Sentenza 20 gennaio 1998
Massime • 1
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari può adottare la declaratoria di determinate cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solamente con il rito tipico della fase in corso, che è quello camerale della udienza preliminare. (Conforme, Cass., sez. VI, sent. n. 254, c.c. 23 gennaio 1998, P.M. in proc. Riciputi ed altro, in corso di massimazione; Cass., sez. VI, sent. n. 94, P.M. in proc. Esposito ed altri, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/1998, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 10/11/1997
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Romano " N. 1562
3. " Giovanni Caso " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 4230/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL AT n. il 28.10.1962 avverso la sentenza 21.11.1996 della Corte di Appello di Potenza Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, dott. Francesco Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Gerace che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 21.11.1996 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza 25.1.1995 del Pretore della stessa città, in accoglimento dell'appello del P.M., dichiarava OL AT colpevole del reato di violenza o minaccia a p.u. e, concessegli le, attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata recidiva, lo condannava a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, applicata la continuazione con l'altro reato del quale già il Pretore lo aveva ritenuto responsabile.
Avverso detta sentenza il OL ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione, non essendo stati spiegati i motivi dell'affermazione di responsabilità in difetto dell'uso di violenza nei confronti dell'agente e della pronuncia da parte sua di frasi minacciose al suo indirizzo.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Prima di passare all'esame del reato contestato giova una ricognizione dei suoi connotati nel sistema dell'ordinamento penale. Gli elementi "violenza" e "minaccia" sono indicati nella legislazione penale come mezzi per commettere una pluralità di reati, talora come elementi costitutivi di essi (art. 336, 337, 609 bis, 610, 628, 629), tutt'altra come circostanza aggravante di autonome ipotesi di reato( art. 341, 385, 393 c.p.) Contrariamente ad ogni apparenza lessicale trattasi di un binomio inscindibile di una vera e propria endiadi, poiché in effetti non si tratta di concetti ontologicamente distinti e perciò scindibili ma di due diverse manifestazioni di uno stesso fenomeno:
la violenza intesa come elemento idoneo a coartare l'altrui volontà, elemento che può assumere la forma di violenza fisica o di violenza psichica (o morale).
In ordine alla varietà (persone offese, cose, terzi) che possono essere attinti dalla minaccia e cioè dalla prospettazione di un danno ingiusto, la giurisprudenza di legittimità ha talora affrontato la tematica afferente la prospettazione (non frequente ma neppure rara) di un danno riguardante la persona dello stesso minacciante.
Così la sentenza (Cass. 30.4.1979, Fusco, in Cass. Pen. 1981, 223) secondo cui "la violenza e la minaccia dell'agente è idonea ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale sia che si estrinsechi sulla cosa, sia che si estrinsechi nei confronti di persona diversa dal pubblico ufficiale, sia che si estrinsechi sulla persona dell'agente medesimo come mezzo diretto a coartare la volontà del pubblico ufficiale (nella specie il reato è stato ritenuto sussistente nel comportamento di un imputato che aveva minacciato di tagliarsi i polsi e di procurarsi gravi lesioni ove non fosse stato lasciato libero)".
Anche di recente il giudice di legittimità si è pronunziato al riguardo (Sez. VI - 31.8.1994 - in Mass. Uff. CED 1995, 199524), affermando che "Per la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) è necessario che la condotta costituisca un impedimento concreto per l'esercizio del pubblico ufficio, con sviamento delle finalità previste normativamente, ovvero di turbamento del buon andamento, frustando in particolare la continuità dell'attività della pubblica amministrazione. Alla luce di tale parametro, in cui compare l'offensività oggettiva della condotta criminosa, la violenza o la minaccia possono integrare detta condotta anche se esercitate su persona diversa dal pubblico ufficiale, potendo essere dirette anche su cose o sulla stessa persona dell'agente".
L'ammissione di tale ipotesi con le sentenze suddette e da parte della prevalente dottrina impone qualche riflessione per approfondire le sottostanti dinamiche psichiche al suddetto comportamento, i profili giuridici che da esso emergono ed il rilievo che assumono nel sistema.
L'affinità ontologica fra i reati di violenza a p. u. e resistenza a p. u. è stata da tempo colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato la distinzione fra i predetti (Sez. VI, 13.12.1975, rv. 131500) nel fatto che "Nel primo delitto la violenza o la minaccia precedono l'inizio dell'atto del pubblico ufficiale e sono compiute con lo scopo di opporsi ad esse;
nel secondo l'agente tende ad attuare lo stesso fine allorché l'atto sia già iniziato". Ciò rispecchia l'identità del dinamismo psichico dell'agente, la omogeneità dei fini che egli intende perseguire con la sua condotta sia nel reato di resistenza che nel reato di violenza (a p.u.).
