Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2655
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Sentenza 21 febbraio 2003

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In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta giorni prima di proporre il relativo giudizio, costituisce condizione di proponibilità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non solo dell'azione diretta contro l'assicuratore stesso (ex art. 18 della legge n.990 del 1969) , ma anche dell'azione risarcitoria contro l'autore e o il responsabile civile del fatto illecito, pur se autonomamente proposta nei confronti di costoro.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato è dispensato dall'onere della preventiva richiesta del danno all'assicuratore, che costituisce condizione di proponibilità della domanda nei confronti sia dell'autore dell'illecito che del responsabile civile ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, soltanto qualora dimostri l'incolpevole impossibilità di identificare l'assicuratore, impossibilità protrattasi fino alla data dell'esperimento dell'azione risarcitoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2655
    Data del deposito : 21 febbraio 2003

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