Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
L'art. 670, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa", va interpretato nel senso che solo nel caso in cui la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata negativa il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione apparentemente tardive può invece ritenere che queste siano tempestive, restando escluso, per converso, che il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione possa dissentire da quello dell'esecuzione qualora quest'ultimo abbia accolto la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento che lo riguarda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 19118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19118 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 295
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 028492/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT NF, N. IL 26/07/1973;
avverso SENTENZA del 03/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata e quella di 1^ grado con rinvio di Tribunale per il giudizio.
OSSERVA
NT RS ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Firenze, in data 03.03.2003, dichiarava inammissibile l'appello avverso la condanna emessa in primo grado, deducendo i seguenti motivi.
1) Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 670 c.p.p., comma 2, e, conseguente, pronuncia di una declaratoria d'inammissibilità
non consentita per essersi formata una preclusione sul punto. 2) Violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 161 c.p.p., dei concetti di "dichiarazione di domicilio", e, conseguente, erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello per ritenuta tardività. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e con restituzione degli atti al giudice di appello affinché decida sui motivi di gravame ivi compreso quello relativo alla nullità del giudizio di primo grado.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto con conseguente annullamento della sentenza di 2^ grado.
A fondato rigore, infatti, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio e con restituzione degli atti al giudice di appello affinché decida sui motivi di gravame ivi compreso quello relativo alla nullità del giudizio di primo grado. Come ricorda la stessa decisione impugnata, l'imputato aveva attivato contestualmente sia l'incidente di esecuzione che l'appello apparentemente tardivo, adducendo l'irrituale notifica dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata. Il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 5.2.2002 aveva, accogliendo l'incidente, dichiarato la nullità della notifica e, ordinato la rinnovazione dell'atto invalido, non essendo la sentenza divenuta esecutiva. Nonostante tale provvedimento, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello, in quanto tardivo, rilevando, del tutto erroneamente, che la decisione del giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., non pregiudica la valutazione del giudice dell'impugnazione.
È vero, infatti, che l'art. 670 c.p.p., stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione", ma ciò nell'ipotesi in cui tale decisione sia stata sfavorevole all'imputato, dal momento che la norma suddetta aggiunge: "il quale se ritiene ammissibile il gravame sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa". In sostanza, il prosieguo della norma fa riferimento ad un contesto - la sospensione dell'esecuzione laddove si reputi ammissibile l'impugnazione - che evoca un conflitto tra la decisione di rigetto dell'incidente di esecuzione in punto di "esecutività" del titolo e la ritenuta ammissibilità dell'impugnazione tardiva, nulla disponendosi in punto di ripristino dell'esecuzione erroneamente sospesa. Sicché, in definitiva, deve intendersi che la non vincolatività della decisione assunta in fase esecutiva operi solo in "bonam partem": il giudice della impugnazione può, pertanto, dichiarare tempestivo il gravame avverso un provvedimento già ritenuto in sede esecutiva irrevocabile.
Del resto, sono puntuali le argomentazioni, sia in punto di fatto che di diritto, del Giudice dell'esecuzione il quale ha evidenziato che "non risultava effettuata la notifica al domicilio effettivamente dichiarato dall'imputato nel corso delle indagini preliminari che, come si evince dal verbale di identificazione a f. 8 del fascicolo, è Signa, via Alessandrini n. 24. L'ufficiale giudiziario ha invece tentato la notifica solo all'indirizzo di Signa via Alessandrini n. 25, indicato nell'epigrafe della sentenza, redatta riportando il decreto di citazione a giudico, errato a quanto a numero civico;
tale secondo numero civico è risultato inesistente e ciò si è limitato a constatare l'ufficiale giudiziario, senza svolgere altre ricerche. Successivamente l'estratto contumaciale è stato notificato al difensore, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4. Da quanto s'è detto consegue che la notifica dell'estratto contumaciale del difensore è nulla, ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. d, e pertanto la sentenza di cui si tratta non è divenuta esecutiva". Orbene, "a fronte di tali precise considerazioni, la Corte di merito oppone argomentazioni del tutto errate e soprattutto manifestamente illogiche quali: "l'atto inoltrato nel 1996, all'indirizzo fornito da IN, sia pure al diverso numero civico 25, non fu notificato, sia perché la persona non fu ritrovata nel luogo, sia perché IN non era iscritto fra i residenti nel Comune di Signa. È evidente allora che la difformità tra il civico indicato dall'imputato, 24, e quello riportato sul decreto di citazione non fu decisivo dell'esito negativo della notifica e che l'accertamento compiuto presso l'Ufficio anagrafico giustificava appieno l'adozione del sistema di notifica presso il difensore".
La sentenza impugnata - che non ha deciso sui motivi d'appello - primo dei quali quello della "nullità del giudizio di 1^ grado per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio" - deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 marzo 2007. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007