Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
L'individuazione dell'oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l'esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma dell'art. 59 n. 3 R.D. n. 244 del 1970, il brevetto è nullo quando l'invenzione non è individuabile dall'insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/02/1999, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOUTHWIRE COMPANY, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato STEFANO SANDRI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FRANZOSI, giusta procura speciale per Notaio Donna W. Sapp dello Stato della Georgia n. H - 17597 del 15/1/1997;
- ricorrente -
contro
CONTINUUS SpA, FULGORCAVI SpA, ELCOS SpA, MIR Srl in liquidazione, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI MILANO;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 02968/97 proposto da:
CONTINUUS SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 1, presso l'avvocato LUIGI BIAMONTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADRIANO VANZETTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOUTHWIRE COMPANY;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2584/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/9/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/9/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Grippo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Enrico Biamonti, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona dell'avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La TW PA (d'ora in avanti S.C.) conveniva davanti al Tribunale di Milano la spa Continuus, la spa Fulgorcavi e la spa Elcos, chiedendo la convalida della descrizione con sequestro di campioni eseguita presso la Elcos, ed altresì la statuizione che le convenute avevano violato i propri brevetti recanti i nn. 745522, 756239, 7592256, 782122, 804388, 873966 e 954850.
Resistevano le convenute.
S.C. con successivo atto di citazione conveniva ancora le suddette società per altra descrizione e sequestro presso Elcos. Chiedeva ancora che fosse accertata la violazione dei suoi brevetti, recanti i nn. 728282, 7576527, 759192, 782123, 829894, 917994, 929130, con le conseguenti inibizioni e condanne al risarcimento dei danni. Resistevano le convenute. Le cause venivano riunite e veniva autorizzata la chiamata di S.r.l. MIR.Spa Continuus a sua volta conveniva davanti al Tribunale S.C. chiedendo fosse dichiarata la nullità dei brevetti nn. 790106, 883397, 916174.
Si costituiva S.C. e resisteva. Quindi ancora quest'ultima conveniva le predette tre società davanti allo stesso tribunale chiedendo che fossero dichiarate responsabili di violazione dei brevetti nn. 790106, 883397, 916174 già invocati da Continuus, ed altresì di quello recante il n. 988072, con condanne al risarcimento dei danni anche da concorrenza sleale. Le convenute si costituivano. Anche tali cause venivano riunite.
Il Tribunale con sentenza del 19 settembre 1988 dichiarava la validità dei brevetti nn. 954850, 759226, e 728282 e la invalidità dei restanti. Respingeva la domanda di contraffazione e di concorrenza sleale, dichiarava la inefficacia di un sequestro concesso a S.C.
Quest'ultima proponeva appello e la Corte di Milano lo accoglieva in parte. Riformava infatti la prima sentenza relativamente al brevetto n. 759226 che dichiarava invalido, e relativamente ai brevetti nn. 87396 e 756939, che dichiarava parzialmente validi. Confermava le restanti statuizioni del Tribunale, respingeva la domanda di condanna della S.C. intesa ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 96 C.P.C.. Il giudice di appello precisava che i 18 brevetti in questione si collocano in area affollata di proposte e di soluzioni, affacciate dallo stato dell'arte anche con caratteri di novità. Quindi motivava la parziale riforma della prima sentenza quanto al brevetto n. 873966 rilevando che esso conserva una utilità scindibile e valutabile separatamente anche sotto il profilo della novità estrinseca.
Quanto al brevetto n. 756239, ritenuto privo di novità dal Tribunale a cagione di un priorità Usa, e che invece esso pure rivelava un dato significativo di novità. Quanto al brevetto n. 759226 riteneva la mancanza di originalità. Negava anche per questo brevetto la ipotesi della contraffazione.
Contro questa sentenza vi è ricorso per Cassazione con tre motivi da parte di S.C. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale Continuus. Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Con il primo motivo di ricorso S.C. lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme in tema di identificazione ed interpretazione del brevetto. Lamenta quindi la motivazione insufficiente. Sostiene che il giudice di merito ha sbagliato nell'identificare il contenuto dei 18 brevetti in considerazione dell'aspetto tecnico del trovato, anziché basarsi essenzialmente sulla valutazione delle rivendicazioni. Afferma che i cenni a tali essenziali atti capaci di far conoscere il contenuto della privativa sarebbero in realtà meramente formali nella economia della motivazione.
2a) Osserva il collegio che i brevetti in questione esplicitano l'idea di un impianto di colata continua e di laminazione di vergelle di rame, capace cioè di dare luogo partendo dal metallo fuso appunto a dette vergelle suscettibili di trafilazione e di riduzione a filo continuo. Le affermate privative riguardano tutte le fasi di questo procedimento e dunque la fusione, la colata, il raffreddamento, la trafileria, la rimozione delle sbavature, la riduzione a filo.
