Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
La colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non può identificarsi nella mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nella condotta del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, allorché ricorrano elementi ulteriori i quali inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia funzionale allo spaccio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/06/2010, n. 34662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34662 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
34662 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO DEL 10/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIERO MOCALI
- Presidente. - SENTENZA
N: 311/2010- Consigliere - N. Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 28113/2009 Dott. GIULIO MAISANO
Dott. FAUSTO IZZO
- Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LA RO MI N. IL 28/01/1961
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l'ordinanza n. 67/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/02/2009 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. dot-vito Monetti
Udit i difensor Avv.;
1. Con ordinanza del 27\2\2009 la Corte di appello di Torino rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da La SA NO.
Questi, arrestato in flagranza del reato di cui all'art. 73 TU 309\90 in data 18\5\2007, era stato liberato in data 8\10\2007 e successivamente assolto perché il fatto non sussiste, con sentenza del Tribunale di Torino del 4\7\2008.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato sussistere la colpa grave del La SA, postasi in rapporto di causa-effetto con l'adozione del provvedimento cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1). In particolare:
- il ricorrente, pluripregiudicato per furto, rapina, ricettazione, armi e stupefacenti, era stato trovato, in un'area di una società bocciofila, in possesso di due ovuli contenenti cocaina occultati in un calzino;
- in tale frangente era stato visto in compagnia di altra persona rimasta ignota (già poco prima incontrata in un bar), la quale teneva tra le mani del danaro;
- dagli atti processuali emergeva una discrasia (che poi aveva condotto all'assoluzione): infatti nel verbale di arresto si parlava di un ovulo occultato nei calzini ed uno tenuto in mano;
nel verbale di perquisizione si affermava che entrambi gli ovuli erano occultati nei calzini;
in possesso del La SA (nell'auto) venivano rinvenuti 4.950= euro contanti, di provenienza ignota, a fronte di una sua non stabile occupazione.
La corte distrettuale, tenuto conto delle modalità di occultamento della sostanza e del fatto che il La SA aveva portato con se l'ingente somma di danaro, riteneva che con il suo comportamento aveva dato causa alla carcerazione, in quanto fondatamente aveva indotto il giudice a ritenere la droga detenuta non per uso personale.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione.
Invero la corte non aveva adeguatamente valutato il comportamento del ricorrente, sia prima che dopo l'applicazione della misura, laddove aveva indicato la destinazione ad uso personale della sostanza sequestrata. Inoltre lo stato di tossicodipendenza e l'occultamento della sostanza nei calzini, da soli, non potevano costituire circostanze idonee ad inibire il riconoscimento dell'indennizzo.
L'Avvocatura dello Stato ed il P.G. hanno richiesto la declaratoria di inammissibilità
del ricorso.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha valutato gravemente colposa la condotta tenuta dal ricorrente, con motivazione congrua e logica.
Va ricordato che, in casi analoghi, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che la colpa grave che osta alla riparazione non è integrata dalla mera condizione di tossicodipendente, ma ben può essere ravvisata nel comportamento del tossicodipendente che detenga sostanze stupefacenti, quando ricorrano elementi ulteriori che inducano ragionevolmente a ritenere che la detenzione sia finalizzata allo spaccio (Cass. IV, 37037\08, Tuscano).
Nel caso di specie il La SA dopo avere dato appuntamento presso la bocciofila ad una persona poco prima incontrata in un bar, è stato trovato in possesso due involucri di cocaina occultati in un calzino, di fronte ad altra persona che aveva in mano danaro. Inoltre deteneva una ingente somma in contanti, il cui possesso non ha giustificato.
Tale complessiva condotta coerentemente è stata considerata dal giudice di merito gravemente negligente ed è stata ritenuta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, in quanto sinergica all'adozione della misura cautelare ed al suo mantenimento.
Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali;
sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2010
Il Consigliere estensore dott. Fausto IZZ.
Il Presidente
Dott. Piero MOCALI
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
IL CANCELLIERE CA DICASS
M
GI Ma TIBERIQ. E
R
F
U
S
८
ی3 ن
و