Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
La sospensione feriale dei termini,in difetto di espressa previsione in contrario,deve ritenersi operante anche con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale,in caso di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza,deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art.51 ter dell'ordinamento penitenziario).
Commentario • 1
- 1. È lecito concedere in locazione ad uso ufficio un immobile destinato ad abitazione?Marcella Ferrari · https://www.studiocataldi.it/ · 19 settembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 25.3.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N.1777
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni CANZIO Consigliere N.45510/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI EN, n. 11.5.1960 a Cisterna di Latina
avverso l'ordinanza in data 10.9.1997 del Tribunale di Sorveglianza di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso
OSSERVA:
Nei confronti di CI EN, ammesso al regime di semilibertà, veniva disposta la provvisoria sospensione della misura alternativa con decreto in data 12.8.1997; il competente Tribunale di Sorveglianza di Roma, all'esito dell'udienza camerale del 10.9.1997, con ordinanza depositata il successivo giorno 13 revocava il beneficio, ritenendo il condannato, già non esente da rilievi nel corso della anteriore detenzione, inidoneo a fruirne a seguito del comportamento tenuto il 20.7.1997, quando era penetrato in un percorso di gara di "go-kart" nonostante le intimazioni della polizia ed aveva rifiutato di fornire le generalità agli agenti. Il CI ha proposto ricorso per cassazione con motivi depositati dal difensore e altri personalmente redatti. Questi ultimi sono palesemente inammissibili, in quanto volti a prospettare una alternativa versione dell'episodio del 20.7, sollecitando un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
Il ricorso del difensore denuncia:
1)violazione dell'art. 240 bis delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, in quanto il procedimento era stato trattato durante la sospensione feriale dei termini, senza adesione dell'interessato ne' del difensore;
2)violazione del diritto alla difesa, in quanto non era stato dato avviso dell'udienza al difensore di fiducia, designato già nel corso degli accertamenti della Polizia il 20.7.1997.
Sollecita pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il conseguente ripristino del regime di semilibertà, essendo decorso il termine di efficacia del provvedimento provvisorio di sospensione di cui all'ultimo periodo dell'art. 51 ter L. 26.7.1975 n. 354. Il secondo motivo è palesemente infondato;
la nomina del difensore fatta il 20.7 non poteva riguardare che le indagini in corso per le contravvenzioni all'epoca rilevate dalla P.G., e non certo il procedimento di sorveglianza non ancora iniziato;
per quest'ultimo, infatti, la nomina è avvenuta il 29.8.1997, quando il procedimento di notifica degli avvisi era già stato completato.
Il primo motivo è invece fondato. Questa Corte ha più volte ribadito la generale applicabilità della disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale, anche con riferimento al processo di esecuzione ed a quello di sorveglianza (riguardo a quest'ultimo, cfr. Cass., Sez. I, 4.3.1993, Radosavljevis;
4.5.1993, Trinchi;
22.2.1994, Salis;
22.3.1995, P.G. in proc. Dendeni;
5.71995, Cassani), precisando che l'inosservanza delle relative disposizioni, in quanto incidente sui termini a difesa, dà luogo a nullità di ordine generale (art. 178 - lett. c - C.P.P.) a regime intermedio, sanabile ex art. 183 C.P.P. in caso di rinuncia o di comportamento univocamente apprezzabile come rivolto ad ottenere immediata decisione nel merito (cfr. Cass., Sez. I, 8.3.1994, Maritan;
10.3.1997, Perrone). A tale affermazione di principio si è talvolta ritenuto di porre un limite nei casi in cui le cadenze procedimentali impongono una decisione entro brevi termini legislativamente prefissati (cfr. Cass., Sez. I, 1.2.1993, Sambo) e, in particolare, proprio in tema di giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione, che "verte sulla libertà personale del condannato" e perciò "esige per sua natura una pronta e sollecita definizione" secondo il rigido schema dettato dall'art. 51 ter L. n. 354/1975:
sospensione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, immediata trasmissione degli atti al Tribunale, decisione entro trenta giorni dalla ricezione o, in caso di ritardo, inefficacia del provvedimento sospensivo (Cass., Sez. I, 17.2.1998, Bevilacqua). Tale interpretazione non appare condivisibile anzitutto perché non tiene conto dell'autonomia del giudizio di revoca della misura alternativa, che ben può essere attivato e deciso indipendentemente dalla sospensione provvisoria (artt. 47, co. 11, 47 ter, co. 6 e 51, co. 1, L. n.354/1975) o dopo che questa è divenuta inefficace - cfr., ad es., Cass. 29.6.1995, Guidotto - casi nei quali non sarebbero individuabili i presupposti della ritenuta indifferibilità; in secondo luogo, perché ad opposta conclusione porta proprio l'identità di "ratio" riscontrata rispetto ai procedimenti di cognizione con imputati detenuti, ai quali la sospensione feriale è sempre applicabile (anche nelle fasi incidentali "de libertate":
cfr., ad es., le decisioni di questa Sezione depositate il 6.2.1995, Marafioti e Pala) salvo rinuncia dell'interessato o del difensore (art. 2, co. 1, L.
