Sentenza 8 gennaio 2009
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La violazione del principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio, che non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2009, n. 9281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9281 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 08/01/2009
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 25
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 034002/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE IL N. IL 22/01/1961;
avverso SENTENZA del 01/07/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni di a.s.r. ai sensi dell'art. 521 c.p.p.;
udito il difensore, avv. Donini.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1 - PA LV ricorre contro sentenza della Corte di Venezia che, in riforma di sentenza del Tribunale di Verona, revoca misura di sicurezza di ricovero in casa di cura esclusa seminfermità, applicatagli in una con la condanna a m. 6 rec. per minaccia grave.
AR era stato imputato di tentato incendio di edificio nel quale era la sua abitazione, cospargendo oltre che se stesso la porta d'Ingresso ed il pavimento con circa quattro litri di benzina, evento non verificato per l'intervento di organi della P.G. ai quali, che alla fine lo traevano in arresto, minacciava di appiccare il fuoco. L'imputato aveva poi sostenuto che intendeva compiere solo un gesto dimostrativo, finalizzato a riprendere la convivenza con la seconda moglie, dalla quale si era da poco separato.
Il Tribunale lo ha condannato per minaccia grave in giudizio direttissimo, anche per la ripercussioni per la sicurezza di tutto lo stabile, che la realizzazione della condotta minacciata avrebbe cagionato, seppure escludendone intento univoco di incendio, ritenuto necessario per la ravvisabilità del tentativo di questo reato. La Corte di appello ha respinto la tesi difensiva, che non è ravvisarle la minaccia In quanto il male minacciato concerneva solo se stesso non anche gli agenti intervenuti.
Il ricorso denuncia violazione art. 612 c.p., perché la norma prevede la punizione di chi minaccia ad altri un ingiusto danno.
2 - Il ricorso è Infondato.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione del P.G. in questa sede, per inosservanza da parte del Tribunale della disposizione dell'art. 521 c.p.p., non può essere accolta, perché la nullità comminata dall'art. 522 c.p.p., comma 1 è per diritto vivente a regime intermedio, ed il vizio non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (cfr. da ultimo Cass., Sez. 5^, n. 44008/05, CED rv. 232805, conf. a Cass. n. 7957/97; 8639/99 e 14101/99). L'imputato non ha mai sollevato l'eccezione. Ma nel ricorso argomenta che non gli era contestata minaccia diretta o indiretta ad altri. Sennonché, all'evidenza, ha potuto difendersi compiutamente nel merito, sostenendo di aver minacciato in presenza dei pubblici ufficiali un male a se stesso, non ad altri, e di non avere intenzione d'incendio.
Ma, ferma la preclusione dell'eccezione procedurale, la giurisprudenza di questa Corte ritiene costantemente che la minaccia di autolesionismo, in presenza di pubblico ufficiale che si proponga di evitarla, implica per sè in via indiretta coazione del pubblico ufficiale, sicché integra gli estremi di reato (Cass., Sez. 6^, n. 95/98, rv. 211122, e v. già, idem, n. 902/79), sempre che sussista l'idoneità a coartare la libertà di azione dello stesso pubblico ufficiale (Cass. Sez. 6^, n. 7482/08, rv. 219014). Nella specie I Giudici di merito hanno ritenuto che il male minacciato non concerneva solo la persona dell'imputato ed indirettamente gli agenti intervenuti, ma l'incolumità pubblica esposta al pericolo d'incendio.
E, seppure è incensurabilmente esclusa la volontà incendiaria, già in quanto l'azione autolesionistica minacciata involgeva beni non solo propri, il reato non può escluso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009