CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 20606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20606 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE ZA SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20606 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in veste di giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NO OR NZ con la sentenza del 03/05/2010 del Tribunale di Vibo Valentia, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro il 16/04/2012 e passata in giudicato il 01/0772012. La decisione origina dal rilievo della mancata considerazione - in sede di giudizio di secondo grado - della sussistenza di una circostanza ostativa alla concessione del beneficio, ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen., rappresentata dalla sentenza emessa il 15/07/1985 (divenuta irrevocabile il 27/09/1985), ad opera della Corte di appello di Firenze, pronuncia a mezzo della quale era stata inflitta al NZ la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro cinquecentosedici//45 di multa, per i reati di detenzione e porto illegale di arma ed altri, commessi il 24/01/1985. A tale pena veniva applicato l'indulto, entro il limite di mesi undici di reclusione, come da provvedimento del Tribunale di Grosseto in data 06/02/1987; successivamente, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Grosseto del 14/04/2000, veniva concessa al condannato la riabilitazione. 2. Ricorre per cassazione NO OR NZ, a mezzo del difensore avv. Cosimo Albanese, deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168, comma 3 e 164, comma 4, cod. pen. 2.1. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo - in ipotesi difensiva - trattandosi di questione ormai coperta da giudicato, in quanto eventualmente deducibile soltanto attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ordinaria, per esser stata la precedente condanna, avente carattere ostativo, già nota al giudice di secondo grado. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità dell'ordinanza impugnata sarebbe riscontrabile nel dato dell'inesistenza - nel caso di specie - della causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ex art. 168, ultimo comma, cod. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen. Deduce il ricorrente, infatti, l'insussistenza - nel caso di specie - di alcuna delle ipotesi di revoca del beneficio enunciate dall'art. 168, comma 1, cod. pen. (commissione di ulteriore reato, entro i termini di sospensione;
condanna - entro 2 i suddetti termini - per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente concessa, superi i limiti di ammissibilità che sono propri dell'istituto), per non essere intervenuta alcuna condanna, entro i cinque anni successivi rispetto alla concessione del beneficio in parola. Assume, inoltre, la inapplicabilità anche del dettato dell'art. 168, comma 2, cod. pen., per non essere intervenuta alcuna condanna, nei cinque anni successivi rispetto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, in data 16/04/2012. Deduce, infine, l'improprietà del richiamo al disposto dell'art. 168, comma 4, cod. pen., che sarebbe volto - in via esclusiva - a stabilire un raccordo con il caso previsto dall'art. 164, comma 4, cod. pen. (ossia, al caso in cui un condannato abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena per la seconda volta). Deduce la difesa, quindi, come l'art. 168, comma 4, cod. pen., nel prevedere la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiami tutti i casi previsti dall'art. 164 cod. pen., ma esclusivamente il caso in cui un soggetto abbia fruito del benefici in una seconda occasione. Resterebbe escluso, pertanto, il caso del NZ (caso che si sostanzia nell'aver questi fruito della sospensione condizionale della pena, pur avendo riportato una precedente condanna ostativa a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione); tale ipotesi sarebbe riconducibile, infatti, entro l'alveo normativo dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità e sostenendo, quindi, esser consentita la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., al ricorrere di una causa ostativa nota al giudice d'appello, non investito di tempestiva impugnazione da parte del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema in diritto attiene, in primo luogo, alle conseguenze da riconnettere alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione (pur se in possesso di certificato penale aggiornato), nonché alla sussistenza o meno - al ricorrere di una omessa pronunzia, sul punto, in sede di cognizione - del potere di revoca in sede esecutiva. 3 7 3. Possono allora sul punto porsi i seguenti ancoraggi teorici: a) la giurisprudenza di legittimità, nel massimo consesso, ha stabilito che <<il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. presenza di cause ostative, a meno che tali non fossero documentalmente note al cognizione. tal fine acquisisce, per la doverosa verifica riguardo, fascicolo del giudizio>> (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Tale decisione costituisce applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale. In particolare, la ratio decidendi è orientata dalla constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio, in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non possa essere emendato in sede esecutiva, dovendo esso venir dedotto - dal soggetto interessato - mediante i mezzi di impugnazione consentiti;