Orbene in base alle innovazioni introdotte dal dpr n. 540 del 1972 al testo originario del R.D. n. 244 del 1940, (l.I) che hanno ridisegnato l'ambito ed il rapporto reciproco tra i vari atti che compongono una domanda di esclusiva, si è meglio precisato il modo di individuare l'oggetto della stessa attraverso l'esame della descrizione e della rivendicazione finale.
L'art. 5 del predetto testo regolamentare stabilisce, come è noto, che la descrizione inizia con un riassunto, che ha funzione di informazione tecnica e si conclude con una o più rivendicazioni, le quali, appunto, indicano "ciò che si intende debba formare oggetto di brevetto". Tutto questo per la ragione che la descrizione, ai sensi dell'art. 29 l.i., deve consentire ad una persona esperta del ramo di attuare l'invenzione. E l'art. 59 n. 3 della stessa legge commina la nullità del brevetto quando l'invenzione non è individuabile dall'insieme della descrizione.
Da ciò, come la Corte ha già avuto modo di precisare, pur in una diversa fattispecie consegue che non può essere brevettato quanto non è contestualmente descritto e rivendicato, (Cass. n. 83254 del 1997). Consegue quanto alla vicenda in esame la piena legittimità dell'itinerario seguito dalla Corte di merito nel suo accertamento. Essa ha interpretato la rivendicazione anche alla luce del dato tecnico risultante dalla restante descrizione.
Tale ineccepibile approccio ha quindi condotto la Corte ad un esame del fatto che essa ha motivato in modo esente da censure di legittimità giacché i cenni espliciti e ripetuti alle rivendicazioni, insieme ai rilievi tecnici, sono per l'appunto conseguenti alla esatta impostazione che si è detta, e non meramente formali.
Il motivo è infondato.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 16 R.D. n. 1127 del 39 nonché ancora la motivazione contraddittoria e insufficiente su punti decisivi. Sostiene che la Corte milanese laddove ha escludo il salto inventivo, ha trascurato di considerare la pur rilevata realtà tecnica affollata di invenzioni. A suo dire in un tal quadro il giudizio sulla inventività deve attestarsi su di una soglia più bassa. 2a) Osserva la Corte che la opinione del ricorrente non possiede alcun oggetto testuale. Essa peraltro non è neppure supportata da ragioni di ordine logico. La esistenza di un tessuto tecnico di alto livello rappresenta talvolta una difficoltà per chi si ponga ad esaminare una affermata invenzione. Essa tuttavia non toglie che è pur sempre la novità e la originalità rispetto a quello stato dell'arte che la valutazione deve essere compiuta e che comunque si debba individuare un salto inventivo, ovvero una idea che non si possa considerare implicita dal notorio, per quanto elevato questo sia.
Il motivo è infondato, giacché la Corte di merito ha fatto uso di concetti e di criteri, coerenti con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che il collegio condivide.
3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e 24 cost. derivanti dal rigetto della domanda di contraffazione relativamente al brevetto n. 756239 sulla base della considerazione che sarebbe irrilevante, dello avvenuto smobilizzo dell'impianto nel quale la pretesa contraffazione sarebbe stata desumibile. Sul punto dunque, sembra di capire, anche la motivazione sarebbe inadeguata ovvero omessa.
3) Osserva la Corte che lo stesso motivo fa emergere l'inesistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia, giacché esso si diffonde anche criticare quella che la Corte ha dato.
La pronuncia peraltro non è in alcun modo censurabile in questa sede giacché la corte di merito ha risposto puntualmente alla domanda, chiarendo che la prova della contraffazione, che non è desumibile da latro che non dai fatti della contraffazione stessa, è impedita nella specie, dalla smobilitazione di quell'impianto che tali fatti avrebbe integrato. Il motivo è infondato.
4) Il ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art. 96 C.P.C. e dell'art. 82 l.i derivati dall'avere la corte rigettato la domanda di risarcimento in questione ad onta del fatto che essa stessa ha ritenuto invalida la grande maggioranza dei brevetti che ha esaminato.
La doglianza è infondata. Il giudice di merito ha escluso l'abuso processuale in questione sulla base del sia pur limitato fondamento delle posizioni di S.C. Il quale fondamento dunque, esclude di poter configurare un intento puramente strumentale e scorretto. 5) I due ricorsi debbono essere rigettati. Le spese del giudizio di Cassazione debbono essere compensate.
P.Q.M.
la Corte, riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione.
In Roma il 30 settembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 8/2/1999.