Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 2
Nel giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari, da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi, come nel caso di specie, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 cod. proc. pen. dalla legge 7/8/97 n. 267) non possono essere utilizzate di per se ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 6 della suddetta legge 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari.
In tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, ma siffatto giudice deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2003, n. 16859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16859 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 12/11/2003
Dott. OLIVIERI Renato Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 1464
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 43294/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI IE n. il 27/04/1950;
2) OR ZO n. il 03/08/1951;
avverso SENTENZA del 22/03/2001 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udito in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. OLIVIERI RENATO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Gialanella che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza limitatamente alla pronuncia di condanna di SS IE e MI EN;
Uditi i difensori avv.ti Bolognesi e Perla Sciretti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, ha condannato alla pena di anni otto, mesi sei di reclusione e Lire 55.000.000 di multa SS IE responsabile del delitto di cui agli articoli 81 c.p. e 73 D.P.R. 9/10/90 n. 309 per avere, tra il febbraio ed il settembre 1992, effettuato più cessioni di sostanza stupefacente a tale RO LI (capo B della rubrica); ed alla pena di anni otto, mesi tre di reclusione e lire 52.000.000 di multa MI ZO colpevole dello stesso delitto per aver ceduto, tra il maggio ed il settembre 1992, quantitativi di cocaina ed eroina a RO LI (capo C della rubrica).
La Corte di merito ha ritenuto valide ed utilizzabili le dichiarazioni di chiamanti in correità nel corso delle indagini preliminari e poi sottrattisi nel vaglio dibattimentale. Avverso la sentenza hanno prodotto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati SS e MI.
Essi, con motivi sostanzialmente analoghi, denunciano in primis la illegittimità, sotto il profilo formale ed anche costituzionale - violazione dell'art. 3^ Cost. nella formulazione novellata - della utilizzazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità e della loro valenza probatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in via di pregiudizialità logica, soffermarsi sulle doglianze manifestate, in particolare, dall'avv. Sciretti, nel secondo motivo del suo ricorso, nell'interesse del ricorrente MI e anche dall'avv. Bolognesi nel primo motivo del suo ricorso formulato nell'interesse del ricorrente SS.
La questione è prospettata dall'avv. Sciretti come afferente gli artt. 606, lett. c) ed e) del codice di rito, e rapportata agli artt. 111 Costituzione e dell'art. 1 della l. 35 del 2000.
Questo Ufficio ritiene che, ancor più compiutamente, i debiti riferimenti normativi debbano essere estesi a ricomprendere, altresì, agli artt. 512 e 513 c.p.p., com'è evidente e nelle stesse prospettazioni delle parti, oltre alla legge 63 del 2001 ed alla legge del 7.8.1997, n. 267. Punto di partenza dell'analisi deve essere una duplice considerazione:
La Corte di Cassazione, nella sentenza di rinvio del 22.2.2000, aveva fissato, ai fini della successiva analisi del Giudice di rinvio, il confine delle questioni che la stessa Corte di merito, in sede rescissoria, avrebbe dovuto affrontare sul punto centrale delle dichiarazioni accusatorie rese, nella fase delle indagini preliminari, dai due chiamanti in correità LI ed FI. - alla fattispecie, secondo giurisprudenza costante della Corte (si dava citazione della sentenza Archesso ed altri del 1999, n. 1472, di - questa sezione 4 della Corte) andava applicato l'art. 512 c.p.p. (cfr. Fol. 4), in tema di letture di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, tant'è che si diceva irrilevante la prospettata questione di costituzionalità dell'art. 513 c.p.p.;
- occorreva delibare - e motivare sul punto - in merito all'essere "ancora valutabili ai fini probatori le dichiarazioni rese dai collaboranti" (fol. 17), non soltanto con riferimento al punto, sul quale si è poi soltanto interrogata la sentenza di merito oggetto oggi del nostro esame, afferente l'essere stati i due collaboratori oggetto di minacce ma anche in ordine al centrale punto dell'essersi gli stessi collaboratori sottratti o meno, volontariamente, al contraddittorio in sede di giudizio di primo grado (si veda, ancora pag. 17 della sentenza) il che costitutiva una "problematica pregiudiziale" evidentemente proprio ai fini di controllare la correttezza della lettura delle dichiarazioni di questi data ex art. 512 c.p.p.;
- in specie, ed a tale ultimo riguardo, codesta Corte osservava che la precedente sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di merito di Milano - la sentenza emessa in data 11.11.1997 -, sul punto annullata, aveva affermato equivocamente: da un canto, che "i due collaboratori non avevano avuto notizia della citazione davanti al Tribunale e quindi non poteva attribuirsi un significato negativo alla loro presentazione in udienza" ma dall'altro, non aveva, tuttavia, accertato le ragioni di questa irreperibilità e non aveva dunque valutato se la sottrazione al contraddittorio fosse stata o meno volontaria e liberamente scelta (fol. 10-11).
