Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2025, n. 33787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33787 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente
Dott. Luca RAMACCI
Dott. Andrea GENTILI
Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella DI STASI
Consigliere
Dott. Lorenzo Antonio BUCCA
Consigliere
Dott. Giuseppe NOVIELLO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
33787-25
ACR
PUBBLICA UDIENZA del
14 maggio 2025
SENTENZAN. 790
REGISTRO GENERALE
n. 38390 del 2024
MI UE, nata a [...] il [...]; RC AN, nato a [...] il [...]; CU DO, nato in [...] il [...]; MA EL Jalal, nato ad [...] il [...]; RT CC, nato a [...] il [...]; IA TA, nata a [...] il [...]; RT IO, nato a [...] il [...]; ZE SS, nato a [...] il [...]; LZ RG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 5443 della Corte di appello di Roma del 9 maggio 2024;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale chiede che i ricorsi siano tutti dichiarati inammissibili;
sentiti, altresì, per i ricorrenti RT CC ed SS e IA TA, ed in sostituzione dell'avv. Marco GUBITOSA, del foro di Latina, relativamente alle posizioni di GL, UN ed AI, nonché, quanto alla posizione di RC AN, in sostituzione dell'avv.ssa Maria Teresa FIORE, del foro di Latina, l'avv.ssa Alessia VITA, del foro di Latina, e, per la posizione di TE, l'avv. Sandro MARCHESELLI, del foro di Latina, ed, infine, per OZ, l'avv.ssa TA GIANNINI, del foro di Roma, i quali hanno tutti insistito per l'accoglimento dei
ricorsi.
N
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma, in data 9 maggio 2024, ha riformato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Roma il precedente 9 giugno 2022, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di RT CC, IA TA, GL UE e di RC AN, riducendo nei loro confronti la pena inflitta a loro carico in esito al giudizio di primo grado, portandola, quanto a RT CC ad anni 9 e giorni 14 di reclusione, quanto a IA TA ad anni 4, mesi 7 e giorni 24 di reclusione, quanto a GL UE ad anni 4, mesi 10 e giorni 8 di reclusione, quanto a RC AN a anni 4, mesi 8 e giorni 14 di reclusione. La Corte capitolina ha, invece, di fatto confermato, con la sentenza dianzi citata, la decisione a suo tempo assunta quanto alle posizioni di: RT LA, già dichiarato responsabile di tre dei capi di imputazione, in ordine ai quali era stato condannato, ritenuta la continuazione fra i reati contestati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di anni 4 e di mesi 8 di reclusione;
TE EL Jalal, condannato in relazione a numerosi dei capi di imputazione a lui contestati, taluni dei quali riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, ritenuta la continuazione fra quelli e considerate le attenuanti generiche anche nel suo caso prevalenti, alla pena di anni 10 di reclusione;
UN DO, dichiarato responsabile di 7 dei reati a lui contestati - due dei quali sono stati oggetto di riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990 unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
AI RG, dichiarato responsabile di 13 dei capi di accusa a lui contestati, oggetto di riqualificazione nel senso del fatto di lieve entità per 4 di essi, ritenuta la continuazione fra gli stessi e concesse le attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione;
OZ SS, responsabile di 19 reati, 8 dei quali derubricati nella ipotesi di lieve entità, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche prevalenti, era stato condannato anche lui alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno interposto ricorso per cassazione tutti i prevenuti dianzi menzionati, anche coloro i quali avevano definito la loro posizione a seguito del cosiddetto concordato in appello;
in particolare, il GL ha lamentato il vizio di motivazione in relazione al
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giudizio espresso sulla congruità della pena irrogata;
il RC ha lamentato l'omessa motivazione sulla inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen.; il RT CC ha censurato l'avvenuta utilizzazione operata nel corso del giudizio di primo grado del materiale probatorio acquisito nel corso delle captazioni eseguite in fase di indagine, con un secondo motivo di doglianza si è doluto della qualificazione di talune condotte come integrative del reato di associazione per delinquere di cui all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990; infine, per questa schiera di impugnanti, la IA col suo motivo di ricorso ha riecheggiato i temi di impugnazione articolati dal RT CC con il secondo dei suoi motivi di ricorso.
Come detto hanno interposto ricorso per cassazione anche gli altri imputati che non avevano aderito ad alcun concordato in appello sulla pena.
