Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2002, n. 5726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5726 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
SEZIONE05726/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA p amentos prestaz. professionali- Opposiz. 'tardiva a D.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4870/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - - Consigliere Cron. 16.964 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 1301 PLENTEDA Consigliere Dott. Donato GIULIANI - Consigliere Ud. 20/11/01 Dott. Paolo ha pronunciato la seguente SEN TENZA 澧 sul ricorso proposto da: EL RI ZI Ved. VITI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VITTORIO VENETO 108, presso l'avvocato PATRONI GRIFFI ANTONIO, che la rappresenta e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIOACCHINO, difende unitamente all'avvocato BARBERA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta delega a margine del ricorso;
IL SOLE 24 ORE dal Sig.. 3.10. ricorrente per diritti € ||| 20 APR 2002-
contro
IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA SCHIAVONE SAMUELE, VIA CIPRO 77, A.presso l'avvocato ALLEGRITTI rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE AUGUSTO, 2001 giusta mandato a margine del controricorso;
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- controricorrente -
avverso la sentenza n. 851/98 della Corte d'Appello di 2 BARI, depositata il 30/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato BARBERA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 3 EL Svolgimento del processo Con citazione notificata il 4 ottobre 1995 MA ZI EL propose opposizione avverso il decreto emesso in data 22 novembre 1994 dal presidente del Tribunale di Bari, col quale le era stato ingiunto di pagare la somma di lire 80.345.370 all'ing. SA AV a titolo di corrispettivo per una prestazione professionale da quest'ultimo effettuata (progettazione e direzione dei lavori relativi alla ristrutturazione e all'adattamento ad agriturismo della masseria “Parisi Vecchia” in agro di Altamura). L'opponente addusse la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, perché eseguita in Altamura alla via Gravina n. 90 e non già alla via Corato, zona Parisi Vecchia c.s. 252, dove ella aveva la propria residenza, come attestato da certificazione anagrafica, e sostenne che tale nullità le aveva consentito di conoscere il provvedimento soltanto in occasione della notifica del precetto avvenuta il 29 maggio 1995. Nel merito la EL affermò che: a) lo AV non aveva effettuato la direzione dei lavori;
b) per espressa pattuizione il compenso sarebbe stato commisurato alle opere realmente eseguite e non alle fatturazioni da esibire alla Regione per la concessione del relativo contributo. Lo AV si costitui contestando il fondamento dell'opposizione, della quale chiese il rigetto. Con sentenza depositata il 25 luglio 1997 il Tribunale di Bari, ritenuto che la notificazione del provvedimento monitorio era 4 avvenuta nel luogo di effettiva residenza dell'opponente, dichiarò inammissibile l'opposizione tardiva. La EL propose appello e lo AV si costituì per resistere al gravame. La Corte di appello di Bari, con sentenza depositata il 30 settembre 1998, rigettò il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese del grado, considerando: che la questione relativa alla corrispondenza o meno della residenza anagrafica a quella effettiva, su cui s'incentrava l'impugnazione proposta dalla EL al fine (preliminare) di escludere il carattere definitivo del decreto ingiuntivo e rendere quindi ammissibile l'opposizione, era nella specie del tutto ininfluente;
che l'appellante, infatti, nello stipulare il contratto con cui conferiva allo AV l'incarico professionale, aveva indicato espressamente come propria residenza il numero civico 90 della via Gravina in Altamura, ovvero proprio il luogo in cui era stato notificato il decreto ingiuntivo de quo;