b) l'errore di giudizio, in tema di applicazione della pena sospesa, dovuto alla esistenza in actis di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio. 4. Il punto nodale della questione concerne allora la possibilità che la causa ostativa, rientrante nell'alveo previsionale dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., possa determinare la revoca in sede esecutiva, pure nell'ipotesi in cui non sia stata rilevata in sede di cognizione, benché nota. A tale interrogativo deve darsi risposta negativa. In questo caso, si chiede invero al giudice dell'esecuzione di rimediare ad un errore commesso dal giudice della cognizione, al quale compete in prima battuta, il controllo in ordine alla eventuale sussistenza di cause ostative, rispetto alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. Ma dal momento che il giudice della cognizione ha ammesso il condannato alla fruizione del beneficio, questo non è revocabile in executivis, in carenza di impugnazione della sentenza ad opera del Pubblico ministero (si veda il dictum della sopra richiamata sentenza Longo). 5. L'art. 678 cod. proc. pen. prevede, infatti, un generale potere di revoca della sospensione condizionale in executivis, qualora analogo potere non sia stato esercitato dal giudice della cognizione, al momento della emissione di sentenza di condanna per altro reato. L'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen., poi, riserva al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la revoca del beneficio in argomento, ma soltanto nel caso in cui, testualmente, venga rilevata la 4 sussistenza delle condizioni dettate dall'art. 168, comma 3, cod. pen. Tale ultima norma concerne il caso di revoca cd. obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che ricorre allorquando il beneficio sia stato concesso in violazione del disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative. Non è invece richiamato, dall'art. 674 cod. proc. pen., il diverso caso della sussistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione, dunque della condizione ostativa alla concessione del beneficio cristallizzata nel testo dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen. La sussistenza di tale condizione ostativa, quindi, avrebbe dovuto esser rilevata in sede di giudizio di cognizione e soltanto in tale sede sarebbe stato consentito disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedente mente accordato. Analogo potere non è riservato, invece, al giudice dell'esecuzione. 6. La complessa materia, quindi, può essere sintetizzata quanto segue: • la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena - sia da parte del giudice della cognizione, sia da parte del giudice dell'esecuzione - non è possibile indistintamente, ossia tutte le volte in cui tale beneficio risulti esser stato concesso in maniera erronea;
• tale revoca è consentita, al contrario, in ipotesi tassativamente fissate dalla norma, ossia: a) nei casi espressamente previsti dall'art. 168 cod. pen., che contiene la "clausola di riserva" iscritta nell'incipit "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164" e che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, qualora - entro i termini stabiliti - il condannato: «1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Tale disposizione codicistica detta la disciplina della revoca del beneficio, che è automatica e consequenziale rispetto al fallimento della "prova di fiducia", precedentemente accordata al condannato attraverso la concessione della sospensione condizionale. Il primo comma della norma regolamenta, pertanto, i casi al ricorrere dei quali ha luogo la cd. revoca di diritto o necessitata, del beneficio. In entrambe le ipotesi ivi tipizzate [commissione di nuovi fatti o mancato adempimento, di cui al comma 1, n. 1); condanna inerente a fatti anteriormente commessi, di cui al comma 1, n. 2)], trattasi di provvedimento 5 dovuto, sarebbe a dire di revoca la cui operatività è, ex lege, immediatamente derivante dal verificarsi di tali fatti. Lo stesso articolo disciplina la revoca cd. discrezionale, o facoltativa, che può aversi in presenza di due situazioni fra loro difformi, ossia laddove intervenga una condanna — relativa a reato commesso in epoca precedente, rispetto alla fruizione del beneficio — a pena che, cumulata con quella già oggetto del beneficio, non superi le soglie di ammissibilità fissate dall'art. 163; ovvero in caso di condanna a pena derivante da delitto o contravvenzione, posto in essere in un momento posteriore, rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena (per maggior chiarezza: condanna scaturente da fatto commesso durante il tempo di svolgimento dell'esperimento sospensivo), allorquando le due pene, tra loro cumulate, non oltrepassino la soglia utile perché si possa essere ammessi al beneficio (si veda, sul punto, il dettato dell'art. 164, comma 4 cod. pen.). Si trovano qui regolamentati quei casi nei quali non interviene una revoca di diritto, bensì un provvedimento di natura discrezionale, atteso che la revoca del beneficio assume un mero connotato di facoltatività, per il giudice. L'art. 168, comma 3, cod. pen. stabilisce, infine, che il beneficio de quo vada revocato, nel caso in cui sia stato concesso in violazione dell'articolo 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative;
