Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2003, n. 10257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10257 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
1 0 2 57/ 03 REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente ->> R.G.N. 16659/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 22886 Rep.245 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Consigliere- Dott. Salvatore BOGNANNI Ud. 26/02/03 - Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SCARL, in persona del Presidente Consiglio Amm.ne pro tempore e legale pro tempore E' BE, rappresentante domiciliato in ROMA VIA LIMA 15, presso elettivamente lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo all'avvocato ALDO BOSCHI, giusta difende unitamente delega in atti;
ricorrente
contro
AGRIVITICOLA MOLIN DI PONTE SPA, in persona del legale --GLAVO 2003 rappresentante GI NI, pro tempore 340 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, -1- presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAMPEIS, giusta delega in atti;
controricorrente A avverso la sentenza n. 134/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato BOSCHI Aldo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CAMPEIS Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.16659/00 Oggetto: Pagamento somma SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato l'Agroviticola Molin di Ponte s.p.a. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Pordenone la Cooperativa Viticoltori Friulani La Delizia Casarsa-Cervignano s.c.r.l., e, premesso che con scrittura privata del 3-9-1993 aveva venduto alla convenuta l'intera produzione di uva del 1993, per il prezzo che sarebbe stato determinato con le stesse modalità dei prezzi delle uve conferite dai soci della cantina di Casarsa - prezzi fissati dall'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio al termine dell'esercizio -, stabilendosi peraltro che tale prezzo doveva essere decurtato del 20%; premesso che, consegnati all'acquirente provenienti da propri 10.596,5 quintali di uva vigneti iscritti nell'albo della zona D.O.C. di Aquileia, nonché 30,25 quintali di Pinot nero, la Cooperativa Viticoltori Friulani aveva calcolato il prezzo dovuto in lire 335.917.979 oltre IVA, che era inferiore a quello pattuito e che avrebbe 2 dovuto essere determinato secondo i criteri stabiliti nel contratto del 3-9-1993; ciò premesso, chiedeva, con la citazione di cui sopra, la condanna della convenuta cooperativa al pagamento del residuo prezzo di lire 130.057.290, oltre IVA. Si costituiva la Viticoltori Friulani, per contestare la fondatezza della domanda e per chiederne il rigetto, a motivo che, in base agli accordi intercorsi tra le parti, le uve prodotte dall'attrice dovevano essere vinificate in Casarsa diverso da quello di ( e quindi in un luogo produzione) come uve ad Indicazione Geografica F.V.G., escludendosi espressamente la qualificazione D.O.C. All'esito dell'espletata istruttoria, l'adito rigettava la domanda, condannando tribunale l'attrice al pagamento delle spese processuali. R Proposto appello dall'Agroviticola, e costituitasi la Cooperativa Viticoltori Friulani per chiedere il rigetto del gravame, la corte di appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 27 marzo 2000, in totale riforma di quella impugnata, ha condannato l'appellata al pagamento a favore dell'appellante della somma di lire 111.526.711, più IVA, oltre interessi scaduti capitalizzati ex 3 art.1283 c.c. dal 1°-1-1995 al 6-7-1995, ed oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo sull'intero importo così determinato;
ha condannato, inoltre, l'appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. La motivazione della sentenza si basa sulle seguenti proposizioni. Ha premesso, innanzitutto, la corte che i requisiti richiesti per poter qualificare un vino come D.O.C. sono: a) la provenienza delle uve da vigneti qualificati D.O.C., come è appunto l'uva oggetto del contratto intercorso tra le parti, che proviene dalla zona D.O.C. di Aquileia;
b) la loro vinificazione nella stessa zona di origine. Ora, se è vero che le uve fornite dall'appellante non potevano che essere qualificate nella fascia I.G./F.V.G., in quanto venivano vinificate presso la cantina di Casarsa, per cui non ricorreva, nella fattispecie, il secondo dei due requisiti predetti per la loro qualificazione nella fascia D.O.C., è pur vero, però, che in tale situazione si trovavano anche le uve fornite dai soci della cooperativa della zona di Aquileia, che, destinate solitamente (attesa la loro origine) alla produzione di vini D.O.C., venivano conferite alla Cooperativa 4 Viticoltori Friulani presso la cantina di Casarsa de La Delizia ed andavano pertanto qualificate come uve non D.O.C., ma appartenenti alla fascia I.G./F.V.G. (ved. testi AL e SCn). Ciò premesso e precisato, la corte, sulla scorta della documentazione versata in atti e delle assunte testimonianze, e avuto riguardo ai criteri di ermeneutica fissati dagli art.1362 e 1363 c.c., nonché al principio enunciato nell'art. 1366 C.C., ha interpretato le clausole contrattuali nn.3 e 4, relative alla determinazione del prezzo delle uve vendute dalla Agroviticola alla Cooperativa Viticoltori Friulani, nel senso che tale prezzo doveva essere determinato, a