Sentenza 23 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2001, n. 9999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9999 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA : IN N ANO 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI R.G.N. 20041/99 Consigliere Cron.22603 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS CELLERINO Consigliere Ud. 02/05/01 Dott. Giuseppe Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DE MA LE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CANDIANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLA STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 631 presso lo studio TAMBURRO, che lo rappresenta e2001 dell'avvocato LUCIANO 2134 difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 1825/99 del Tribunale di BARI, depositata il 30/06/99 R.G.N.938/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato TAMBURRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 9° motivo del ricorso, rigetto nel resto. -2- Svolgimento del processo De OM RA ha convenuto avanti al PR di Bari, giudice del lavoro, 1' OPAFS-Opera di previdenza a favore delle Ferrovie dellodel personale dell'Azienda autonoma Stato, chiedendone la condanna alla riliquidazione della che 1' OPAFS avevaindennità di buonuscita. Lamentava considerato come ultimo stipendio mensile quello percepito all'atto della risoluzione del rapporto per dimissioni, comprensivo solo del primo dei tre gli aumenti di stipendio previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1990- 92, scaglionati alle scadenze dell'1/6/90, dell'1/1/91 e dell'1/1/92, in quanto maturato prima del Sto prepensionamento, avvenuto il 28.12.1990, ai sensi della legge n. 141/1990. Chiedeva la riliquidazione della indennità di buonuscita con l'inserimento degli altri due scaglioni di aumento stipendiale, venuti a scadenza dopo il pensionamento. Si costituiva l'ente Ferrovie dello Stato, subentrato ex lege 24 dicembre 1993, n. 537 all'O.P.A.F.S., il quale resisteva alla domanda. Il PR respingeva la domanda, con decisione confermata dal Tribunale di Bari con sentenza 15/30 giugno 1999 n. 1825. Quanto alle spese processuali, mentre il PR riteneva che queste non fossero dovute dal lavoratore natura previdenziale dellasoccombente, attesa la ว controversia, il Tribunale condannava il ricorrente alle spese processuali del grado di appello. Il Tribunale rilevava, nel merito, che la Legge 14 dicembre 1973, n. 829 faceva espresso riferimento, in sede di individuazione della base di calcolo della indennità di buonuscita per i ferrovieri, all'ultimo stipendio mensile;
che la legge 141/90, nel disciplinare la contribuzione per l'aumento del servizio riconosciuto al personale anticipatamente pensionato, faceva riferimento all'ultima retribuzione;
che questa legge non aveva inciso sul sistema delineato dalla legge n. 829/73, limitandosi ad introdurre gli anni di "scivolamento" nel conteggio;
B che la normativa Azy contrattuale (art. 96 ccnl 1990-92) disciplinava due distinti istituti, prevedendo integrale computo dei miglioramenti contrattuali ai soli fini pensionistici, mentre ai fini della indennità di buonuscita il rinvio alla legge 829/1973 comporta l'applicazione della regola 14, stabilita dall'art. il cui comma determina la indennità di buonuscita disponendo che questa è data dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il De OM, con dieci motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. Λ Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione ricorrente, deducendoCon i motivi da uno а sei il violazione e falsa applicazione, sotto vari profili, degli artt. 1362, 1363, 1366 cod.civ., in rapporto all'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-92 per dipendenti delle FS, censura la interpretazione della norma contrattuale operata dalla sentenza impugnata, per violazione del criterio letterale (motivo n. 2), di quello logico (n. 3), complessivo di cui all'art. 1363 C.C. (r.. 1), storico sistematico (n. 4), del criterio di buona fede di cui all'art. 1366 nonché dei criteri che(n.5); precedono in relazione all'art. 38 n. 5 del ccnl citato (n.6), nella parte in cui ha ritenuto che la indennità di buonuscita debba essere calcolata sull'ultimo stipendio corrisposto. Con il motivo n. 7 denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829 e dell'art. 12, 2° comma preleggi, per avere ritenuto che per ultimo stipendio la legge abbia inteso l'ultimo stipendio corrisposto, anziché giuridicamente acquisito;
