Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 444 cod. pen. è norma penale in bianco, rivestita di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale, che possono essere emanate anche da autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate; dal carattere eccezionale e dall'efficacia temporanea di tali disposizioni consegue che la punibilità della condotta non dipende dal momento in cui viene emessa la decisione, ma dal momento in cui avviene l'accertamento, con esclusione dell'applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole. (Nel caso di specie, le disposizioni di un D.M. integratrici del precetto prevedevano il divieto di commercializzazione di carne di bovino adulto, in base ad accertamenti che avevano indicato come pericolose per la salute determinate condizioni di età dell'animale, legate a fatti contingenti; vincoli poi superati dal Regolamento comunitario n. 1974 del 2005).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2006, n. 19107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19107 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/05/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 640
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000627/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CL, N. IL 05/05/1949;
avverso SENTENZA del 22/04/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Giovanni Palombarini chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Rilevato che il difensore Avv. Rendina chiedeva l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli applicava la pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 80,00 di multa a OR UD su accordo della parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4, per il reato di cui all'art. 444 c.p., in relazione alla detenzione per il commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica, in particolare di carne bovina, in violazione del D.M. 27 marzo 2001 del Ministero della Sanità che aveva proibito la messa in vendita di bovini adulti di 12 mesi senza la preventiva asportazione della colonna vertebrale. Contro la decisione presentava ricorso l'imputato, da un lato, deducendo la mancanza di motivazione della decisione che non aveva indicato i motivi per cui non si poteva giungere all'emissione di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dall'altro, chiedendo l'applicazione della legge più favorevole al reo, in quanto la condotta contestata era stata depenalizzata ed era stata nuovamente consentita la vendita di carne di bovino adulto, non essendo più ritenuta un pericolo per la salute pubblica. In sede di udienza specificava che il generico riferimento a modifiche legislative doveva essere inteso con riguardo al Regolamento n. 1974/2005 della Commissione Europea col quale, al punto 10, si era previsto che l'obbligo della rimozione della colonna vertebrale nei bovini adulti doveva riguardare quelli con età superiore ai 24 mesi, con la conseguenza che il fatto contestato non era più reato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto la norma penale violata, l'art. 444 c.p., è una norma penale in bianco che viene rivestita di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale, costituite da disposizioni emanate anche da autorità amministrative o sopranazionali, e che nel caso di specie prevedono il divieto di commercializzazione di carne di bovino adulto, in base ad accertamenti scientifici che nei vari momenti storici indicano come pericolose per la salute determinate condizioni di età dell'animale, legate a fatti contingenti. Ne consegue che si tratta di norme aventi carattere eccezionale ed efficacia temporanea, per cui la punibilità della condotta non dipende dal momento in cui viene emessa la decisione ma dal momento in cui avviene l'accertamento, non potendo ad esse applicarsi l'art. 2 c.p., comma 2, e cioè la retroattività della legge più favorevole. (Per fattispecie analoghe Sez. 3^, 22 febbraio 2000 n. 3905, rv. 215952; Sez. 3^, 23 aprile 1986 n. 5231, rv. 173042).
In relazione al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la decisione ha ottemperato all'obbligo di motivazione richiesto dalla particolare scelta del rito.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2006