Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 21644
CASS
Sentenza 28 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora il giudice dell'esecuzione, applicando l'art.670, comma terzo, cod. proc. pen., nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione in termine per la proposizione dell'impugnazione, il giudice cui l'impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 21644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21644
    Data del deposito : 28 aprile 2005

    Testo completo