che tale circostanza esonerava l'appellato da qualsiasi indagine circa l'individuazione della residenza della EL, facultandolo ad effettuare le notificazioni degli atti giudiziari indispensabili per la realizzazione del suo credito, nascente dal citato contratto, nel luogo in questo indicato, come affermato anche da questa Corte (Cass., 23 giugno 1977, n. 2660); Why 5 che, per quanto il contratto in questione risultasse stipulato il 15 settembre 1990, cioè circa tre anni e mezzo prima della notificazione del decreto ingiuntivo, la conclusione non poteva essere diversa, perché la circostanza prospettata dall'appellante, secondo cui ella avrebbe mutato residenza a far tempo dal 20 novembre 1990, anche a volerla ritenere per vera era priva di rilievo, dal momento che la EL non aveva offerto la prova di avere comunicato la variazione alla controparte;
che tali considerazioni rendevano inammissibile la prova testimoniale articolata dall'appellante ed assorbivano ogni altra questione, rendendone superfluo l'esame. Contro la suddetta sentenza MA ZI EL ved. TI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. L'ing. SA AV ha resistito con controricorso ed a sua volta ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione, perché la ricorrente non avrebbe più proposto in grado di appello le questioni di merito addotte in primo grado (ed ormai precluse), sicché ella sarebbe carente d'interesse all'impugnazione, non potendo trarre alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento di questa. L'eccezione non ha fondamento. bly 6 Come risulta dagli atti, che questa Corte deve esaminare allo scopo di verificare l'ammissibilità del ricorso, con l'atto di opposizione (tardiva) al decreto ingiuntivo la EL - premesso di non avere avuto conoscenza tempestiva del provvedimento perché notificato in luogo diverso dalla sua residenza affermò: 1) che l'ing. AV non aveva effettuato tutte le prestazioni esposte;
2) che, pur volendo considerare tutti i lavori predisposti per la Regione, l'importo totale era di lire 362.618.000, comprensivo però di lavori non murari;
3) che l'ing. AV non aveva effettuato la direzione dei lavori;
4) che ella aveva ripetutamente offerto al professionista il pagamento delle competenze, determinate secondo le intese. L'opponente chiese quindi la revoca del D.I. e l'ammissione di una prova sulle circostanze che l'ing. AV aveva concordato il pagamento soltanto delle opere murarie effettivamente eseguite e che non aveva effettuato la direzione dei lavori. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 25 luglio 1997, dichiarò l'opposizione inammissibile ritenendo che l'opponente non avesse provato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo. Con l'impugnazione la EL censurò tale declaratoria (pag. 2 - 11 dell'atto di appello), costituente l'unico decisum della pronunzia, affermò che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'opposizione e rigettare la domanda dell'ing. AV, perché rimasta sfornita di prova, richiamò “quanto 7 dedotto nel corso del giudizio di primo grado" (atto di appello, pag. 12) e, nel citare il detto ing. AV davanti alla Corte di appello di Bari, chiese (tra l'altro) l'ammissione della prova testimoniale articolata con l'opposizione a D.I. sulle circostanze sopra indicate. Non è esatto, dunque, che in grado di appello non siano state più proposte le questioni di merito. Ancorchè il gravame si sia diffuso sul profilo di rito ( sul quale il primo giudice aveva deciso la causa), le questioni di merito sono state richiamate, come è reso palese sia dalla formulazione dell'atto d'impugnazione, sia dall'espressa istanza di ammissione della prova testimoniale già articolata in primo grado, vertente appunto sul merito della controversia. Pertanto l'interesse al ricorso sussiste.
2. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 149, 643, 644, 647, 650 cc.p.c., e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti e la valutazione del materiale istruttorio prodotto. Richiamato il contenuto della sentenza impugnata, la EL afferma che il ragionamento svolto dalla Corte di merito non potrebbe essere condiviso perché, quando nel contratto sia indicata la residenza del notificato, affrancherebbe il notificante fly da qualsiasi onere di diligenza circa la ricerca della residenza " effettiva del destinatario della notificazione. Tale principio si porrebbe in contrasto sia con le norme costituzionali che tutelano il diritto di difesa, sia con le norme del codice di procedura civile. In primo luogo, sarebbe erroneo il richiamo alla pronunzia di questa Corte n. 2660 del 1977, perché detta sentenza, lungi dal liberare il notificante dall'onere di eseguire la notifica nel luogo della residenza effettiva del destinatario, si sarebbe limitata a confermare la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte di merito, la quale, interpretando gli atti di cui disponeva, aveva ritenuto che la parte, indicando in contratto l'indirizzo, avesse inteso rendere noto alla controparte il luogo in cui poteva essere reperito, coincidente quindi con la residenza effettiva. In realtà, come questa Corte avrebbe già precisato, al notificato mai potrebbe essere negato il diritto di provare una residenza effettiva difforme da quella indicata in contratto, specialmente quando l'atto da notificare sia un decreto ingiuntivo. La Corte di appello, sulla scorta della tesi adottata, non soltanto avrebbe dichiarato inammissibile la prova testimoniale chiesta dalla ricorrente (prova che avrebbe dissipato ogni dubbio circa il luogo della residenza effettiva di questa), ma avrebbe anche omesso di valutare tutto il materiale istruttorio prodotto dalla medesima appellante, ignorando altresì la circostanza che l'atto g fosse stato restituito al mittente per compiuta giacenza nonché gli elementi desumibili dalle risultanze anagrafiche. -Inoltre la Corte di merito rilevando che il contratto era stato stipulato circa tre anni e mezzo prima della notifica del decreto sarebbe giunta addirittura a considerare ininfluente il fatto che la EL avesse realmente trasferito la propria residenza effettiva, non avendo offerto la prova di aver comunicato la variazione alla controparte. Non sarebbe possibile comprendere su quali principi giuridici simile affermazione possa trovare fondamento. L'accertamento dei fatti in ordine all'identificazione della residenza effettiva della ricorrente avrebbe determinato l'inesistenza della notificazione e, per l'effetto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo o, almeno, la legittimità dell'opposizione tardiva. Con il secondo mezzo la ricorrente denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia: inesistenza della notificazione per violazione delle formalità previste dall'art. 8, co. 2° e 3°, L. 20 novembre 1982, n. 890; e comunque, violazione degli artt. 149, 644 c.p.c. e 8, co. 2° e 3°, L. 20 novembre 1982, n. 890”. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alle eccezioni sollevate dall'appellante sulla giuridica inesistenza della notificazione a mezzo posta del decreto ingiuntivo, siccome avvenuta in violazione delle formalità essenziali previste dall'art. 10 8, co. 2° e 3°, della L. n. 890 del 1982; ed altra ragione d'inesistenza della notificazione dovrebbe desumersi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente adduce “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia: nullità della notificazione per violazione delle formalità previste dall'art. 8, co. 2° e 3°, L. 20 novembre 1982, n. 890; e comunque per violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 650 c.p.c. e 8, co. 2° e 3°, L. 20 novembre 1982, n. 890". Ammesso che la notificazione non fosse inesistente, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se l'opposizione fosse legittima e, in caso affermativo, approfondire il merito della controversia. La ricorrente avrebbe affermato di non essere venuta a conoscenza del decreto, perché questo le sarebbe stato notificato presso una sua dimora occasionale e non presso la residenza effettiva. Ma anche della notifica presso la dimora occasionale ella, incolpevolmente, avrebbe avuto conoscenza soltanto con