invocava giurisprudenza costituzionale, della Corte dei Conti e del contrastare l'argomentoConsiglio di Stato per dell'equilibrio contributivo, citando i casi in cui contributi previdenziali non versati su miglioramenti 5 pensionistici sono stati pagati in unica soluzione all'atto del pensionamento. Sosteneva l'identità lessicale tra la disposizione contrattuale dell'art. 96 e i testi legislativi che prevedono tale possibilità. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Quelli incentrati su pretesi vizi di interpretazione di inammissibili perché nonnorme contrattuali sono riproducono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro della cui interpretazione il ricorrente si duole, la cui conoscenza è indispensabile perché questa Corte possa Azzy valutare le censure proposte e procedere anche al giudizio di comparazione con le altre norme legislative richiesto. Costituisce infatti jus receptum sia che la parte ha l'onere di produrre nei gradi di merito i contratti collettivi sulle cui norme pattizie basa le proprie pretese, non avendo le relative norme la dignità di fonti del diritto di cui il giudice deve essere a conoscenza, sia che, in caso di ricorso per Cassazione, la stessa ha l'onere di riprodurre nel ricorso il testo delle norme contrattuali della cui interpretazione si discute, in forza del c.d. principio di autosufficienza del ricorso in sede di legittimità (Cass. 12 aprile 2000 n. 4717). Peraltro questa Corte si è già pronunciata sul problem.a interpretativo dell'art. 96 del contratto collettivo in esame, statuendo che è corre tto, per quanto riguarda la G disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilità o meno ai fini del computo dell'indennità ci buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso latc) Asey previdenziale secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400). Rimane quindi ferma, perché non validamente censurata, la interpretazione della sentenza impugnata secondo cui l'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990-92 disciplina due distinti istituti, prevedendo integrale computo dei miglioramenti contrattuali ai soli fini pensionistici, mentre ai fini della indennità di buonuscita le parti, con il rinvio alla legge 829/1973, hanno espresso la comune volontà contrattuale di applicare la disciplina legislativa stabilita dall'art. 14 legge citata. Circa la interpretazione di tale norma legislativa, oggetto censure di cui al settimo motivo, non può nondelle 7 ricordarsi quanto questa Corte ha già statuito, e cioè che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato dev'essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a dello Stato, sia la trattenuta аcarico delle Ferrovie carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i Agey contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042; Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Identica ratio decidendi questa Corte ha applicato a fattispecie analoghe, relative ad altre categorie c.i lavoratori, per i quali vi era lo stesso problema dell'inserimento nel trattamento di fine rapporto ci aumenti retributivi scaglionati nel tempo, concessi c.a provvedimenti legislativi (vedi ad es. Cass. 7 dicembre 1999 n. 13672, Cass. 8 ottobre 1999 n. 11309, Cass. 10 giugno 1997 n. 5200, le quali hanno concordemente ritenuto, in conformità a Cass. 10 dicembre 1991 n. 13328, che ove un dipendente ospedaliero abbia percepito, prima del collocamento a riposo, (abbia percepito "ratione temporis" solo in parte i benefici stipendiali previsti, ccn rateizzazione in tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988, dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, l'indennità premio di servizio, dovendo assumersi come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita negli ultimi dodici mesi, va determinata malgrado la decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1988 ex art. 1, secondo comma, del citato d.P.R. senza tener conto degli aumenti retributivi - non effettivamente percepiti dall'iscritto, per i quali non è stata versata contribuzione. Viceversa le fattispecie giurisprudenziali invocate dal ricorrente non sono probanti, perché riguardano altri istituti, quali la pensione, ed emolumenti pacificamente corrisposti nel corso del rapporto, senza versamento ci ༣༧༣༥ contributi pensionistici, perché non incidenti sul calcolo della pensione, i quali sono stati ad un certo punto dichiarati rilevanti, per effetto di provvedimento legislativo o della giurisprudenza costituzionale, sicché si è posto а quel punto il problema del recupero dei contributi non corrisposti;
fattispecie quindi del tutto diverse da quella presente, in cui l'aumento retributivo èche si vuole includere nel calcolo della buonuscita successivo all'ultimo stipendio, perché maturato dopo la cessazione del rapporto. Con l'ottavo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 151 disp.att. c.p.c. e difetto 0 di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), si duole che il Tribunale non abbia riunito cause identiche chiamate e decise alla stessa udienza. Il motivo non è fondato, perché il provvedimento di riunione ex art. 274 cod. proc. civ. delle cause connesse ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito, incensurabile in Cassazione (Cass. 10 settembre 1999 n. 9638, idem 11 novembre 1985 n. 5504). Con il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 152 d.a.c.p.c., si duole della Ахи condanna alle spese, nonostante la natura previdenziale della