Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso (ex art. 18 della legge n.990 del 1969) , ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell'autore dell'illecito che del responsabile civile ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, soltanto qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, impossibilità protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO NG - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'AN AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA RAGUSA 47, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TURCO, difeso dall'avvocato GIUSEPPE BUTTAFUOCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, difeso dall'avvocato FRANCESCO LIBRIZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, Sezione Terza Civile emessa il 3/2/1999, depositata il 11/03/99; RG. 12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3 giugno 1988 D'AL NG conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia RU TO deducendo: 1) il 27 dicembre 1984, mentre percorreva la statale S.S. 121 a bordo della propria motocicletta, veniva a collisione con l'auto Lancia Beta 1360, condotta dal convenuto, targata EN 74713, che ometteva di fermarsi allo stop, per cui veniva sbalzato violentemente a terra, riportando gravissime lesioni, da cui residuavano postumi permanenti;
2) in data 10 gennaio 1985 aveva inoltrato, con lettera raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, la richiesta di risarcimento alla società
OY DR - che il RU aveva dichiarato ai C.C. esser l'assicuratore per la RCA, con polizza n. 8370087 - ma questa, in data 11 febbraio 1985, gli aveva risposto che l'auto del RU non risultava esser assicurata con la sua compagnia al momento del sinistro;
3) precisato che il procedimento penale si era estinto per rinuncia di esso attore alla querela, concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali, ammontanti in lire 6.672.000 per invalidità temporanea assoluta;
lire 1.600.000 per invalidità temporanea relativa;
lire trecentomila per spese di riparazione alla moto;
lire settecentomila per assistenza legale;
lire 10 milioni per danni morali, mentre si riservava di quantificare il danno biologico e conseguente all'invalidità permanente all'esito della C.T.U., che richiedeva. Il convenuto, costituitosi, negava di esser responsabile dell'incidente, verificatosi per colpa esclusiva dell'attore, che perciò alla P.G. aveva dichiarato di non voler sporgere querela. Comunque eccepiva la prescrizione dell'azione e, in via riconvenzionale, chiedeva di esser risarcito per i danni - che si riservava di quantificare in corso di causa - alla propria auto e per esser stato sottoposto ingiustamente a procedimento penale. In comparsa conclusionale eccepiva poi l'improponibilità della domanda per difetto di richiesta, ai sensi dell'art. 22 legge 990/1969, alla OY DR con cui era assicurata la sua auto -
con polizza n. 8370087 - o all'impresa designata, per l'ipotesi in cui il veicolo non fosse assicurato.
Con sentenza del 29 settembre 1995 il Tribunale di Nicosia dichiarava improponibile la domanda risarcitoria per non aver il D'AL, dopo la risposta negativa della OY DR, ne' provato l'impossibilità incolpevole di identificare altro assicuratore, ne' inoltrato la richiesta prevista dall'art. 22 legge 990 /1969 - necessaria anche per esperire l'azione risarcitoria nei confronti del solo danneggiante, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 cod. civ.- all'impresa designata ai sensi dell'art. 20 stessa legge,
per l'ipotesi in cui il veicolo non fosse assicurato, e compensava le spese giudiziali tra le parti.
Avverso questa sentenza proponeva appello il danneggiato per i seguenti motivi: a) l'onere di cui all'art. 22 legge 990/1969 non sussisteva se il danneggiato agiva nei confronti soltanto del danneggiante;
b) in ogni caso, anche se esso danneggiato avesse esperito l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione, il Tribunale aveva errato nel dichiarare improponibile la domanda perché la richiesta risarcitoria era stata inoltrata alla società assicuratrice OY DR, indicata dal RU alla P.G. come impresa con cui era assicurato, verosimilmente per non rifiutarsi di indicare l'impresa con cui effettivamente era stato stipulato il contratto di assicurazione.
Questi, costituitosi, eccepiva che a seguito della risposta negativa della OY DR il D'AL avrebbe dovuto inoltrare la richiesta all'impresa designata, ai sensi dell'art. 20 legge 1969/990; nel merito reiterava le difese avanzate in primo grado.
Quindi proponeva appello incidentale sulle spese, ingiustamente compensate.
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza dell'11 marzo 1999, rigettava l'appello principale affermando che il danneggiato aveva l'onere di inoltrare all'assicuratore la raccomandata prevista dall'art. 22 legge 990/1969 anche per agire nei confronti soltanto del danneggiante e che nella specie, avendo la s.p.a. OY, con lettera dell'11 febbraio 1985, comunicato al D'AL che l'auto del RU non era assicurata con la sua compagnia, quegli avrebbe dovuto inoltrare la richiesta all'impresa designata o al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, atteso che il danneggiante non aveva rinunciato ad avvalersi della garanzia assicurativa. Compensava quindi le spese di entrambi i gradi di giudizio, dichiarando perciò assorbito l'appello incidentale.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione D'AL NG per tre motivi, cui resiste RU TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce "Falsa applicazione dell'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per omesso esame di documenti decisivi in ordine ad una questione rilevabile d'ufficio e omessa motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)". È documentalmente provato che il risarcimento del danno subito è stato richiesto in data 14 gennaio "1981" (rectius 1985), con raccomandata ricevuta il 18 gennaio 1985, alla s.p.a. Assicurazioni OY DR, mentre la sua risposta dell'11 febbraio 1985, secondo la quale l'autovettura del RU non era assicurata - diversamente da quanto da questi dichiarato ai Carabinieri di Nissoria il giorno dell'incidente e ribadito altresì in comparsa conclusionale in primo grado - probabilmente era da attribuire alla circostanza che la polizza n. 8370087, indicata negli atti predetti dal RU, risultava intestata ancora al precedente proprietario dell'auto. Pertanto la Corte di Appello era incorsa in omesso esame dei suindicati documenti decisivi.