parità di condizioni, con riferimento allo stesso trattamento riservato ai soci della cooperativa, e non con riferimento esclusivo alle fasce qualitative delle uve sulla base del valore commerciale dei vini che venivano prodotti con le stesse in base, cioè, alla classificazione del prodotto nella fascia D.O.C ovvero I.G./F.V.G.). Deve ritenersi, quindi, secondo la corte, che alla Agroviticola era riservato, per quanto riguarda il prezzo delle uve fornite alla cooperativa, lo stesso trattamento riservato ai soci "omologhi", 5 l'unica peculiarità (prevista nel contratto) essendo quella dell'abbattimento di tale prezzo nella misura del 20%, per il fatto che la venditrice non era socia della cooperativa. E ciò qualunque fosse stato il trattamento economico riservato in futuro, al termine dell'esercizio sociale, alle varie categorie di soci in sede di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci della cantina di Casarsa;
ancoratrattamento quindi probabilmente non perfettamente noto ad entrambe le parti al momento della conclusione del contratto. In definitiva, dalla identità di condizioni con i soci della zona di Aquileia, discende, secondo la corte di appello, che l'Agroviticola ha diritto al pagamento del medesimo prezzo riservato agli stessi, al di là della catalogazione del prodotto come ad I.G./F.V.G. ovvero D.O.C., e, quindi, del prezzo corrispondente alla fascia delle uve destinate alla produzione dei vini D.O.C. Tale prezzo è stato calcolato dal consulente e, pertanto,tecnico in lire 447.444.750, l'appellata va condannata al pagamento della differenza ancora dovuta, pari a lire 111.526.771, oltre IVA. Ricorre per la cassazione della sentenza la Viticoltori Friulani La Delizia s.c.r.l., con sede in Casarsa della Delizia, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Noè Bertolin, che denuncia violazione ed errata applicazione di legge ( artt.1362, 1363 e 1366 c.c.) e vizi di motivazione, senza indicazione numerica dei motivi. Resiste con controricorso l'Agroviticola Molin di Ponte s.p.a., con sede in Trieste, in persona dell'amm.re unico e legale rapp.te Glauco Zaniolo. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: *Violazione ed errata applicazione degli artt.1362, 1363, 1366 c.c. (criteri legali di ermeneutica contrattuale); *omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti;
*difetto di motivazione per omesso esame di risultanze processuali. 7 Con il proposto gravame la ricorrente denuncia motivazione conviolazione di legge e vizi di riferimento ai seguenti punti: a) errata applicazione, da parte della corte di appello, dei criteri di interpretazione del contratto ed, in particolare, della clausola n.3 del contratto 3-9-1993 (riportata nel ricorso), dalla cui formulazione letterale si evince che la comune intenzione dei contraenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla venditrice Agroviticola e ritenuto poi corte, è stata quella per cuidalla l'acquirente "La Delizia" assumeva l'impegno a liquidare le uve fornite dalla prima, pacificamente qualificabili alla consegna come uve I.G./F.V.G., in quanto destinate alla vinificazione fuori zona di produzione, secondo i criteri adottati per i क soci della cantina di Casarsa che avevano conferito uve I.G./F.V.G. >. Tale essendo la volontà negoziale desumibile dalla corretta interpretazione della menzionata clausola, ne deriva che all'Agroviticola, la quale aveva consegnato uve qualificabili solo come 8 I.G./F.V.G., in quanto non vinificate anche nella stessa zona D.O.C. di produzione, non potevano che essere pagate uve della predetta fascia I.G./F.V.G. b) errata valutazione della documentazione (bolle di accompagnamento), comportamento complessivo delle parti e testimonianze (testi NI, IA, SC e AL); tutti elementi, questi, che, invece, se correttamente esaminati, portano a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuta la corte, evincendosi chiaramente dalle risultanze processuali che, a differenza delle uve dei soci della Cantina di Casarsa operanti in zona di Cervignano, fornite tutte alla Cooperativa presso la sede operativa (... Cantina ...) di Cervignano ovvero nella zona di loro produzione, e proprio per questo The qualificate e qualificabili come uve D.O.C., quelle fornite dalla Agroviticola, invece, pur transitando per il centro di raccolta di Cervignano, dovevano essere consegnate, a spese della stessa società venditrice, alla Cooperativa acquirente presso la sua sede di Casarsa della Delizia ovvero al di fuori 9 delle zone di produzione. Con ciò perdendo la possibilità di essere qualificate già alla consegna come uve D.O.C. c) errata, contraddittoria ed illogica interpretazione della clausola contrattuale data dalla corte di appello in applicazione del principio di cui all'art. 1366 C.C., a conforto dell'assunto dell'Agroviticola, fatto proprio dalla corte, in base al quale il prezzo per le uve da essa conferite alla cooperativa doveva essere pari a quello "omologhi" della riservato ai soci cooperativa medesima. Il ricorso è privo di fondamento. Deve escludersi, innanzitutto, che sussistano le violazioni di legge denunciate dalla ricorrente, atteso che la corte di appello, nell'interpretare la clausola contrattuale n.3, in base alla quale le parti avevano fissato i criteri per la determinazione del prezzo delle uve fornite dalla Agroviticola Molin di Ponte alla Cooperativa Viticoltori Friulani La Delizia, si è attenuta ai principi di ermeneutica fissati dalla legge in materia di interpretazione dei contratti, cui ha 10 fatto esplicito riferimento nella motivazione della sentenza. Non si è fermata, cioè, per dare un preciso contenuto alla pattuizione relativa al prezzo, al senso letterale delle parole con cui era stata formulata la clausola del contratto di vendita dell'uva dalla Agroviticola alla Cooperativa Viticoltori;
