Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
I termini di decadenza per proporre la dichiarazione di ricusazione, previsti dall'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato che, rimasto contumace nella fase degli atti preliminari al dibattimento, nella quale deve essere esaminata e trattata, se sollevata, tale questione, solo successivamente compaia e denunci l'incompatibilità del giudice che abbia già in precedenza pronunciato condanna nei suoi confronti nell'ambito di un diverso processo. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che l'imputato contumace è, ad ogni effetto di legge, rappresentato dal difensore e che, in ogni caso, essendo affidata alla sua discrezionalità la scelta del momento in cui comparire, aderendo all'opposta interpretazione, sarebbe vanificata la finalità dell'istituto, che è quella di definire nel più breve tempo possibile l'incidente per evitare attività processuali inutili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47433 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 28/11/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 3796
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 021287/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI RO N. IL 16/05/1954;
avverso ORDINANZA del 18/04/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. VIGLIETTA G. che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Il 18 aprile 2007 la Corte d'appello di Palermo dichiarava inammissibile, per tardività e genericità, la dichiarazione di ricusazione formulata da OL ZZ nei confronti dei dott. Salvatore Di Vitale e RT Serio che, nella rispettiva qualità di presidente e di giudice a lettere della prima sezione della Corte d'assise di Palermo, avevano pronunziato sentenza di condanna nei confronti di ZZ nell'ambito di un altro processo, definito con la sentenza n. 5/06, emessa il 16 maggio 2006. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente ZZ, il quale lamenta violazione di legge, atteso che fino all'udienza del 12 aprile 2007 era rimasto contumace e che solo in tale data, comparendo, aveva potuto constatare che il Collegio era composto da giudici che in precedenza avevano pronunziato sentenza di condanna nei suoi confronti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
I termini di decadenza previsti dall'art. 38 c.p.p., commi 1 e 2, per proporre la domanda di ricusazione operano anche nei confronti dell'imputato che sia rimasto contumace nella fase degli atti preliminari al dibattimento, in cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 491 c.p.p., comma 1, e art. 38 c.p.p., comma 1, deve essere esaminata e trattata, ove sollevata, tale questione e, solo successivamente, compaia e avanzi istanza a norma dell'art. 34 c.p.p. in quanto l'imputato è, ad ogni effetto di legge, rappresentato dal difensore (cfr., sia pure con riferimento a fattispecie parzialmente difforme, Cass., Sez. 6^, 29 gennaio 2007, n. 14222, rv. 236395). Diversamente opinando si vanificherebbe la stessa ratio della previsione legislativa che impone termini rigidi e ristretti per formulare la domanda di ricusazione, al fine di evitare spreco di attività giurisdizionale, e si rimetterebbe alla mera discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui comparire e proporre l'istanza, così vanificando l'attività dibattimentale svolta con evidente pregiudizio per la ragionevole durata del processo, valore che trova un riconoscimento anche a livello costituzionale.
Correttamente, pertanto, sotto tale profilo il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione, a sostegno della quale sono stati addotti motivi assolutamente generici e non è stata prodotta idonea e completa documentazione.
Per completezza il Collegio osserva che la già intervenuta valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità nell'ambito di altri procedimenti penali, con riferimento a fatti diversi, non costituisce un'indebita, anticipata manifestazione del pensiero che possa essere validamente addotta quale causa di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante (Cass., Sez. Un.27 settembre 2005, n. 41263, Falzone).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007