In particolare: il UN ha articolato 2 motivi di ricorso;
il primo attiene alla mancata qualificazione della associazione per delinquere contestata come finalizzata alla commissione di fatti di lieve entità; il secondo motivo, avente ad oggetto la pena inflitta, pur contenuto nel ricorso redatto nell'interesse del UN è sviluppato, secondo la testuale redazione di esso, con riferimento alla posizione non del UN ma a quella del concorrente nel reato AI. La difesa di TE ha formulato 3 motivi di ricorso: il primo concerne la errata individuazione della sussistenza della associazione ex art. 74 del dPR n. 309 del 1990, laddove sarebbe stata ravvisabile, secondo la parte ricorrente, semplicemente una ipotesi di concorso di persone nel reato continuato;
il secondo motivo di impugnazione riguarda la erroneità della attribuzione al ricorrente del ruolo direttivo della associazione in questione a dispetto del fatto che, almeno ad un certo punto della attività del sodalizio egli era stato agevolmente sostituito da un altro sodale nei compiti sino ad allora da lui svolti;
infine con il terzo motivo di doglianza si lamenta la mancata qualificazione della associazione in discorso ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990.
RT LA ha affidato le proprie lagnanze a 2 motivi di impugnazione: il primo riguarda la utilizzabilità del materiale captativo acquisito nel corso delle indagini preliminari;
in particolare, si segnala che le captazioni sono state eseguite a carico di GL UE, il cui coinvolgimento nelle indagini è emerso solo in seguito ad informazioni confidenziali di fonte anonima pervenute alle forse dell'ordine; con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la valenza dimostrativa ai fini della
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sussistenza della associazione ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990 del materiale investigativo acquisito agli atti. Per ciò che concerne la posizione del OZ si rileva che questi ha affidato le proprie lagnanze a 5 motivi di censura;
con il primo di essi è contestata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui in essa è stata ritenuta sussistenza la associazione per delinquere e la stessa non è stata qualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, del DPR n. 309 del 1990; con un secondo motivo di impugnazione è stata contestata la partecipazione del OZ alla associazione de qua;
il successivo motivo attiene alla perplessità della motivazione della sentenza in ordine alla addebitabilità al prevenuto della responsabilità quanto ai reati fine a lui contestati, si sostiene, in particolare, che la sua presenza presso le due abitazioni ove si sarebbero verificate le condotte di spaccio o di ricezione dello stupefacente erano legate alla sua condizione di tossicodipendente acquirente di sostanze droganti;
ancora, il ricorrente ha lamentato che non tutte le imputazioni a lui contestate relative ai reati satelliti siano state derubricate, come invece era stato da lui sollecitato in sede di formulazione dei motivi di gravame, ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990; infine il ricorrente lamenta il fatto che per i reati satelliti, quale che fosse la gravità di ciascuno di essi, i giudici del merito hanno applicato per ognuno di questi, un identico aumento di pena. AI ha articolato due motivi di ricorso: il primo attiene alla esclusione della qualificazione della ipotesi associativa siccome finalizzata alla commissione di delitti di lieve entità; con il secondo motivo di impugnazione è stato lamentato il difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione e la violazione della regola del divieto di reformatio in pejus per avere la Corte di appello determinato l'aumento di pena per i singoli reati satelliti, pur pervenendo ad una pena identica rispetto a quella irrogata dal giudice di primo grado, nella misura di 40 giorni di pena per ciascuno degli illeciti per i quali è intervenuta la pronunzia di condanna, laddove, in primo grado, tale aumento era stato contenuto in un mese di reclusione per ogni reato commesso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Dei ricorsi proposti, sono risultati, peraltro solo in misura parziale, fondati solo quelli presentati dalle difese degli imputati OZ ed AI, in relazione alla posizione di questi, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata per quanto di ragione, come dianzi meglio precisato.
I ricorsi presentati dagli altri prevenuti, così come i ricorsi dei due predetti imputati in relazione agli aspetti estranei al trattamento sanzionatorio, debbono, invece, essere dichiarati tutti inammissibili. Esaminando prioritariamente le impugnazione presentate da quanti, si tratta di RT, RC, IA e GL, avevano proposto il "concordato sulla pena in appello", si rileva, brevemente, la evidente inammissibilità della medesime.
