Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 19118
CASS
Sentenza 13 marzo 2007

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L'art. 670, comma secondo, cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che "la decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa", va interpretato nel senso che solo nel caso in cui la decisione del giudice dell'esecuzione sia stata negativa il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione apparentemente tardive può invece ritenere che queste siano tempestive, restando escluso, per converso, che il giudice dell'impugnazione o dell'opposizione possa dissentire da quello dell'esecuzione qualora quest'ultimo abbia accolto la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la declaratoria di non esecutività del provvedimento che lo riguarda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 19118
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19118
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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