7.10.1969 n. 742, nel testo modificato dall'art. 240 bis delle norme di coordinamento al codice, introdotto dal D.L.vo 20.7.1990 n. 193). Tale conclusione è del resto ulteriormente avvalorata dalla disciplina (art. 2 bis L. n. 742/1969) dei termini nel procedimento di prevenzione, strutturato su quello di sorveglianza, per il quale è pure prevista la sospensione feriale, salvo facoltà di rinuncia dell'interessato o del difensore o dichiarazione di urgenza del giudice su richiesta del P.M. in caso di applicazione provvisoria di misure personali o interdittive. Più in generale, l'estensione della regola della "neutralizzazione" del decorso dei termini nel periodo dal I agosto al 15 settembre di ciascun anno a tutte le tipologie processuali per le quali non è prevista una specifica disciplina derogatoria si desume sia dalla illimitata ampiezza delle previsioni degli artt. 1 e 2, co. 1, L. n.742/1969 (e dalla loro forza espansiva più volte rilevata dalla
Corte costituzionale: cfr., in particolare, la sentenza 23.7.1987 n. 278 in tema di processo militare di pace), sia dalla "ratio", rispondente alla generale esigenza di assicurare al ceto forense un adeguato periodo di riposo e, contemporaneamente, di evitare che la parte privata sia di fatto pregiudicata nella scelta della difesa tecnica (cfr. in proposito Cass., Sez. Un., 24.6.1994, Iorizzo). Un ulteriore argomento si ricava dalla particolareggiata tipizzazione delle limitate eccezioni alla regola, collegate a scelta della parte interessata o ad intervento del giudice procedente in situazioni obbiettive concernenti la funzionalità del procedimento e, quindi, inerenti al compimento di attività piuttosto che alla formulazione del giudizio. Ora, nel caso di specie, come già rilevato, è in questione la definizione del giudizio di merito sulla revoca, e non il compimento di attività volte ad evitare l'inefficacia del provvedimento sospensivo, che è presupposto meramente eventuale del detto giudizio. D'altra parte, non va omesso di rilevare (pur trattandosi di questione non direttamente investita dal ricorso) che, per le ragioni prima ampiamente esposte, la sospensione feriale può ritenersi applicabile allo stesso termine di efficacia di cui all'art. 51 ter L. n. 354/1975. La disciplina della L. n. 742/1969 si applica infatti ai termini definiti "processuali" (art. 1) o, nella specifica materia penale, "procedurali" (art. 2, co. 1), e non vi è quindi ragione di escludere che essa operi anche sul termine in questione, posto che l'ultimo periodo dell'art. 51 ter citato lo qualifica come limite temporale di efficacia del "provvedimento" del Magistrato di sorveglianza, cioè dell'atto procedimentale in quanto tale.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al Tribunale "a quo" per nuovo giudizio. Quanto alla richiesta di ripristino del regime di semilibertà per sopravvenuta decorrenza del termine ex art. 51 ter, ultimo periodo, L. n. 354/1975, formulata nelle conclusioni del ricorso, essa non può essere presa in considerazione in questa sede, riguardando l'impugnazione soltanto il provvedimento di revoca definitiva, e non la preliminare sospensiva;
dovrà, se del caso, essere fatta valere con istanza allo stesso Magistrato di sorveglianza che dispose la sospensione, competente a provvedere in forza del generale principio stabilito dall'art. 665, co. 1, C.P.P..
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in cancelleria il 20 giugno 1998