La censura è inammissibile.
Ed invero con essa il ricorrente prospetta, per la prima volta in questa sede, come è desumibile dalla narrativa, che la società OY DR abbia errato nel negare che l'auto del RU fosse assicurata con la sua compagnia. La novità della tesi, involgente accertamenti ed apprezzamenti di fatto preclusi in questa sede, esclude l'esaminabilità del vizio denunciato.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce: "Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 22 legge 990/1969 e contraddittorietà".
In appello era stato richiamato l'art. 18 della legge 990/1969 non per invocare l'applicazione di tale norma, ma soltanto per ribadire che l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione per la R.C.A. non è obbligatoria e quindi il danneggiato può agire soltanto nei confronti del danneggiante, dal che esula la questione se anche in questo caso sussista l'onere delle formalità previste dall'art. 22 legge 990/1969, mentre d'altro canto la stessa Corte di Appello ha affermato che la richiesta non è necessaria se il danneggiante non chiama in giudizio l'assicurazione. Ed infatti il RU non l'ha chiamata e si è difeso nel merito, contestando la sua responsabilità nell'incidente ed attribuendola al D'AL, sì che nessun onere vi era circa la predetta formalità, ma sul punto nulla ha motivato la Corte e quindi vi è difetto di motivazione. Il motivo è infondato.
È assolutamente consolidato il principio secondo il quale l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990 di richiedere all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio costituisce condizione di proponibilità - rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del processo - non solo dell'azione diretta contro l'assicurazione stessa (art. 18 legge 990/1969), ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e/o il responsabile civile del fatto illecito (art. 2054 cod. civ.), pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro (tra le tante Cass. 6026/2001). Tale orientamento, che va senz'altro ribadito, si fonda sia sulla portata generale della norma citata, che si riferisce inequivocabilmente all'azione risarcitoria per danni dipendenti dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria senza distinguere tra i soggetti contro cui viene proposta, sia sulla ratio della stessa, volta a prevenire l'insorgenza di liti, che non viene meno se il danneggiato intende agire in giudizio esclusivamente ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., perché un'eventuale tempestiva corresponsione dell'indennizzo da parte dell'assicuratore potrebbe scongiurare la controversia (Cass. 4411/1993). 3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce: "Violazione di legge per omessa motivazione e falsa applicazione dell'art. 22 legge 990/1969". Ad esso danneggiato comunque era precluso l'assolvimento dell'onere di cui all'art. 22 legge 990/1969 mediante inoltro della richiesta ad altra assicurazione perché il RU ha reiteratamente affermato, negli atti innanzi indicati ed anche verbalmente, di esser assicurato con la s.p.a. OY DR e quindi nessuna colpa poteva sussistere per non aver identificato l'eventuale effettivo assicuratore, atteso che nel nostro ordinamento non è un sistema di pubblicità dei contratti assicurativi, ne' esso danneggiato poteva rivolgersi all'impresa designata o al Fondo di Garanzia non sapendo quale impresa era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ovvero il motivo, pur volendolo ritenere ammissibile benché la questione non sia stata prospettata nei motivi di appello malgrado già il Tribunale avesse escluso l'impossibilità incolpevole del D'AL di identificare l'assicurazione, è comunque infondato. La deroga alla regola generale stabilita dall'art. 22 legge 990/1969 è ammissibile soltanto se il danneggiato dimostra l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria perché, come dianzi detto, la richiesta risarcitoria all'assicurazione e il decorso dello spatium deliberandi configurano un presupposto processuale che perciò deve preesistere alla domanda.
Nella specie invece i giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, hanno evidenziato che dal febbraio 1985 il D'AL aveva appreso che malgrado le affermazioni del RU l'auto di questi non era assicurata con la s.p.a. OY e quindi avrebbe potuto, prima di avviare l'azione civile contro di lui (giugno 1988), adempiere all'onere di cui all'art. 22 legge 990/1969 inoltrando al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b) predetta legge - e per esso all'impresa designata per la liquidazione dei danni - la preventiva richiesta per il sinistro derivatogli dalla collisione con detta auto, risultata non coperta da assicurazione. Poiché pertanto i giudici di appello hanno correttamente applicato i consolidati principi affermati da questa Corte in subiecta materia, anche il terzo motivo va respinto.
4.- Concludendo il ricorso va rigettato, ma persistono anche in questo giudizio i giusti motivi che hanno indotto i giudici di merito a dichiarare interamente compensate le spese giudiziali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese giudiziali tra le parti.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002