Tale valutazione in punto di volontarietà dell'irreperibilità, osservava la Corte, era dunque necessaria, stante il valore preliminare relativo all'accertamento della sussistenza delle condizioni per acquisire agli atti, leggere e quindi valutare le dichiarazioni dei due collaboranti (fol. 11 della sentenza 22.2.2000): occorreva dunque:
- "riscontrare nuovamente la perdurante irreperibilità"... anche al fine di determinare se fossero "valutabili le dichiarazioni del LI in qualità di collaborante", (fol. 15).
Orbene, e ciò premesso occorre tracciare, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, la cornice entro la quale va letta la fattispecie, allo scopo di riscontrare se la sentenza del Giudice di rinvio abbia rispettato il compito assegnatole in sede rescindente.
A tale riguardo, va, in primo luogo, - così replicando anche alle questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall'avv. Bolognesi, - ricordata la prima lezione della Corte:
(SEZ. 3 SENT. 12291 DEL 29/11/2000 (UD. 28/09/2000) RV. 218010 imp. Tassev V ed altro,) è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità della disciplina concernente le letture dibattimentali (artt. 512 c.p.p.), disposte per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, di atti assunti nella fase preprocessuale, in quanto tale disciplina, pur essendo in contrasto con un principio introdotto da una modifica della Carta Costituzionale (art. 111 cost.), è stata fatta salva dalla normativa transitoria prevista dalla legge di modifica costituzionale. E la Corte ha ulteriormente osservato come la legge ordinaria n. 35 del 2000, che ha disciplinato il regime transitorio in ossequio alla espressa previsione contenuta nella legge costituzionale n. 2 del 1999, sia perfettamente conforme alla delega della legge costituzionale, (vedi Corte Cost., sent. n. 440 del 2000). - Ora, se ciò è vero, sovviene alla memoria, tuttavia, anche l'ulteriore lezione di questa Corte: data, ad esempio, SEZ. 6 SENT. 0 9955 DEL 04/03/2003 (UD. 23/01/2003) RV. 223969 imp. Anfuso ed altri "La disposizione transitoria prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 267, non può ritenersi abrogata dalla successiva disciplina di cui al decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (conv. in legge 25 febbraio 2000, n. 35), che ha dettato regole, anch'esse transitorie, per l'applicazione ai procedimenti in corso dell'art. 111 Cost., ne consegue che il giudice di appello, se la parte interessata lo richiede, deve procedere alla rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione di imputati di reato connesso le cui dichiarazioni siano state lette nel corso del primo grado ed utilizzate ai fini della deliberazione, senza il consenso della medesima parte interessata".
- A siffatto dovere sembrerebbe, dunque, essersi, all'apparenza, conformata la Corte di Appello nella pronunzia della sentenza oggi sottoposta al nostro esame, nella misura in cui detta Corte di Appello ha effettivamente provveduto alla rinnovazione parziale del dibattimento per l'audizione del LI e della FI. E infatti certo, come insegna questa Corte, che: SEZ. 5 SENT. 0 9047 DEL 15/07/1999 (ud. 15/06/1999) RV. 214293 MP. Larini S ed altri che, nel giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari... da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi, COME NEL CASO DI SPECIE, anteriormente alle modifiche apportate all'art. 513 cod. proc. pen. dalla legge 7.8.1997 n. 267) non possono essere utilizzate di per sè ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato.
Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 6 della suddetta legge 267 del 1997 la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiono, ovvero si avvalgono della facoltà di non rispondere, le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. Ora, e tutto ciò posto, resta, tuttavia, che il principio testè affermato va letto senza dimenticare altra lezione di questa Corte, dalla quale è desumibile altro principio applicabile nella fattispecie:
SEZ. 1 SENT. 12277 DEL 28/03/2002 (UD. 22/03/2002) RV. 221371 IMP. Martelli ed altro. Allorché, in applicazione della normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, sia stata annullata una sentenza sul rilievo dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di dichiarazioni accusatorie non confermate in dibattimento, nel successivo giudizio di rinvio i relativi verbali devono considerarsi giuridicamente espunti dal fascicolo dibattimentale.
Ne consegue che l'inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni è sanabile solo mediante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a nulla rilevando che "medio tempore" sia entrata in vigore la nuova normativa transitoria prevista dalla legge 25 febbraio 2000 n. 35, di conversione in legge del d.l. 7 gennaio 2000 n. 2, e dalla legge 1^ marzo 2001 n. 63, che ha assegnato alle dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, se pur nei limiti fissati dal secondo comma dell'art. 1 del d.l. predetto, una ridotta valenza probatoria, in quanto quest'ultima normativa si riferisce alle dichiarazioni legittimamente acquisite secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione.