ciò anche se la sospensione sia intervenuta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen. b) nell'ipotesi specificamente tipizzata nell'art. 165 cod. pen. Trattasi del caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento di obblighi, che - entro il termine stabilito (sia esso coincidente con il passaggio in giudicato della pronuncia, ovvero collocato in un momento successivo) - non vengano rispettati dal soggetto beneficiario. In tale situazione, il mancato adempimento agli obblighi imposti, da parte del condannato, non potrà che comportare come conseguenza la decadenza dal beneficio;
c) al giudice dell'esecuzione è riservata la possibilità di surrogarsi al giudice della cognizione, così disponendo la revoca del beneficio a norma dell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen.; tale potere di surroga, però, può essere esercitato soltanto in presenza di una revoca del beneficio che rivesta un carattere obbligatorio e non quando si tratti, invece, di revoca facoltativa;
• inevitabile corollario di quanto precede è che - nel caso tipizzato dall'art. 168, comma 2, cod. pen. (ossia, di condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi il limite di ammissibilità dettato dall'art. 163 cod. pen.), il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio, laddove a tale revoca non abbia proceduto il giudice della cognizione;
6 • il giudice dell'esecuzione, pur potendo e dovendo astrattamente revocare il beneficio, non può procedervi allorquando ricorrano le condizioni previste dalla sentenza Longo delle Sezioni Unite, sopra citata, ossia se risulti provato che il giudice della cognizione abbia accordato il beneficio, nonostante fosse consapevole della sussistenza di cause ostative, con decisione poi non oggetto di impugnazione - nella fase della cognizione - ad opera della pubblica accusa;
• gli artt. 168, comma 3, cod. pen. e 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (entrambi introdotti dall'art. 1 legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), permettono la revoca della sospensione condizionale della pena al giudice dell'esecuzione, quando il beneficio risulti esser stato concesso in violazione della previsione ex art. 164, comma 4, cod. pen. (ossia: quando il beneficio sia stato concesso per la seconda volta, ad onta del superamento dei limiti imposti dall'art. 163 cod. pen., ovvero sia stato accordato per la terza volta). La ratio sottesa a tale espressa previsione è da rinvenire - ad avviso del Collegio - nel raccordo con la ulteriore previsione contenuta nel medesimo art. 168, comma 3, secondo periodo, cod. pen., laddove si trova il riferimento alla sentenza di applicazione di pena ex art. 168, comma 3, secondo periodo, cod. pen. Nel caso di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen, quindi, allorquando l'efficacia del patteggiamento sia stata subordinata - ad opera dell'interessato - alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il Pubblico ministero abbia prestato consenso, rispetto a tale domanda, è poi prevista l'inappellabilità della sentenza per il Pubblico ministero, proprio in ragione della positiva espressione del consenso suddetto (art. 448, comma 2, cod. proc. pen). È però anche prevista, come obbligatoria, la revoca del beneficio (si veda Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723, a mente della quale: «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma 3, cod. pen.; si veda anche Sez. 1, n. 43498 del 18/07/2013, Dell'Acqua, Rv. 256700, secondo la quale: «È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con 7 sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.). Anche in questo caso, tuttavia, vige la condizione posta dalle Sezioni Unite, nella succitata sentenza Longo. 7. Tali essendo i principi che disciplinano la materia, la conclusione alla quale addivenire, nel caso di specie, pare quasi obbligata. Si è in presenza, infatti, di un caso nel quale è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, da parte del giudice della cognizione, nonostante la sussistenza di una situazione riconducibile alla previsione dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.; in presenza di tale condizione ostativa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio, dal momento che tale potere non avrebbe avuto neppure il giudice della cognizione, non trattandosi di un caso riconducibile al dettato dell'art. 168 cod. pen. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 24 marzo 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 20606 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 24/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro - in veste di giudice dell'esecuzione - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a NO OR NZ con la sentenza del 03/05/2010 del Tribunale di Vibo Valentia, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro il 16/04/2012 e passata in giudicato il 01/0772012. La decisione origina dal rilievo della mancata considerazione - in sede di giudizio di secondo grado - della sussistenza di una circostanza ostativa alla concessione del beneficio, ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen., rappresentata dalla sentenza emessa il 15/07/1985 (divenuta irrevocabile il 27/09/1985), ad opera della Corte di appello di Firenze, pronuncia a mezzo della quale era stata inflitta al NZ la condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro cinquecentosedici//45 di multa, per i reati di detenzione e porto illegale di arma ed altri, commessi il 24/01/1985. A tale pena veniva applicato l'indulto, entro il limite di mesi undici di reclusione, come da provvedimento del Tribunale di Grosseto in data 06/02/1987; successivamente, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Grosseto del 14/04/2000, veniva concessa al condannato la riabilitazione. 2. Ricorre per cassazione NO OR NZ, a mezzo del difensore avv. Cosimo Albanese, deducendo un motivo unico di ricorso, che viene di seguito brevemente riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 168, comma 3 e 164, comma 4, cod. pen. 2.1. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo - in ipotesi difensiva - trattandosi di questione ormai coperta da giudicato, in quanto eventualmente deducibile soltanto attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione ordinaria, per esser stata la precedente condanna, avente carattere ostativo, già nota al giudice di secondo grado. 2.2. Ulteriore profilo di illegittimità dell'ordinanza impugnata sarebbe riscontrabile nel dato dell'inesistenza - nel caso di specie - della causa di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ex art. 168, ultimo comma, cod. pen., in relazione all'art. 164 cod. pen. Deduce il ricorrente, infatti, l'insussistenza - nel caso di specie - di alcuna delle ipotesi di revoca del beneficio enunciate dall'art. 168, comma 1, cod. pen. (commissione di ulteriore reato, entro i termini di sospensione;
condanna - entro 2 i suddetti termini - per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente concessa, superi i limiti di ammissibilità che sono propri dell'istituto), per non essere intervenuta alcuna condanna, entro i cinque anni successivi rispetto alla concessione del beneficio in parola. Assume, inoltre, la inapplicabilità anche del dettato dell'art. 168, comma 2, cod. pen., per non essere intervenuta alcuna condanna, nei cinque anni successivi rispetto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, in data 16/04/2012. Deduce, infine, l'improprietà del richiamo al disposto dell'art. 168, comma 4, cod. pen., che sarebbe volto - in via esclusiva - a stabilire un raccordo con il caso previsto dall'art. 164, comma 4, cod. pen. (ossia, al caso in cui un condannato abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena per la seconda volta). Deduce la difesa, quindi, come l'art. 168, comma 4, cod. pen., nel prevedere la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiami tutti i casi previsti dall'art. 164 cod. pen., ma esclusivamente il caso in cui un soggetto abbia fruito del benefici in una seconda occasione. Resterebbe escluso, pertanto, il caso del NZ (caso che si sostanzia nell'aver questi fruito della sospensione condizionale della pena, pur avendo riportato una precedente condanna ostativa a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione); tale ipotesi sarebbe riconducibile, infatti, entro l'alveo normativo dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità e sostenendo, quindi, esser consentita la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, concessa in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., al ricorrere di una causa ostativa nota al giudice d'appello, non investito di tempestiva impugnazione da parte del Pubblico ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il tema in diritto attiene, in primo luogo, alle conseguenze da riconnettere alla mancata revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione (pur se in possesso di certificato penale aggiornato), nonché alla sussistenza o meno - al ricorrere di una omessa pronunzia, sul punto, in sede di cognizione - del potere di revoca in sede esecutiva. 3 7 3. Possono allora sul punto porsi i seguenti ancoraggi teorici: a) la giurisprudenza di legittimità, nel massimo consesso, ha stabilito che <<il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. presenza di cause ostative, a meno che tali non fossero documentalmente note al cognizione. tal fine acquisisce, per la doverosa verifica riguardo, fascicolo del giudizio>> (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). Tale decisione costituisce applicazione di un principio generale dell'ordinamento, rappresentato dalla preclusione processuale. In particolare, la ratio decidendi è orientata dalla constatazione per cui l'errore di giudizio (applicazione del beneficio, in presenza di causa ostativa nota al giudice della cognizione) non possa essere emendato in sede esecutiva, dovendo esso venir dedotto - dal soggetto interessato - mediante i mezzi di impugnazione consentiti;