l'inizio degli atti esecutivi. Le numerose irregolarità di detta notifica - pur volendo degradarle a semplice causa di nullità della stessa dimostrerebbero la verità dell'affermazione, rendendo legittima l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. La Corte distrettuale sarebbe incorsa ancora in errore, non attribuendo alcun peso al fatto che il decreto notificato fosse stato 11 restituito al mittente per compiuta giacenza. Sarebbero stati così violati gli artt. 647 e 650 c.p.c., in base ai quali, in mancanza di prova dell'effettiva conoscenza da parte dell'intimato, il giudice non dovrebbe dichiarare esecutivo il decreto ma dovrebbe ordinare il rinnovo della notificazione (avuto riguardo alla specialità del procedimento d'ingiunzione, concluso con un provvedimento suscettibile di dar luogo al giudicato, emesso senza preventivo contraddittorio tra le parti). Nel caso di notificazione a mezzo posta, quando l'atto sia restituito al mittente per compiuta giacenza, sarebbe non soltanto probabile ma addirittura certo che l'intimato non ha avuto conoscenza del decreto, il quale sarebbe dunque inidoneo a produrre gli effetti stabiliti dall'art. 647 c.p.c. Anche soltanto per tale motivo l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sarebbe stata legittima e non preclusa dalla scadenza del termine di cui all'art. 641 c.p.c., in quanto il presidente del Tribunale di Bari erroneamente avrebbe dichiarato esecutivo il decreto. I tre motivi, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto. Alla stregua di questo esame il ricorso si rivela fondato, per quanto di ragione. Si deve premettere che la EL ha proposto un'opposizione tardiva a D.I., ai sensi dell'art. 650 c.p.c. 12 Nel quadro di tale norma, come la giurisprudenza ha posto in luce (Cass., 25 novembre 1995, n. 12215; 30 dicembre 1994, n. 11.313), non è sufficiente accertare l'irregolarità della notifica del decreto, occorrendo altresì la prova (il cui onere grava sull'opponente) che proprio per la nullità della notificazione l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del provvedimento, prova ai fini della quale possono anche essere utilizzate presunzioni. Ne deriva che l'indagine sulla validità e modalità di esecuzione della notifica costituisce un momento necessario, ancorché non sufficiente, ai fini degli accertamenti da compiere nell'ambito del citato art. 650. Mi La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto in sostanza di poter prescindere da detti accertamenti, svolgendo le seguenti proposizioni: a) la questione relativa alla corrispondenza o meno della residenza anagrafica a quella effettiva sarebbe, nel caso di specie, "del tutto ininfluente” perché la EL, stipulando il contratto con lo AV, aveva indicato espressamente come propria residenza il numero civico 90 della via Gravina in Altamura, ossia il luogo in cui il decreto ingiuntivo fu notificato;
b) tale circostanza avrebbe esonerato lo AV da qualsiasi indagine circa l'individuazione della residenza della EL e gli avrebbe consentito di eseguire le notifiche degli atti, necessari per 19 13 la realizzazione del suo credito nascente dal citato contratto, nel luogo in questo indicato;
c) la circostanza che il contratto risultasse stipulato il 15 settembre 1990 (pur volendo ritenere per vero il mutamento di residenza a decorrere dal 20 novembre 1990, come prospettato dalla EL) sarebbe a sua volta ininfluente, perché l'attuale ricorrente non avrebbe offerto la prova di aver comunicato tale variazione alla controparte. Le suddette proposizioni non possono essere condivise. La prima e la seconda sono inesatte, perché in contrasto con l'art. 139 c.p.c., secondo il quale, se non avviene in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Come la giurisprudenza ha posto in luce, per la determinazione del luogo di residenza di una persona deve aversi riguardo a quello della residenza effettiva, cioè della sua abituale e volontaria dimora in un certo luogo (art. 43, comma 2°, cod. civ.), la prova della quale può essere desunta da qualsiasi idonea fonte di convincimento, in quanto le risultanze anagrafiche hanno un mero valore presuntivo (cfr., ex multis, Cass., 10 marzo 2000, n. 2814; 26 maggio 1999, n. 5076; 18 aprile 1998, n. 3982; 25 febbraio 1995, n. 2143; 12 ottobre 1988, n. 5513). 14 14 L'indicazione della residenza della parte contenuta nel contratto dedotto in giudizio è un elemento certamente utilizzabile per identificare la residenza effettiva ed anche per superare (motivatamente) la presunzione desumibilepresunzione desumibile da risultanze anagrafiche difformi (Cass., n. 5076 del 1999, relativa ad una fattispecie nella quale la notifica era stata eseguita nella residenza indicata in contratto, la citazione era stata ricevuta dalla moglie convivente del destinatario, l'atto di riassunzione era stato ricevuto da costui personalmente e la sentenza di primo grado dalla figlia convivente;