Va, infatti, osservato che tutti costoro avevano, in sede di formulazione del concordato, espressamente dichiarato di rinunziare ai motivi di appello diversi da quelli per i quali era stato raggiunto il concordato medesimo;
in relazione ai predetti ricorrenti ed ai motivi di gravame da costoro rinunziati, pertanto, la sentenza di primo grado deve intendersi oramai essere divenuta - a seguito dell'avvenuta rinunzia ai motivi di appello a suo tempo formulati definitiva e, pertanto, intangibile. Tutte le doglianze presentate dai citati ricorrenti, il cui contenuto è estraneo ai termini del concordato raggiunto di fronte alla Corte territoriale, devono essere, pertanto, dichiarate inammissibili. Venendo, a questo punto, ai restanti ricorsi si osserva, quanto al ricorso presentato da TE che il primo dei motivi di impugnazione formulati dalla difesa del predetto, afferente alla qualificazione in termini di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di droga dei fatti di cui al capo A) della contestazione, che la censura, avente un carattere prettamente valutativo, essendo, in sostanza, sollecitato a questa Corte un inammissibile riesame del materiale istruttorio già scrutinato dai giudici del merito, è chiaramente inammissibile;
il ricorrente, fra l'altro, lamenta una pretesa cattiva interpretazione del contenuto del ricorso formulato di fronte alla Corte di appello, senza in alcun modo fornire gli elementi conoscitivi atti a verificare se un tale fraintendimento ci sia stato o
meno.
Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante la correttezza o meno della attribuzione al TE della qualifica di "organizzatore" nell'ambito della predetta associazione, attribuzione che il ricorrente contesta in ragione della circostanza che lo stesso sarebbe stato facilmente sostituito da altro associato, cosa che egli ritiene incompatibile con la qualifica a lui assegnata, osserva il Collegio, ribadita la nozione di "organizzatore" nell'ambito di una associazione a delinquere come quella di colui che coordina l'attività degli
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associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 7 luglio 2020, n. 20098, rv 279476) o funzionale, si osserva, per un lato che al TE sono attribuiti compiti di coordinamento sia della attività dei corrieri che del venditori dello stupefacente facenti capi ad una delle "sedi operative" della associazione, sia la tenuta e della distribuzione di taluni degli strumenti destinati all'attività delittuosa (in particolare i telefono cellulari) che, infine la gestione della contabilità della associazione, compiti indubbiamente rientranti nell'ambito, per come dianzi delineato, della assicurazione della funzionalità del sodalizio criminoso e, pertanto, spettanti a chi sia di questo un "organizzatore"; quanto alla circostanza che il TE sia stato, ad un certo punto della vita associativa, sostituito da altri nelle sue competenze, è fattore che, indubbiamente, non vale ad escludere la rilevanza delle sue precedenti attribuzioni, essendo, come segnalato anche dalla Corte di appello, di comune esperienza il fatto che, anche soggetti svolgenti funzioni apicali in organismi assai più articolatamente strutturati rispetto alla associazione per delinquere di cui si tratta, laddove sia venuto meno il rapporto fiduciario con la base associativa, possano essere anche repentinamente liquidati e sostituiti con altre persone. Con riferimento, infine, al terzo motivo di doglianza, concernente la esclusione della possibilità di sussumere la associazione della quale faceva parte, con la predetta qualifica, il TE nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del DPR n. 309 del 1990, cioè un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti caratterizzati dalla lieve entità, ricordato che una tale collocazione è riservata alle sole ipotesi in cui sia lo stesso programma associativo a prevedere la perpetrazione in termini di esclusività di tale genere di reati e che, nel concreto, l'attività della associazione abbia determinato solo il compimento di tali tipologie di reati (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 gennaio 2020, n. 16 gennaio 2020, n. 1642, rv 278098), osserva il Collegio, quanto alla presente fattispecie, che plurimi sono gli indici organizzativi posti in luce dalla Corte territoriale che legittimano l'affermazione che nei programmi associativi non vi era la mera commissione di fatti qualificabili nell'ambito delittuoso di cui al comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990.
