 18738/98 proposto da: ZI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato 2001 ALESSANDRO BAZZANI che lo difende, giusta delega in 973 ' -1- atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GA AN;
- intimato avverso la sentenza n. 2293/97 del Tribunale di LECCE, emessa il 16/07/97 e depositata il 28/08/97 (R.G. 301/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 21/05/01 dal VARRONE;
udito l'Avvocato Alessandro BAZZANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28/9/95 AN GA proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'espropriazione forzata presso terzi intrapresa in suo danno da MA ZI, opposizione che, nella resistenza di quest'ultimo, il Pretore di Lecce accoglieva, con sentenza 20 gennaio 1997, compensando integralmente le spese processuali. Proponevano appello in punto spese il GA ed il ZI in via incidentale ed il Tribunale di Lecce, con sentenza 28 agosto 1997, li dichiarava entrambi inammissibili (quello principale siccome generico e l'incidentale in quanto Y tardivo), con ulteriore compensazione delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il GA, affidandolo ad un motivo, al quale ha aderito il ZI con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base anch'esso di un motivo. Ambedue i ricorsi sono stati illustrati anche con memoria. Poiché il ricorso principale era stato proposto dopo la scadenza del dil Pendente م termine annuale, su conforme richiesta di questa Sezione, il P.G. chiedeva che ل ا ne fosse dichiarata l'inammissibilità (con conseguente perdita di efficacia del ت ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334, 2° co., c.p.c.) ma la Corte, riunitasi in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., con motivata ordinanza 15 gennaio 2001, disponeva per la trattazione in pubblica udienza. II GA ha depositato un'ulteriore memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In secondo luogo, va esaminato il profilo dell'eventuale inammissibilità del ricorso principale, come richiesto, in un primo tempo, dal P.G., alla stregua del principio che le cause di opposizione all'esecuzione non godono della sospensione feriale dei termini (Cass. 23 ottobre 1998 n. 10544 ex plurimis). Ma il Collegio, come già detto, preso atto di un recente orientamento secondo cui la suddetta sospensione si applica anche con riguardo all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. se la questione sulla sua fondatezza è esaminata solo al fine di decidere l'incidenza dell'onere delle spese processuali (ex plurimis Cass. 23 gennaio 1998 n. 658), ha rimesso la discussione del ricorso all'odierna pubblica udienza. Ciò premesso, si ritiene di poter aderire a tale ultimo indirizzo e dichiarare quindi tempestivo ed ammissibile il ricorso principale, pur non nascondendosi qualche perplessità, evidenziata proprio dal caso di specie, ove la riconosciuta ammissibilità del ricorso principale in punto spese, contagiando anche il ricorso incidentale tardivo, consente l'esame del merito della controversia (cioè la fondatezza o meno dell'opposizione all'esecuzione) che, altrimenti, sarebbe stato ormai precluso. Chiarito quanto sopra, con l'unico motivo del ricorso principale il GA, denunciando la violazione degli artt. 163, 3° co., 164, 342 e 359 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamenta che il Tribunale leccese abbia dichiarato l'inammissibilità del suo appello sul punto della compensazione delle spese statuita in primo grado, ritenendo la censura generica. La doglianza è fondata. A fronte della espressione usata dal primo giudice - che ha compensato le spese in ragione della "particolarità della questione" il gravame non poteva esprimersi in modo più “specifico" che richiamando il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. (Cass. 23 luglio 1997 n. 6893). Così ha fato il GA, ribadendo i termini della controversia e concludendo per l'assenza, a suo avviso, di quella particolarità (non specificata) che aveva indotto il Pretore alla compensazione. Il ricorso principale va, pertanto, accolto con conseguente assorbimento di quello incidentale (che riguarda il merito della controversia), non esaminato dal Tribunale perché travolto dall'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello principale. Segue la correlata cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Lecce, giusta il principio affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1044 del 2000. Ai sensi dell'art. 385, 3° co., c.p.c. si ritiene tuttavia opportuno provvedere sulle spese di questo grado, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l'incidentale; cassa l'impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Lecce, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE БіліціVilofiettinians Schelson IL CANCELLIERE C1 : 40000 Giovanni Giambattista -280.000 Depositata in Cancelleria 1 AGO. 2001 oggi, lì A M E IL CANCELLIERE C1 R P SU Giovanni Giambattista E I R O