controversia. Anche questo motivo non è fondato. La Corte Costituzionale, che scrutinava negli anni più lontani gli emolumenti erogati in connessione con la cessazione del rapporto pubblico, pur nella riconosciuta identità di funzione con gli analoghi trattamenti di fine rapporto erogati nel settore privato, tra trattamenti a carattere retributivo e trattamenti a carattere previdenziale, а seconda della disciplina positiva dell'istituto (vedi, ad es. sent. 10 marzo 1983 n. 46 sulla natura previdenziale della indennità premio di fine servizio erogata dall'Inadel agli impiegati degli enti locali), nel corso di una lunga elaborazione 10 giurisprudenziale è giunta ad affermare la definitiva connotazione unitaria, per natura e per funzione, di tutti i trattamenti di fine rapporto, cui è stato riconosciuto lo stesso carattere di retribuzione differita, anche se con funzione previdenziale, tipica del settore privato. Tale progressiva assimilazione dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, privato e pubblico, ha comportato un quadro coerente di conseguenze giuridiche, in relazione alle quali era stato di volta in volta sollecitato il sequestrabilità giudizio della Corte, quali il regime di pignorabilità delle indennità di fine rapporto di e lavoro spettanti ai dipendenti dalle pubbliche *xy Amministrazioni (sent. 10/19 marzo 1999 n. 99); per la inclusione nella indennità di buonuscita di voci retributive quali la indennità integrativa speciale (sent. 5/19 maggio 1993 n. 243); per il regime successorio della indennità di buonuscita, proprio delle voci retributive entrate nel patrimonio del de cujus (sent. 26 la marzo/4 aprile 1996 n. 106, sent. 18 luglio 1997 n. 243, quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di varie norme, nella parte in cui non prevedono che, nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita competa, nell'assenza degli altri soggetti ivi indicati, ai fratelli ed alle sorelle del de cuius solo a condizione che gli stessi vivessero a carico di lui;
ed infine la 11 recente sent. 24/28 maggio 1999 n. 195, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16costituzionale dicembre 1973, n. 829 (Riforma della legge 14 del personale dell'opera di previdenza a favore dello Stato), ferrovie dell'Azienda autonoma delle che, nell'assenza dei nella parte in cui esclude l'indennità di buonuscita beneficiari ivi indicati, formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge. Su tale base normativa, questa Corte, con la sentenza 18 aprile 1998 n. 3977, ha individuato il momento del trapasso dall'assetto previdenziale a quello retributivo della indennità di buonuscita dei ferrovieri alla data della Axy sentenza della Corte Costituzionale 19 maggio 1993, n. 243, sopra citata, ed a tale individuazione si è attenuta la giurisprudenza successiva (Cass. 16 maggio 1998 n. 4947; Cass. 25 maggio 2001 n. 7173); ha rilevato altresì che l' OPAFS-Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata soppressa dall' art. 1, comma 43 Legge 24 dicembre 1993, n. 537) con contestuale trasferimento della relativa obbligazione al datore di lavoro s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti (cfr., da ultimo, il d. 1. 1.4.1995, n. 98, convertito nella legge 30.5.1995, n. 204) (Cass. 19 novembre 1998 n. 11683). 12 Con il decimo motivo il ricorrente, deducendo violazione e 75, 1° comma c.p.c.; 2381, falsa applicazione degli artt. insufficiente e contraddittoria 2384 cod. civ.; omessa, motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la inammissibilità della comparsa di in 1° grado per difetto di procura al costituzione difensore, rilasciata non dal legale rappresentante, ma dal capo ufficio legale dell'area territoriale. Il motivo non è fondato. Come statuito da questa Corte con la sent. 4666 del 1998 a Axu Sezioni Unite, e dalle successive conformi pronunce (Cass. 7173/2001 cit.), procura conferita, anche a fini di la rappresentanza processuale, dal legale rappresentante delle Ferrovie dello Stato a dirigenti preposti ad un settore aziendale, come quello degli affari legali, presuppone e conferma un assetto organizzativo interno della società, tale da doverne desumere la sussistenza di una preposizione institoria dei procuratori speciali nominati ad un coacervo di rapporti costituenti un settore dell'azienda ed aventi il comune denominatore dell'essere oggetto di controversia. In Buona sostanza, in presenza di rapporti così caratterizzati, i relativi poteri di gestione negoziale e processuale vengono affidati ai responsabili della struttura organizzativa specificamente attrezzata per siffatte evenienza. 13 In conclusione il ricorso va rigettato. Tale esito complessivo costituisce giusto motivo per la totale compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
p.q.m.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro il 20 giugno 2001. uglich au Il Presidente Il Consigliere Estensore Aldr Ас Майей in in i Moria 23 LUG. 2001 qu Lav\fs-buonuscita-aumenti scaglionati RG 20041/1999 14