Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11064 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD ASSAZIONE Oggetto Incendio di cosa IONE TERZA CIVILE assicurata. Diritti del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: conduttore R.G.N. 15728/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente 17745/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 28670 Cron. Dott. Michele LO PIANO Consigliere 2850 Rep. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 26/02/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL SOLE 24 ORE SEN TENZA Richiesta copia stu dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 29 LUG. 2002 elettivamente domiciliata in ROMA D'NO DOMENICA, IL CANCELLIERE VIA MEDAGLIE D'ORO 93, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI MAGGIO, (Studio Legale Angelo Lovelli); €0,77 L.1500 difesa dall'avvocato EMIDIO TOMMASINI, con studio in 89122 REGGIO CALABRIA VIA VITTORIO VENETO, giusta delega in atti;
ricorrente F810842 -
contro
F810847 SS SPA;
- intimato 2002 e sul 2° ricorso n 17745/99 proposto da: 518 SS SPA, in persona del Presidente sig. Hans Bernhard Zloch, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 14, presso lo studio dell'avvocato BASILIO FORTI, che lo difende unitamente all'avvocato TITO BALLARINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
D'NO DOMENICA;
- intimato avversO la sentenza n. 151/98 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, emessa 1'1/10/1998, depositata il 24/10/98; RG. 52/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato BALLARINO VITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 21 maggio 1995 un violento incendio devastava i locali condotti in locazione da D'TI Domenica;
locali siti in Archi di Reggio Calabria e coperti da una polizza contro i danni da incendio. La D'TI, sulla base di un accertamento com- piuto da un collegio arbitrale, otteneva dal Presidente 2 del tribunale di Reggio Calabria un decreto ingiuntivo, che veniva opposto dall'assicuratrice SS Spa con atto di citazione del 3 gennaio 1986. Instauratosi il contraddittorio ed istruita la li- il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del te, 31 ottobre 1997 accoglieva parzialmente la domanda, escludendo dalla somma richiesta quella relativa ai lo- cali non di proprietà ma condotti in locazione. (V. am- plius in dispositivo). La decisione era appellata dalla danneggiata;
resi- steva l'assicuratrice. Con sentenza del 15 aprile 1999 la Corte di appello di Reggio Calabria così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla ri- fusione delle spese del grado (v. amplius in dispositi- vo). Per quanto qui ancora interessa la Corte calabrese precisava: a. che nella polizza era incluso anche il cd. rischio locativo;
b. che tuttavia la garanzia non era operante, sul rilevo che l'evento non era stato provocato dalla parte assicurata, ma, per dolo, da ignoti attentatori che avevano utilizzato un ordigno esplosivo;
C. che doveva ritenersi superata la presunzione 3 di cui all'art. 1588 cc. Contro la decisione ricorre l'assicurata deducendo unico ma articolato motivo di gravame;
resiste l'assicuratrice che propone ricorso incidentale sulla ridotta liquidazione delle spese in secondo grado. I ricorsi sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Entrambi i ricorsi non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso della parte assicurata. Deduce la difesa della D'TI l'error iuris per la violazione delle norme degli artt. 1588 (sulla per- dita e deterioramento della cosa, come fonte di respon- sabilità per il conduttore) e 1590 (cod. civ. sugli ob- blighi di restituzione della res locata da parte del conduttore). La tesi è che non essendo stata data la prova certa dell'attentato imputabile a terzi, i giudici del merito dovevano ritenere operante la garanzia del rischio as- sicurativo, essendosi verificate le due condizioni ri- chieste: il verificarsi del rischio dell'incendio e la responsabilità dell'evento in capo al conduttore. Responsabilità che per il conduttore, deve ritener- si presunta ai sensi del citato art. 1588. In senso contrario si osserva come la censura in 4 1 diritto presupponga una ricostruzione del fatto storico radicalmente diversa da quella ritenuta dai giudici del merito (ff. 10 e 11 della motivazione) sulla base delle investigazioni e della verifica dell'attentato, con va- lutazione in fatto, analitica e motivata, che si sot- trae alle censure di legittimità, anche sotto il profi- lo formale della dedotta violazione o falsa applicazio- ne di norme di diritto. La verifica dell'azione dolosa di terzi ha l'effetto giuridico (ff. 10) di rendere superata la presunzione di colpa di cui all'art. 1588 C.C. renden- do, purtroppo, inoperante la garanzia assicurativa. Il limite alla garanzia, rientra nella autonomia dei rapporti negoziali, e, data la natura e la ubica- zione dell'attività commerciale, rientrava nel prudente イ apprezzamento dell'assicurato richiedere una migliore ed esauriente definizione del rischio da assicurare. Non sussiste dunque alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate, per le ragioni anzidette. Parimenti deve rigettarsi il ricorso incidentale sulla ridotta liquidazione delle spese di secondo gra- do, non essendo la censura adeguatamente specificata, onde resta ferma la valutazione discrezionale data del- la Corte di appello. Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- 5 ti le spese di questo giudizio di cassazione.
P. Q. M.
riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Roma 26 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE и Зелић вец lim IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi,26.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 129.11 24,66 10ST 9,77 14 44232 6