Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale ai sensi dell'art. 308, secondo comma cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione).
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- 1. L'estinzione del processo per rinuncia agli atti va dichiarata con sentenzaAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 12 aprile 2016
- 2. Attore rinuncia agli atti: forma del provvedimento di estinzione e ripartizione speseAccesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/10/2002, n. 14889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14889 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO SE, elettivamente domiciliata in ROMA A. DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE GIORGIO CARROZZO, giusta procura speciale per Notaio CO Petrera di Bari rep. n. 3039 dell'11.11.1999;
- ricorrente -
contro
US RA, CO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso l'avvocato VITO NANNA, rappresentati e difesi dall'avvocato LUCIANO IACOBELLIS, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del Tribunale di BARI, depositato il 10/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il resistente, l'Avvocato Iacobellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.2.1993 i coniugi CI CO e SA AN, sulla base di un accertamento tecnico espletato preventivamente, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Bari IN SA e MI IE, chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di L. 200.000.000, oltre alla svalutazione monetaria ed agli interessi, a titolo di risarcimento del danno per i gravi difetti riscontrati nella costruzione di un edificio di loro proprietà e di cui dovevano ritenersi responsabili i convenuti, nella qualità di costruttore, il primo, e di progettista, redattore dei calcoli in c.a., il secondo. Si costituivano i convenuti che contestavano la domanda. A seguito del decesso, nel corso del giudizio, di IN SA, la causa veniva riassunta collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi che risultavano essere AT CA e SA SA, che nel frattempo però rinunciavano all'eredità, nonché SA ME e SA AG.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, eccepivano il difetto di legittimazione passiva.
Su richiesta degli attori veniva fissato dal giudice un termine ai sensi dell'art. 481 C.C. per l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'eredità che avveniva avanti al notaio in data 20.3.1997 con il beneficio dell'inventario. Non essendo stata però una tale accettazione riportata a verbale, gli attori dichiaravano di rinunciare al giudizio nei confronti di SA AG (SA ME era stata dichiarato fallito ancor prima della sua costituzione) e tale rinuncia veniva accettata da SA AG. Quest'ultima chiedeva, quindi, l'estinzione parziale del processo nei suoi confronti e la richiesta veniva accolta dal giudice unico con provvedimento del 10.9.1999 che provvedeva anche sulle spese, ponendole a carico dei rinuncianti e liquidandole nella complessiva somma di L.
1.660.000 di cui L. 160.000 per spese effettive, L. 500.000 per diritti e L.
1.000.000 per onorari. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. SA AG, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorso CI CO e SA AN che eccepiscono pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento dell'eccezione dei controricorrenti. Prima dell'intervenuta eliminazione della figura del Pretore ad opera del D.L.vo 19.2.1998 n. 51 era ormai consolidato il principio della inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di estinzione del processo dichiarata da tale giudice e della sua impugnabilità invece mediante appello avanti al Tribunale, attesa la natura sostanziale di sentenza da attribuire a tale ordinanza. Conduceva a tale conclusione il rilievo che nel procedimento avanti al Pretore, non essendo applicabile l'art. 178 C.P.C. richiamato dall'art. 308 comma 1 C.P.C., riguardanti il reclamo al Collegio, in quanto trattavasi di giudice monocratico, il relativo provvedimento doveva ritenersi assimilabile alla sentenza del Collegio (Cass. 3314/89; Cass. 9279/93; Cass. 2151/92). Ad analogie conclusioni deve ovviamente pervenirsi a seguito dell'introduzione del giudice unico in Tribunale avvenuta con il richiamato D.L.vo n. 51/98, con la conseguenza che, a seconda della struttura monocratica o collegiale dell'organo investito della decisione della causa, la pronuncia di estinzione ha natura sostanziale di sentenza e come tale appellabile se emessa dal giudice unico anche se in forma di ordinanza, mentre conserva la sua natura di ordinanza reclamabile avanti al Collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale.
Nell'ipotesi in esame, essendo stata l'ordinanza di estinzione, sia pure parziale, del processo emessa dal giudice unico, deve ritenersi che essa abbia natura sostanziale di sentenza, indipendentemente dalla forma assunta e di conseguenza che fosse impugnabile con l'appello e non, già, come è stato fatto, direttamente con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Nè rileva che il ricorso riguardi unicamente la liquidazione delle spese processuali, non essendo al riguardo prevista la proposizione di un mezzo di impugnazione diverso da quello consentito dalla legge per il provvedimento che la contiene.
Si ritiene comunque di compensare le spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002