Cass., n. 2660 del 1977, nella quale si giudicò corretto il ragionamento della Corte di merito che, sulla base degli elementi acquisiti, aveva ritenuto il luogo indicato in contratto coincidente con la effettiva residenza). Ma ciò significa, per l'appunto, che il giudice deve condurre, sulla scorta di tutte le risultanze, un'indagine diretta a verificare che quella indicata, e in cui la notifica è stata fatta, coincida con la residenza effettiva e sia quindi idonea a produrre l'effetto di cui al procedimento notificatorio descritto nel citato art. 139. Non significa, invece, che come erroneamente ritenuto dalla Corte distrettuale - l'indicazione della residenza in contratto porti a stabilire ex se (e come una sorta di effetto legale) il luogo della dimora abituale della parte, rendendo addirittura “ininfluente” la questione relativa alla corrispondenza tra residenza anagrafica e quella effettiva e dispensando il notificante da qualsiasi indagine in ordine alla J на 15 residenza effettiva del destinatario della notificazione. Così ragionando, la Corte distrettuale ha in sostanza equiparato la semplice indicazione di residenza ad un atto di elezione di domicilio speciale (artt. 47 c.c., 141 c.p.c.), senza curarsi di dimostrare che di questo ricorressero i peculiari caratteri. L'errore giuridico, in cui la Corte territoriale è incorsa, vizia anche la terza proposizione, sopra indicata sub c). La sentenza impugnata ha fatto discendere dall'indicazione contenuta in contratto l'obbligo per la EL di comunicare all'altra parte la variazione della residenza, sicché, non risultando provata tale comunicazione, il mutamento della residenza medesima, anche a volerlo ritenere per vero, sarebbe comunque ininfluente. L'implicazione di tale assunto è che, anche qualora la residenza effettiva della EL fosse cambiata dopo la stipula dell'accordo, il cambiamento non sarebbe stato opponibile allo AV perché a quest'ultimo non comunicato. Ma si tratta di un assunto errato, sia perché in contrasto con la regola giuridica recata dall'art. 139 c.p.c., sia perché trae dalla semplice indicazione di residenza contenuta in un contratto un obbligo di comunicazione che non è previsto dalla legge e non risulta pattiziamente stabilito. Si deve invece ribadire che la notificazione (nella specie, del decreto ingiuntivo) andava eseguita nella residenza effettiva della destinataria dell'atto, da accertare utilizzando ogni fonte di 3 16 convincimento con riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. Muovendo dalle erronee premesse sopra indicate la Corte barese ha omesso ogni accertamento, dichiarando inammissibile la prova testimoniale articolata dall'appellante e ritenendo assorbita ogni altra questione. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassată e la causa va rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Atteso il carattere pregiudiziale degli accertamenti da compiere circa la residenza effettiva dell'attuale ricorrente all'epoca di notifica del decreto ingiuntivo, restano assorbiti (ed affidati al giudice del rinvio) gli altri profili addotti dalla ricorrente con le restanti censure, come pure assorbite ed affidate al giudice del rinvio sono le questioni poste dal resistente circa la dedotta novità delle “domande, eccezioni e richieste" avanzate dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Je Presidenta cassazione. 109T 129.11 456T % TOT. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE H 19 APR. 2002 Luisa Passinetti IL CANCELLIERE 109T 129,11 456T 4432 TOTSF043 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in do 1. 6.200 4 and 0.03 versate €. 170.43 (euro ENDSETTANTA 43) p. It Dirigente Area Servizi (Delft.ssa Maja Grazia DI FILIPPO) Besponsabile Servizio Atti Giu ri (Dr. M. RACCICHINI) Отдел % 0 0 PELLA ILOST JCT 氟 یش f