Sentenza 4 luglio 2005
Massime • 1
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.Lgs. n. 507 del 1999).
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La massima Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto l'abolitio criminis fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'Ii.v.a. non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lg. 24 settembre 2015, n. 158 - Cassazione penale, sez. I , …
Leggi di più… - 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2005, n. 28714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28714 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 04/07/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 849
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 024288/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di TREVISO;
nei confronti di:
1) SA UN N. IL 03/12/1943;
avverso ORDINANZA del 30/01/2004 GIP TRIBUNALE di TREVISO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza 30.1.2004, il giudice dell'esecuzione dello stesso Tribunale ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a AG NO con sentenza (dello stesso giudice) emessa in data 19.6.2003 e divenuta irrevocabile il 19.9.2003, negando la dedotta ipotesi di violazione dell'art. 164 cod. pen., sul rilievo che le precedenti condanne a pena condizionalmente sospesa riguardavano fatti di emissione di assegni a vuoto ormai non più costituenti reato (D.l.vo 507/1999). Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, deducendo erronea applicazione della legge penale, atteso che la presenza di più condanne costituisce elemento ostativo ad una nuova concessione anche nell'ipotesi che si tratti di condanne per reati poi depenalizzati. Il Procuratore Generale di legittimità, con propria relazione scritta - previo ampio richiamo alla giurisprudenza di legittimità (che è superfluo qui richiamare) come soltanto apparentemente espressiva di un contrasto interpretativo delle norme sul tema dedotto con il ricorso - ha chiesto rigettarsi l'impugnazione. Il ricorso, in effetti, deve essere rigettato. Vero è, infatti, proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata nella requisitoria del P.G., che al giudice chiamato a decidere in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, è sicuramente consentito operare un giudizio prognostico che si avvalga anche del parametro dei precedenti penali riferiti a condanne in ordine a reati successivamente depenalizzati, trattandosi comunque di fatti non irrilevanti nel giudizio prognostico di non recidività. E, tuttavia, nella ben diversa ipotesi in cui sia in discussione la revoca delle precedenti sospensioni condizionali, non vertendosi dunque in tema di giudizio prognostico (che non compete al giudice dell'esecuzione), non può non trovare applicazione il distinto principio che l'abrogazione dei reati per i quali sono state emesse le condanne fa venir meno l'effetto legale (effetto penale, giusta art. 2 comma 2 cod. pen.) della ostatività scaturente dalle medesime;
di tal che non sussiste violazione dell'art. 164 cod. pen. nè opera la revoca ai sensi dell'art. 168 ult. co. stesso codice. In tal senso, estremamente chiarificatrice è la sentenza di Cass. Sez. 1^, 23.2.2004 n. 7652, Cunsolo. Avendo l'impugnata ordinanza fatto corretta applicazione del detto principio, non sussiste il denunciato errore di diritto ed il ricorso deve essere dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005