In virtù di detto accostamento la giurisprudenza ha ritenuto anche quest'ultimo configurabile allorché la violenza sotto forma di intimidazione psichica abbia per oggetto la persona stessa dell'autore di essa.
Già con sentenze (Sez. VI, 25.1.1979, rv. 140908; Sez. I, 20.1.1987, rv. 174850) la S. C. affermava, con sostanziale identità di accenti, che "ad integrare il reato di cui all'art. 336 c.p. non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, od anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del soggetto passivo", compiendo poco dopo (Sez. I, 9.5.1987, rv. 175921) un ulteriore passo con l'affermare che "nella previsione dell'art. 336 c.p. la minaccia non necessariamente deve essere 'direttà potendo essere anche solo indiretta (minaccia di suicidio dell'agente al fine di contrastare la libertà di azione del pubblico ufficiale)".
Ad avviso del Collegio il requisito fondamentale che viene in considerazione è quello della "idoneità" della minaccia. Come osservato da autorevole dottrina in relazione alla disposizione della fattispecie di cui all'art. 612 c.p. "il termine minaccia esprime un concetto di valore: come elemento di tipicità la norma presuppone il requisito dell'idoneità che, in relazione alla ratio ed alla struttura della disposizione, si qualifica in funzione di una potenzialità intimidatoria della prospettazione, con una conseguente riduzione della possibilità di scarto tra conformità al tipo di offesa".
La idoneità della violenza o minaccia, come innanzi intese, ad intimidire ed a costringere, deve essere verificata in relazione alla singola fattispecie, non essendo il problema suscettibile di essere risolto in un modo generale ed astratto.
In essa, secondo la costante giurisprudenza della S.C., non occorre che la violenza o minaccia abbiano realizzato l'effetto voluto di impedire al p.u. di portare a termine il compimento dell'atto d'ufficio o di ottenerne un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero la omissione di un atto doveroso, ma è sufficiente che abbiano turbato la di lui attività.
Deve, quindi, i farsi riferimento all 'individuo medio della categoria sociale cui il soggetto offeso appartiene. L'indagine in concreto dovra' necessariamente svolgersi nell'ambito delle seguenti coordinate: coefficiente di gravità del male prospettato, apparenza di serietà ed eseguibilità della forma, del tempo, del luogo e delle modalità dell'azione, personalità del soggetto attivo e suoi eventuali precedenti penali, condizioni psicologiche del soggetto passivo.
La soluzione del problema postula l'accertamento dell'attitudine della prospettazione di un male diretto alla propria persona (ferite, mutilazioni o addirittura suicidio) a determinare un certo comportamento del p.u. o, quantomeno, ad influire sullo stesso, ingenerando una condizione di disagio.
La verifica suddetta della idoneità della violenza o minaccia, una volta che possa dirsi risolta in senso positivo l'indagine sulla serietà della minaccia almeno in ordine all'importanza del bene minacciato (vita o quantomeno incolumità) ed alla probabilità di esecuzione del fatto dannoso prospettato, trova il suo fulcro nella personalità del soggetto passivo (lo stato quale garante del corretto funzionamento della pubblica funzione e, in secondo luogo il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), cioè nella sua capacità (il riferimento riguarda ovviamente i soggetti passivi umani) di percepire la minaccia e di valutarne l'entità. Orbene deve concludersi che, per il non disprezzabile bagaglio culturale richiesto per accedere nei ranghi dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi, per la sensibilità acquisita con l'esperienza professionale, per la prudenza connessa alla consapevolezza di essere esposti a responsabilità morali e materiali, di talché l'atto prospettato assume il significato di un'implicita minaccia diretta di provvedimenti quanto meno disciplinari, per il senso critico, acuito dalla consuetudine di operare delle scelte, talora anche in angusti margini di tempo, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è particolarmente esposto a simili incidenti.
Pertanto egli non può restare indifferente alla minaccia di un detenuto, come nel caso di specie, di autolesionarsi con una lametta (minaccia subito dopo attuata con alcuni tagli all'avambraccio sinistro), qualora non fosse stato fatto uscire dalla sua cella. Deve, pertanto, sicuramente riconoscersi a siffatta minaccia la potenziale idoneità a coartare moralmente il p.u. e a condizionarne la libertà di agire nell'adempimento dei fini istituzionali. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
LA CORTE DI ON rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 1998