Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell'esecuzione, divenuta definitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3589
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 42754/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
TH DA N. IL 01/01/1983;
avverso la sentenza n. 374/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 20/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente TH DA, con sentenza del 20/6/2013, annullava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in data 6/11/2007, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale di Firenze per quanto di sua competenza.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l'imputato responsabile dei seguenti reati:
A) del reato previsto e punito dall'art. 648 c.p., perché - agendo al fine di procurarsi ingiusto profitto, fuori dai casi di concorso nel presupposto reato di abusiva duplicazione - acquistava, o comunque riceveva 76 compact disc contenenti brani musicali e 12 DVD contenenti film, abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE, di provenienza delittuosa. Commesso in luogo ed epoca imprecisate, quest'ultima antecedente e prossima al 12.2.2005. B) del reato previsto e punito dall'art. 81 c.p. e L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. c) e d) e lett. a), comma 2,
perché - violando con la stessa azione più disposizioni di legge - poneva in commercio 76 compact disc contenenti brani musicali e 12 DVD contenenti film, abusivamente riprodotti e privi del contrassegna SIAE. Commesso in Firenze il 12.2.2005.
C) del reato previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perché - a richiesta di ufficiati e/o agenti di pubblica sicurezza (appartenenti alla Questura di Firenze) - senza giustificato motivo ometteva di esibire il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno. Commesso in Firenze il giorno 12.2.2005. L'imputato era stato condannato, con il vincolo della continuazione, alla pena sospesa di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
confisca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione di legge per inosservanza dell'art. 591 c.p.p., che imponeva che l'appello fosse dichiarato inammissibile. Deduce il PG ricorrente che la Corte territoriale, implicitamente concordando sull'incompetenza funzionale del tribunale di Firenze a decidere sulla rimessione in termini, avrebbe però ritenuto di essere vincolata dal provvedimento del giudice dell'esecuzione di rimessione in termini perché lo stesso non sarebbe stato impugnato. La Procura ricorrente ritiene invece che, trattandosi di un provvedimento radicalmente nullo, con vizio rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del provvedimento, non possa vincolare il giudice dell'impugnazione, che anzi sarebbe stato tenuto a dichiarare la nullità dell'ordinanza di rimessione in termini, con conseguente inammissibilità dell'appello.
b. In subordine, difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della ritenuta violazione dell'art. 143 c.p.p.. La sentenza impugnata avrebbe fornito una motivazione illogica e carente in ordine alla prova che l'imputato non conoscesse la lingua italiana.
La mancata conoscenza della lingua sarebbe stata dedotta dalla circostanza che non furono svolti accertamenti in merito. Ciò non dimostrerebbe, però, secondo la ricorrente la mancata conoscenza dell'italiano che invece andrebbe desunta sia dall'attività svolta dall'imputato, venditore ambulante di CD e DVD contraffatti, che dal fatto che gli agenti abbiano redatto un verbale in cui davano atto che lo stesso imputato rifiutava di dichiarare o leggere domicilio. Anche l'avvenuta sottoscrizione del verbale sarebbe indicativa della conoscenza dell'italiano.
Chiede, pertanto, l'annullamento in parte qua della sentenza, con ogni conseguenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. è infondato e pertanto va rigettato.
2. Il PG ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta formulata dal P.G. di udienza tesa a far dichiarare inammissibile l'appello, per essere stato l'imputato illegittimamente rimesso in termine dal giudice a quo, incompetente a farlo.
Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso sul punto sia infondato, in quanto, pur non ignorando l'esistenza di un precedente di segno contrario di questa Corte (sez. 5, n. 4449 del 18.12.2007 dep. 29.1.2008, Calastrini, rv. 238346), si ritiene di dover ribadire, in quanto assolutamente condivisibile, il dictum assolutamente maggioritario secondo cui il giudice dell'impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell'esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l'impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell'esecuzione, divenuta definitiva (così questa sez. 3, n. 9477 del 14.1.2009, Qafa, rv. 243011; conf. sez. 6, n. 35345 dell'11.6.2008, Gimondo, rv. 241374; sez. 1, n. 21644 del 28.4.2005, Golluscio, rv. 231656; sez. 1, n. 17886 del 26.3.2003, Vancheri, rv. 224801).
Come si era già precisato qualche anno or sono, infatti, l'art. 670 c.p.p., comma 2, nella parte in cui stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa", va interpretato nel senso che solo nel caso in cui la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata negativa il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione apparentemente tardive può invece ritenere che queste siano tempestive, restando escluso, per converso, che il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione possa dissentire da quello dell'esecuzione qualora quest'ultimo abbia accolto la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento che lo riguarda (cfr. sez. 2, n. 19118 del 13.3.2007, Costantino, rv. 236400). Peraltro, sebbene pronunciandosi sul diverso caso in cui il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto, con provvedimento irrevocabile, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, ordinando la sua rinnovazione, le stesse Sezioni Unite già nel 2005 avevano affermato come la relativa questione dovesse considerarsi definitivamente risolta, restandone preclusa la rivalutazione da parte del giudice dell'impugnazione successivamente proposta dall'interessato avverso la sentenza contumaciale (Sez. Un. n. 36084 del 24.6.2005, Fragomeli, rv. 231808). La Corte territoriale, dunque, ha fatto buon governo dei principi affermati da questo Giudice di legittimità laddove ha affermato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) che non può, il giudice della impugnazione, proposta a seguito della restituzione nel termine concessa dal giudice della esecuzione, dichiarare inammissibile per tardività l'impugnazione proposta.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, riguardante l'assunta conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato. La Corte territoriale riteneva di accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa dell'appellante relativa alla nullità della appellata sentenza, attesa la omessa traduzione per l'imputato dell'atto con il quale si chiedeva di eleggere un domicilio presso cui far pervenire le notizie relative al processo.
Veniva evidenziato sul punto come l'imputato non fosse stato sentito alla presenza di un interprete e come in sede di istruttoria dibattimentale, allorquando venne chiesto al teste verbalizzante LD AV se il soggetto fermato e denunciato conoscesse la lingua italiana, costui avesse risposto che non fu fatto nessun accertamento e che comunque il HI firmò.
Dall'esame degli atti - cui questa Corte ha ritenuto di accedere atteso il tipo di doglianza proposta- è possibile appurare che: a) nel verbale di perquisizione e sequestro dell'UPG Questura di Firenze del 12.2.2005 si legge che il fermato "viene reso edotto della facoltà di nominare un difensore" e che "la parte si rifiuta di firmare ma ritira copia" dell'atto; b) nel contestuale verbale di elezione di domicilio, firmato stavolta dall'interessato, redatto dai medesimi operanti risultano barrate la casella ove si legge "rifiuta di dichiarare o eleggere domicilio" quella relativa alla nomina di un difensore di ufficio.
Logica e congrua - e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità - appare allora la motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che la semplice apposizione della firma non concretizza la conoscenza dell'atto sul quale la firma viene apposta.
L'art. 143 c.p.p. - si legge nella esaustiva motivazione sul punto- ha superato il vaglio della Corte Costituzionale sul presupposto, tuttavia, che già dalla fase iniziale delle indagini allo straniero che non parli la lingua italiana sia garantita la traduzione degli atti. Non così è stato per il AM, che probabilmente - come rileva condivisibilmente la Corte territoriale- conosceva qualche parola della lingua italiana, tale da consentirgli di parlare con i clienti per vendere la merce, ma certo non comprendeva il senso e l'importanza degli atti processuali cui partecipava.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2015