Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14889
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 308, secondo comma cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione).

Commentari2

  • 1L'estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenzaAccesso limitato
    Alessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 12 aprile 2016

  • 2Attore rinuncia agli atti: forma del provvedimento di estinzione e ripartizione speseAccesso limitato
    Riccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14889
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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