Versione
27 maggio 1950
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20 febbraio 1952
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29 maggio 1955
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Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253 , e' protratta fino al 31 dicembre 1960.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva."
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253 , e' protratta fino al 31 dicembre 1960.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva."
Commentari • 3
- 1. Cancellazione della società conduttrice e intimazione di sfratto per morositàGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2023 · 0.98297
1. La vicenda I proprietari di un immobile commerciale lo concedevano in locazione ad una società s.r.l., che successivamente veniva cancellata dal registro delle imprese, rimanendo un socio unico. I locatori, deducendo che la società conduttrice aveva interrotto il versamento dei canoni, in ragione della intervenuta cancellazione della società, intimava sfratto per morosità al socio unico; quest'ultimo, costituendosi in giudizio, si opponeva alla convalida ed all'ingiunzione di pagamento, replicando che il contratto di locazione doveva intendersi cessato per effetto dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Il Tribunale accoglieva la domanda di risoluzione …
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Giurisprudenza • 39
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2017, n. 24278Provvedimento: […] Si osserva che i precedenti normativi dell'art.37 L 392/78 si rinvengono nel quarto comma dell'art. 1 della legge n. 253 del 1950 e nel primo comma dell'art. […] hanno diritto di continuare l'attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall'avente diritto lik ovvero da colui che anche in base a legittima aspettativa ne abbia titolo, perché questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni degli artt. 1 comma quarto della legge n. 253 del 1950 e 2 bis della legge n. 351 del 1974, relativa alle locazioni soggette al regime di proroga, non è stato più indicato dal legislatore nell'art. 37 sopra citato. […]Leggi di più...
- morte del conduttore·
- condizioni·
- fattispecie·
- diritto al subentro dell'erede·
- immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione·
- durata·
- locazione·
- successione nel contratto·
- disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392)