b) l'errore di giudizio, in tema di applicazione della pena sospesa, dovuto alla esistenza in actis di ragioni ostative, è pertanto attribuibile alla condotta del giudicante che ha concesso il beneficio. 4. Il punto nodale della questione concerne allora la possibilità che la causa ostativa, rientrante nell'alveo previsionale dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen., possa determinare la revoca in sede esecutiva, pure nell'ipotesi in cui non sia stata rilevata in sede di cognizione, benché nota. A tale interrogativo deve darsi risposta negativa. In questo caso, si chiede invero al giudice dell'esecuzione di rimediare ad un errore commesso dal giudice della cognizione, al quale compete in prima battuta, il controllo in ordine alla eventuale sussistenza di cause ostative, rispetto alla concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. Ma dal momento che il giudice della cognizione ha ammesso il condannato alla fruizione del beneficio, questo non è revocabile in executivis, in carenza di impugnazione della sentenza ad opera del Pubblico ministero (si veda il dictum della sopra richiamata sentenza Longo). 5. L'art. 678 cod. proc. pen. prevede, infatti, un generale potere di revoca della sospensione condizionale in executivis, qualora analogo potere non sia stato esercitato dal giudice della cognizione, al momento della emissione di sentenza di condanna per altro reato. L'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen., poi, riserva al giudice dell'esecuzione il potere di disporre la revoca del beneficio in argomento, ma soltanto nel caso in cui, testualmente, venga rilevata la 4 sussistenza delle condizioni dettate dall'art. 168, comma 3, cod. pen. Tale ultima norma concerne il caso di revoca cd. obbligatoria della sospensione condizionale della pena, che ricorre allorquando il beneficio sia stato concesso in violazione del disposto dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative. Non è invece richiamato, dall'art. 674 cod. proc. pen., il diverso caso della sussistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione, dunque della condizione ostativa alla concessione del beneficio cristallizzata nel testo dell'art. 164, comma 2, n. 1) cod. pen. La sussistenza di tale condizione ostativa, quindi, avrebbe dovuto esser rilevata in sede di giudizio di cognizione e soltanto in tale sede sarebbe stato consentito disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedente mente accordato. Analogo potere non è riservato, invece, al giudice dell'esecuzione. 6. La complessa materia, quindi, può essere sintetizzata quanto segue: • la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena - sia da parte del giudice della cognizione, sia da parte del giudice dell'esecuzione - non è possibile indistintamente, ossia tutte le volte in cui tale beneficio risulti esser stato concesso in maniera erronea;
• tale revoca è consentita, al contrario, in ipotesi tassativamente fissate dalla norma, ossia: a) nei casi espressamente previsti dall'art. 168 cod. pen., che contiene la "clausola di riserva" iscritta nell'incipit "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164" e che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, qualora - entro i termini stabiliti - il condannato: «1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163». Tale disposizione codicistica detta la disciplina della revoca del beneficio, che è automatica e consequenziale rispetto al fallimento della "prova di fiducia", precedentemente accordata al condannato attraverso la concessione della sospensione condizionale. Il primo comma della norma regolamenta, pertanto, i casi al ricorrere dei quali ha luogo la cd. revoca di diritto o necessitata, del beneficio. In entrambe le ipotesi ivi tipizzate [commissione di nuovi fatti o mancato adempimento, di cui al comma 1, n. 1); condanna inerente a fatti anteriormente commessi, di cui al comma 1, n. 2)], trattasi di provvedimento 5 dovuto, sarebbe a dire di revoca la cui operatività è, ex lege, immediatamente derivante dal verificarsi di tali fatti. Lo stesso articolo disciplina la revoca cd. discrezionale, o facoltativa, che può aversi in presenza di due situazioni fra loro difformi, ossia laddove intervenga una condanna — relativa a reato commesso in epoca precedente, rispetto alla fruizione del beneficio — a pena che, cumulata con quella già oggetto del beneficio, non superi le soglie di ammissibilità fissate dall'art. 163; ovvero in caso di condanna a pena derivante da delitto o contravvenzione, posto in essere in un momento posteriore, rispetto alla concessione della sospensione condizionale della pena (per maggior chiarezza: condanna scaturente da fatto commesso durante il tempo di svolgimento dell'esperimento sospensivo), allorquando le due pene, tra loro cumulate, non oltrepassino la soglia utile perché si possa essere ammessi al beneficio (si veda, sul punto, il dettato dell'art. 164, comma 4 cod. pen.). Si trovano qui regolamentati quei casi nei quali non interviene una revoca di diritto, bensì un provvedimento di natura discrezionale, atteso che la revoca del beneficio assume un mero connotato di facoltatività, per il giudice. L'art. 168, comma 3, cod. pen. stabilisce, infine, che il beneficio de quo vada revocato, nel caso in cui sia stato concesso in violazione dell'articolo 164, comma 4, cod. pen., in presenza di cause ostative;