Questa lezione della Corte ci conduce al punto nodale del nostro processo:
occorre cioè rilevare che la Corte di merito, nella sentenza oggi soggetta al nostro esame, ha sostanzialmente eluso il tema preliminare e fondamentale, raccomandatogli da codesta Corte nella sentenza del 22.2.2000, in punto di verifica della legittima acquisizione agli atti, in sede di giudizio di primo grado, delle dichiarazioni dei collaboratori secondo la normativa vigente all'atto della loro acquisizione.
E, di più, a fol. 12 della stessa motivazione della sentenza impugnata, nel ricostruire l'opinione di questa Corte manifestata con la sentenza di annullamento con rinvio del 22.2.2000, il Giudice di merito mostra di avere frainteso il punto di diritto espresso da codesta Corte che non era e non poteva essere, di per sè, quello per il quale (fol. 12) "in caso di sottrazione volontaria all'esame dibattimentale, le dichiarazioni (precedentemente lette ex art. 512 c.p.p.) erano valutabili unicamente ai riscontri che dovevano essere elementi di prova autonomi e diretti, logici o indiziari". Dicesi frainteso giacché la Corte di merito non ha tratto le debite conseguenze alla sua stessa lapidaria affermazione, posta a fol. 13 dalla stessa sentenza impugnata, per la quale la stessa Corte di merito "ha potuto accertare che i due collaboranti si rendevano volontariamente irreperibili in coincidenza con la celebrazione del giudizio di primo e di secondo grado". A questa sicura affermazione la Corte di è indotta per escludere che, nel caso di specie, nei confronti dei due collaboranti, fossero state profferite minacce per indurii a non presenziare al dibattimento di primo grado;
ma questa stessa affermazione assume semmai pregio processuale per escludere la ritualità della lettura ex art. 512 c.p.p. delle dichiarazioni dei due correi in sede di giudizio di primo grado.
Invece, pur su tali presupposti, la Corte ha, dunque, utilizzato le dichiarazioni lette ex art. 512 c.p.p. ed ha cercato, di queste dichiarazioni, il riscontro estrinseco nelle pur opinabili forme prescelte.
Dunque, la Corte di merito non motiva in alcun modo in maniera congrua, come invece raccomandatole da questa Corte nella decisione del 22.2.2000, sull'eventuale irritale, acquisizione e lettura e, dunque, sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni oggetto di lettura ex art. 512 c.p.p. nel giudizio di primo grado e sul perché siffatta inutilizzabilità delle suddette dichiarazioni, ove verificata, fosse sanabile mediante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. E invero: devesi ancora invocare l'insegnamento di questa Corte:
SEZ. 6 SENT. 0 8384 DEL 19/02/2003 (UD, 08/01/2003) RV. 223731 IMP. Pantini in tema di letture dibattimentali, sussistono gli estremi della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen., nel caso di irreperibilità del dichiarante ((n.d.e.: ATTENZIONE: la sentenza dice teste)) solo se tale situazione sia:
- IMPREVEDIBILE, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, - e OGGETTIVA, nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame, perché in tal caso non è configurabile l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'art. Ili comma 5 Cost. (nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che la volontà di sottrarsi all'esame possa desumersi, ad esempio, dal comportamento del teste che, regolarmente citato a comparire in udienza, faccia successivamente perdere le sue tracce). SEZ. 2 SENT. 12705 DEL 02/12/1998 (UD. 11/1171998) RV. 211913 IMP. Bajrami in tema di letture dibattimentali, la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, ma siffatto giudice deve formulare in proposito una "prognosi postuma", che deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica.
Ora: la prognosi postuma formulata dalla Corte di merito nella sentenza oggetto di esame non è motivata in maniera congrua e conforme alle regole della logica, come richiesto da codesta Corte in sede di rinvio, proprio nella misura in cui afferma implicitamente la ritualità della acquisizione e della lettura ex art. 512 c.p.p. pur in presenza di un'esplicitamente affermata, VOLONTARIA IRREPERIBILITÀ dei due dichiaranti in coincidenza con la celebrazione del giudizio di primo grado nel quale le dichiarazioni di costoro furono oggetto di lettura ex art. 512 c.p.p.. Sicché, anche a voler ritenere che la Corte di merito abbia ritenuta implicita un'imprevedibilità al momento dell'assunzione, nella fase delle indagini preliminari, delle dichiarazioni dei due collaboranti, resta del tutto immotivata o contraddittoria l'affermazione dell'utilizzabilità seguente all'acquisizione delle dichiarazioni lette ex art. 512 c.p.p. in presenza di un affermato, volontario sottrarsi per procuratasi irreperibilità nel giudizio di primo grado dei due collaboratori, allorquando alle dichiarazioni di costoro si dette lettura ex art. 512 c.p.p.. Alla stregua di siffatte considerazioni, tutti gli altri motivi di ricorso devono intendersi, assorbiti per effetto dell'accoglimento dei motivi indicati in ricorso.
Della sentenza impugnata si impone l'annullamento con rinvio limitatamente alla condanna del SS e del MI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dei ricorrenti SS IE e MI ZO con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004