e ciò per il semplice motivo che il prezzo stesso avrebbe dovuto essere determinato per relationem e, quindi, con riferimento a quello che sarebbe stato stabilito, con le modalità previste nella clausola, e praticato poi ai soci della cooperativa, decurtato del 20%. Ha preso, infatti, in esame il testo della clausola e, per desumere quale sia stata la reale intenzione delle parti nella determinazione di uno degli elementi essenziali del contratto di vendita, in questo non specificato, (art.1498 c.c.), ha dovuto fare necessariamente ricorso agli altri criteri interpretativi, secondo quello schema di razionale gradualismo delineato dalla legge e più volte indicato e chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (artt. 1362 e segg.c.c.; ved., e plurimis, sent.n.4815/98, n.345/89, n.303/88). Ne deriva che la statuizione che è seguita alla 11 interpretazione del contratto, in parte qua, operata in conformità alle regole fissate dal codice civile in materia, non merita la censura che sotto il dedotto profilo, qui per primo esaminato, di violazione ed errata applicazione della legge, stata rivolta dalla ricorrente alla sentenza impugnata (ved.sent.n.5893/96). Quanto ai vizi di motivazione, denunciati con insufficienza e riguardo sia alla sua relativamente a punti decisivi contraddittorietà della controversia, sia al difetto della stessa per omesso esame di risultanze processuali, si osserva, in riferimento a tale secondo profilo, che non risulta affatto che la corte di appello abbia trascurato di esaminare e valutare elementi di giudizio decisivi per la soluzione della controversia, che, del resto, la stessa ricorrente non indica;
a meno che con la censura di omesso esame non intenda riferirsi alla testimonianza di IA UR, che la corte avrebbe "ignorato" e non è fatta menzione della quale effettivamente nella sentenza impugnata. Senonchè, tale omissione non vizia, a ben vedere, la motivazione della decisione si passa, così, all'esame dell'altro profilo della proposta censura 12 - dal momento che la corte di merito, con valutazione approfondita e critica delle risultanze conprocessuali (documenti e testimonianze) e ragionamento logico e aderente alle indagini finalizzate ad accertare, alla luce dei criteri e dei principi di cui si è più sopra parlato, ed in applicazione, quindi, degli artt.1362, 1363, 1366, 1371 c.c., la reale volontà delle parti in ordine alla determinazione del prezzo dell'uva venduta dalla Agroviticola alla Cooperativa Friulana, pervenuta alla decisione di ritenere che tale prezzo dovesse essere pari a quello riservato ai soci della cantina di Casarsa a parità di condizioni, con la decurtazione, peraltro, del 20%, in considerazione dell'estraneità della venditrice alla cooperativa. In altri termini, il prezzo doveva essere pari a quello praticato ai soci "omologhi", intendendosi per tali quelli che avrebbero fornito le uve soci destinate alla produzione dei vini D.O.C. - con la pattuita della zona di Aquileia prescindendosidecurtazione soltanto del 20%, e dalla catalogazione del prodotto come I.G./F.V.G. ovvero come D.O.C. Ora, la ricorrente, denunciando vizi di motivazione 13 della sentenza impugnata, propone sostanzialmente una rilettura ed una nuova valutazione delle risultanze di causa, senza indicare e specificare gli errori e le omissioni - a parte l'omesso esame della testimonianza più sopra accennata, peraltro non decisiva in cui sarebbe incorso il giudice di appello;
il tutto finalizzato a sorreggere una interpretazione della clausola contrattuale relativa alla determinazione del prezzo, il quale, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere corrispondente a quello riconosciuto per le uve destinate alla vinificazione fuori zona di produzione, e quindi qualificabili I.G./F.V.G. e non D.O.C. Ma tali attività, come è evidente, non sono consentite in questa sede;
e ciò tanto più ove si consideri che l'iter logico seguito dalla corte di appello, per desumere quale sia stata l'effettiva volontà delle parti in ordine alla determinazione del prezzo delle uve vendute dalla Agroviticola alla Cooperativa Viticoltori Friulani, è, come si è detto, immune da vizi e ben ancorato alle risultanze processuali, già compiutamente valutate da quel giudice. La conclusione non può che essere quella del 14 rigetto del ricorso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Rafaele Corona) (Dr. Olindo Schettino) копти IL CANCELLIERE IS Di Nuzzo Pranie Di Nusso DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 GIU. 2003 Oggi, IL CANCELLIERE AR Di ZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ді блого Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il.08:11:13.... al n 13 12721 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO 15