ciò anche se la sospensione sia intervenuta ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen. b) nell'ipotesi specificamente tipizzata nell'art. 165 cod. pen. Trattasi del caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento di obblighi, che - entro il termine stabilito (sia esso coincidente con il passaggio in giudicato della pronuncia, ovvero collocato in un momento successivo) - non vengano rispettati dal soggetto beneficiario. In tale situazione, il mancato adempimento agli obblighi imposti, da parte del condannato, non potrà che comportare come conseguenza la decadenza dal beneficio;
c) al giudice dell'esecuzione è riservata la possibilità di surrogarsi al giudice della cognizione, così disponendo la revoca del beneficio a norma dell'art. 674, comma 1, cod. proc. pen.; tale potere di surroga, però, può essere esercitato soltanto in presenza di una revoca del beneficio che rivesta un carattere obbligatorio e non quando si tratti, invece, di revoca facoltativa;
• inevitabile corollario di quanto precede è che - nel caso tipizzato dall'art. 168, comma 2, cod. pen. (ossia, di condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi il limite di ammissibilità dettato dall'art. 163 cod. pen.), il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio, laddove a tale revoca non abbia proceduto il giudice della cognizione;
6 • il giudice dell'esecuzione, pur potendo e dovendo astrattamente revocare il beneficio, non può procedervi allorquando ricorrano le condizioni previste dalla sentenza Longo delle Sezioni Unite, sopra citata, ossia se risulti provato che il giudice della cognizione abbia accordato il beneficio, nonostante fosse consapevole della sussistenza di cause ostative, con decisione poi non oggetto di impugnazione - nella fase della cognizione - ad opera della pubblica accusa;
• gli artt. 168, comma 3, cod. pen. e 674, comma 1-bis cod. proc. pen. (entrambi introdotti dall'art. 1 legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), permettono la revoca della sospensione condizionale della pena al giudice dell'esecuzione, quando il beneficio risulti esser stato concesso in violazione della previsione ex art. 164, comma 4, cod. pen. (ossia: quando il beneficio sia stato concesso per la seconda volta, ad onta del superamento dei limiti imposti dall'art. 163 cod. pen., ovvero sia stato accordato per la terza volta). La ratio sottesa a tale espressa previsione è da rinvenire - ad avviso del Collegio - nel raccordo con la ulteriore previsione contenuta nel medesimo art. 168, comma 3, secondo periodo, cod. pen., laddove si trova il riferimento alla sentenza di applicazione di pena ex art. 168, comma 3, secondo periodo, cod. pen. Nel caso di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen, quindi, allorquando l'efficacia del patteggiamento sia stata subordinata - ad opera dell'interessato - alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed il Pubblico ministero abbia prestato consenso, rispetto a tale domanda, è poi prevista l'inappellabilità della sentenza per il Pubblico ministero, proprio in ragione della positiva espressione del consenso suddetto (art. 448, comma 2, cod. proc. pen). È però anche prevista, come obbligatoria, la revoca del beneficio (si veda Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022, Sotgiu, Rv. 283723, a mente della quale: «In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la concessione del beneficio della sospensione condizionale in presenza di cause ostative (nella specie, per averne l'imputato già fruito più di una volta), trattandosi di vizio che esula dalla nozione di pena illegale, in quanto non incide sul procedimento di computo della stessa, bensì sulla sua esecuzione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'inammissibilità non determina alcun vuoto di tutela, giacché il pubblico ministero, divenuta irrevocabile la sentenza, potrà adire il giudice dell'esecuzione al fine di ottenere la revoca del beneficio ex art. 168, comma 3, cod. pen.; si veda anche Sez. 1, n. 43498 del 18/07/2013, Dell'Acqua, Rv. 256700, secondo la quale: «È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con 7 sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all'art. 164, comma quarto, cod. pen.). Anche in questo caso, tuttavia, vige la condizione posta dalle Sezioni Unite, nella succitata sentenza Longo. 7. Tali essendo i principi che disciplinano la materia, la conclusione alla quale addivenire, nel caso di specie, pare quasi obbligata. Si è in presenza, infatti, di un caso nel quale è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, da parte del giudice della cognizione, nonostante la sussistenza di una situazione riconducibile alla previsione dell'art. 164, comma 2, n. 1), cod. pen.; in presenza di tale condizione ostativa, il giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio, dal momento che tale potere non avrebbe avuto neppure il giudice della cognizione, non trattandosi di un caso riconducibile al dettato dell'art. 168 cod. pen. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 24 marzo 2023.