Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/04/1999, n. 8639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8639 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.04.1999
1. Dott. Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Candela " N.842
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.2376/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ST Amedeo, n. 18.08.1944
avverso la sentenza emessa il giorno 28.10.1998 dalla Corte di appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Salice, che si riporta al ricorso. FATTO
Con sentenza del Pretore di Piacenza del 31.01.1997, confermata dalla sentenza emessa il giorno 28.10.1998 dalla Corte di appello di Bologna, ST Amedeo, imputato del reato di cui all'art. 353 c.p., per avere turbato la libertà dell'incanto relativo alla vendita immobiliare nei confronti di BA GI, con la richiesta di un donativo di L. 20.000.000, rivolta alle concorrenti BA LO e BA RA, per la propria astensione dal rialzo dell'offerta, fu ritenuto colpevole sotto il profilo che egli, mediante rialzi minacciati ed attuati per conto di NA PA al fine di estorcere denaro alle BA come prezzo del ritiro del NA dalla gara, avevano turbato la gara stessa, provocando un indebito aumento del prezzo finale di aggiudicazione.
Ricorre il ST, deducendo, in primo luogo, violazione degli artt. 516, 521 e 604 cpp., per la diversità fra il fatto contestato (richiesta di una somma di denaro per l'astensione dal rialzo dalle offerte) e quello (turbativa dell'incanto mediante minacce in concorso con il NA) per il quale è stata ravvisata la penale responsabilità, senza che sullo stesso si fosse instaurato un contraddittorio pieno ed efficace, in relazione anche alla mancata contestazione del reato al NA.
In secondo luogo deduce che la sua condotta non è idonea ad integrare il delitto ex art. 353 c.p., essendosi, nella specie, in presenza della prospettazione ed attuazione, attraverso le offerte al rialzo, dell'esercizio di un diritto in un rapporto paritario di libere determinazioni.
In terzo luogo rileva che, essendo egli imputato del delitto ex art. 353 cp. Commesso mediante richiesta di somma di denaro, la condotta in denegata ipotesi a lui attribuibile non rientra fra quelle tassativamente individuate dalla norma penale, in primis perché la proposta formulata non risulta accolta dalle destinatarie della medesima e, secondariamente, perché egli non aveva fatto pervenire presso la Cancelleria l'istanza di partecipazione all'asta. Col quarto motivo il ricorrente deduce che nessun danno può essere lamentato dalle parti civili, posto che, se esse sono state "vittime" dell'illecita condotta del prevenuto, avrebbero potuto, in quanto soggetti titolari di interessi protetti alla legittimità degli atti conseguenti all'incanto, far valere ex art. 617 cpc. La nullità degli stessi.
Col quinto ed ultimo motivo il ST lamenta che la pena inflitta appare ingiustificata, eccessiva e sproporzionata. DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto, invero, al primo motivo, attinente alla presunta violazione della correlazione fra accusa e sentenza, rilevasi che il vizio denunciato, in quanto idoneo in ipotesi ad integrare una nullità a regime intermedio (Cass. 15.07.1993 rv. 195068; 19.09.1995 rv. 202536) verificatasi in primo grado, non può essere fatto valere per la prima volta in questa sede ma doveva, a sensi dell'art. 180 cpp., essere dedotto fino alla deliberazione della sentenza di appello: il che non è avvenuto (inconferente essendo al riguardo l'eccezione di diversità del fatto formulata a p. 19 dei motivi di appello sotto il profilo - non della modificazione, fatta valere in questa sede, del fatto della richiesta di una somma di denaro per l'astensione dal rialzo dalle offerte con quello della turbativa dell'incanto mediante minacce in concorso con il NA, ma - della riconducibilità della fattispecie contestata alla figura delittuosa di cui all'art. 354 cp.). Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta prospettazione ed attuazione, attraverso le offerte al rialzo, dell'esercizio di un diritto in un rapporto paritario di libere determinazioni, rilevasi che lo stesso postula una situazione di fatto non conforme a quella ricostruita con logica motivazione in sede di merito: ove si è inequivocamente acclarato che il ST minacciò ed effettuò le offerte al rialzo per conto do NA PA, formalmente partecipante alla gara, al solo scopo (non conseguito) di ottenere denaro dalle sorelle BA in cambio del ritiro dall'asta, in tal modo determinando una reale turbativa della stessa, attraverso l'artificioso aumento del prezzo finale di aggiudicazione.
Quanto appena detto consente di respingere anche il terzo motivo di ricorso (secondo il quale la condotta, consistente nella richiesta di somma di denaro, in denegata ipotesi attribuibile al prevenuto, non rientra fra quelle tassativamente individuate dalla norma penale, in primis perché la proposta formulata non risulta accolta dalle destinatarie della medesima e, secondariamente, perché il ST non aveva fatto pervenire presso la Cancelleria l'istanza di partecipazione all'asta), posto che, da un lato, la condotta penalmente illecita ravvisata dai giudici di merito non è costituita, come si è più volte ricordato, dalle verbali minacce di strumentale rialzo, inframezzate da effettive offerte presentate, che altro non sono che un modo per ribadire e rafforzare, per acta concludentia, le minacce stesse e che, proseguite anche quando in gara erano rimaste le sole sorelle MB, di fatto hanno provocato la turbativa d'asta, e, dall'altro, il ST agiva, come pure si è ricordato, non in proprio ma per conto e d'accordo con il NA, formalmente iscritto alla gara.
Inconferenti sono poi i rilievi di cui al quarto motivo di ricorso, essendo evidente che la possibilità di far valere in sedi e modi diversi i vizi inerenti allo svolgimento della gara non esclude l'oggettività e l'illiceità del danno subito e la legittimità della scelta di una tutela risarcitoria sede penale. Del tutto generico è infine il motivo di ricorso inerente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999