Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2003, n. 16859
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

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Nel giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi, come nel caso di specie, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 cod. proc. pen. dalla legge 7/8/97 n. 267) non possono essere utilizzate di per se ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 6 della suddetta legge 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari.

In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, ma siffatto giudice deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2003, n. 16859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16859
    Data del deposito : 12 novembre 2003

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