Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47433
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Sentenza 28 novembre 2007

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I termini di decadenza per proporre la dichiarazione di ricusazione, previsti dall'art. 38, commi primo e secondo, cod. proc. pen., operano anche nei confronti dell'imputato che, rimasto contumace nella fase degli atti preliminari al dibattimento, nella quale deve essere esaminata e trattata, se sollevata, tale questione, solo successivamente compaia e denunci l'incompatibilità del giudice che abbia già in precedenza pronunciato condanna nei suoi confronti nell'ambito di un diverso processo. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che l'imputato contumace è, ad ogni effetto di legge, rappresentato dal difensore e che, in ogni caso, essendo affidata alla sua discrezionalità la scelta del momento in cui comparire, aderendo all'opposta interpretazione, sarebbe vanificata la finalità dell'istituto, che è quella di definire nel più breve tempo possibile l'incidente per evitare attività processuali inutili).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2007, n. 47433
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47433
    Data del deposito : 28 novembre 2007

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