Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Qualora il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 670, comma terzo, cod. proc. pen., nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione, il giudice cui l'impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2008, n. 35345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35345 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 993
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 012695/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IM NI N. IL 01/10/1934;
avverso SENTENZA del 06/11/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 16-6-2003 il Tribunale di Palmi ha dichiarato ND TO colpevole del reato di calunnia, commesso in Palmi il 7-4-1993, e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
A seguito di provvedimento di remissione in termini emesso dal Tribunale, il difensore del ND ha proposto appello avverso la predetta sentenza, eccependo la nullità del decreto di rinvio a giudizio e chiedendo, nei merito, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Reggio Calabria ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Il giudice del gravame ha motivato tale pronuncia dando atto della ritualità della notifica sia del decreto di fissazione dell'udienza preliminare che di quello che ha disposto il giudizio, e rilevando che il provvedimento di rimessione in termini risulta fondato sull'erroneo presupposto della mancanza di prova dell'effettiva notifica al prevenuto del menzionato decreto di fissazione dell'udienza preliminare, con allegato invito a dichiarare o eleggere domicilio. Ricorre per cassazione il ND, a mezzo del suo difensore, denunziando con un primo motivo la violazione degli artt. 179 e 185 c.p.p.. Fa presente, in particolare, che nemmeno l'estratto contumaciale relativo al giudizio di primo grado è stato ritualmente notificato all'imputato, il quale, all'epoca dell'emissione della sentenza, si trovava detenuto presso la Casa Circondariale di Torino;
circostanza che era stata rappresentata in sede di incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale di Palmi. La violazione evidenziata costituisce lesione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 179 c.p.p., con conseguente nullità, a norma dell'art. 185 c.p.p., di tutti gli atti successivamente compiuti, e pertanto anche dell'impugnata sentenza. L'annullamento della sentenza impone, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la valutazione dell'avvenuta maturazione, ai sensi della nuova disciplina introdotta in materia, dei termini di prescrizione per il reato di calunnia contestato all'imputato, commesso in data 7-4-2003, con conseguente declaratoria di non doversi procedere.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.597 c.p.p., comma 1, a norma del quale deve ritenersi precluso al giudice dell'impugnazione il sindacato su questioni della precedente fase del giudizio che non abbiano costituito oggetto di impugnazione di alcuna delle parti. Deduce che il provvedimento di restituzione in termini emesso dal Tribunale di Palmi ai sensi degli artt. 670 e 175 c.p.p. non è mai stato impugnato dalla Procura della Repubblica o dalla Procura Generale e che, pertanto, la Corte di Appello, nel disattendere il primo motivo di gravame, col quale la difesa dell'appellante aveva chiesto di verificare la corretta citazione dell'imputato nel giudizio di primo grado, avrebbe dovuto comunque passare ad esaminare il merito del processo. La declaratoria di inammissibilità dell'appello è errata ed emessa in violazione dell'art. 591 c.p.p., in quanto, nella specie, i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p. decorrevano non già dalla sentenza di primo grado, ma dalla notifica del provvedimento ex artt.670 e 175 c.p.p.. DIRITTO
Rileva la Corte che, in epoca successiva alla sentenza di appello, in relazione al fatto delittuoso ascritto all'imputato è maturato il termine di prescrizione, stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo, applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella apportata dalla L. n. 251 del 2005), in anni quindici dalla data di consumazione del reato e compiutosi, pertanto, il 7-4-2008.
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendosi il reato estinto per prescrizione.
Tale declaratoria è consentita in questa sede, dovendosi ritenere l'ammissibilità del proposto ricorso, col quale, in particolare, col secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge in cui è incorsa la Corte di Appello nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato.
Secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza, al quale questa Corte ritiene di aderire, infatti, qualora il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 670 c.p.p., comma 3, nel respingere la richiesta di non esecutività della sentenza, accolga invece quella di restituzione in termine per la proposizione dell'impugnazione, il giudice cui l'impugnazione venga quindi proposta non può dichiararla inammissibile per tardività sulla base della ritenuta insussistenza delle già riconosciute condizioni per la restituzione in termine (Cass. Sez. 1, 28-4-2005 n. 21644). L'art.670 c.p.p., comma 2, nella parte in cui stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa", va infatti interpretato nel senso che solo nel caso in cui la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata negativa il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione apparentemente tardive può invece ritenere che queste siano tempestive, restando escluso, per converso, che il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione possa dissentire da quello dell'esecuzione qualora quest'ultimo abbia accolto la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento che lo riguarda (Cass. Sez. 2, 13-3- 2007 n. 19118). Nel caso di specie, pertanto, avendo il giudice dell'esecuzione disposto la rimessione in termini del ND per la proposizione dell'appello, la Corte di Appello, pur ritenendo insussistenti i vizi di nullità denunciati dall'appellante, non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità del gravame per la sua tardività. Il vizio rilevato imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della celebrazione di un nuovo giudizio di appello. Ad una simile pronuncia, tuttavia, è di ostacolo la disposizione dettata dal menzionato art. 129 c.p.p., che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, l'immediata declaratoria di eventuali cause di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008