Va, peraltro, considerato che la qualificazione giuridica da ultimo evocata, cioè quella descritta dall'art. 73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990,
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non è ricavabile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal solo dato ponderale della sostanza nella singola occasione trattata, ma va desunta da una valutazione complessiva del fatto operata in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 18 dicembre 2023, n. 50257, rv 285706). potendo essa essere esclusa in relazione proprio alla possibilità di attribuire ad un'associazione ex art. 74 del DPR n. 309 del 1990 la caratteristica di essere dedita solo alla commissione di reali di lieve entità laddove il dato quantitativo relativo agli approvvigionamenti di sostanza stupefacente realizzati dal gruppo, ovvero il dato organizzativo desumibile dalla strutturazione del gruppo stesso, quale ricavabile dalla disponibilità di mezzi materiali e personali, operino quale indice della finalizzazione degli stessi alla commissione di fatti non riconducibili allo spaccio di lieve entità (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2022, n. 476, rv 282704). Nella occasione la Corte capitolina ha evidenziato il fatto che il Gruppo del quale faceva parte il TE era dotato di un'articolata base operativa, di numerosi strumenti utilizzati per la realizzazione degli illeciti, di una folta base personale, in parte dedita esclusivamente a tale attività e di ampi mezzi economici che le consentivano approvvigionamenti costanti e cospicui (come segnalato nella sentenza impugnata), fattori tutti questi ragionevolmente e plausibilmente valorizzati in sede di merito, onde escludere la programmazione solo di delitti caratterizzati dalla minima offensività. Passando alla impugnazione di RT IO, si osserva, quanto al primo motivo di ricorso, afferente alla pretesa inutilizzabilità del materiale probatorio frutto della attività captativa in quanto questa è stata originata dalla esistenza di elementi indizianti a carico della imputata GL UE rivenienti da fonte confidenziale rimasta anonima, e come tale non idonea a fornire validi elementi di indagine, che lo stesso è privo di pregio;
come, infatti, questa Corte ha ricordato, le informazioni apprese da fonte confidenziale rimasta anonima non sono utilizzabili, neppure unitamente ad altri elementi, al fine di ritenere la sussistenza dei gravi indizi di reato che, in tema di intercettazioni, consentono l'impiego di tale mezzo di ricerca della prova, ma possono essere utilizzate al diverso fine di individuare il collegamento tra il soggetto da intercettare ed una data utenza telefonica, avendo anche precisato la Corte che il vizio della inutilizzabilità della prova deve intendersi circoscritto alla singola prova illegittimamente acquisita, non comunicandosi esso alle prove conseguenti, ove non autonomamente viziate
(Corte di cassazione, Sezione VI penale, 12 giugno 2020, n. 18125, rv 279555-03). Come segnalato nella sentenza già a seguito dell'esame dei tabulati relativi ai contatti telefonici intrattenuta da tale IL EO, persona legata all'ambiente di via Vanzina, erano emersi elementi che avevano evidenziato numerosi contatti fra questo ed una utenza riferibile alla GL;
tale dato, per come segnala la Corte di appello, anche a prescindere dalla esistenza della fonte anonima, ha comportato l'avvenuta attenzione da parte delle forze dell'ordine attorno alla figure della GL, di tal che, quanto meno a decorrere dal 27 ottobre del 2018, data in cui la stessa è stata ripresa con sistemi di monitoraggio cinematografico entrare nei locali di via Vanzina, l'avvenuto addensarsi degli elementi indizianti a carico di quella ha, in ogni caso, legittimato l'adozione del mezzo di indagine captativo, e, pertanto, quale che possa essere stato il regime degli elementi di prova precedentemente acquisiti, la utilizzabilità di quelli successivi alla data dianzi indicata, confortata dal regime di non comunicabilità della inutilizzabilità degli atti di indagine, risulta indiscussa e tramite gli stessi è stato possibile verificare la fondatezza delle ipotesi accusatorie mosse, fra l'altro, anche a carico del RT. Il secondo dei motivi di ricorso da questo articolati, riguardante la sussistenza, sulla base dei dati acquisiti agli atti, degli elementi sufficienti per la affermazione della esistenza della associazione per delinquere, ha un chiaro contenuto rivalutativo, come tale inibito al giudizio di questa Corte, in quanto volto a rimettere in discussione, senza che ne siano stati rilevati profili di manifesta illogicità, le conclusioni tratte dai giudici del merito dall'esame del materiale probatorio acquisito agli atti.
Si tratta, pertanto, non diversamente da quanto riferibile al primo dei motivi illustrati, di doglianze in questa sede inammissibili.
In relazione alla impugnazione presentata dalla difesa dell'imputato UN va detto, in relazione al primo dei motivi lamentati che esso, concernendo la qualificazione della associazione oggetto di contestazione non ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, che per esso valgono i rilievi già formulati in ordine all'analogo motivo di impugnazione presentato da TE che qui si intendono integralmente ribaditi;
il secondo motivo di impugnazione, riguardante la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, rimanda, pur trattandosi di ricorso redatto nell'interesse del UN, ripetutamente alla posizione dell'AI; tale circostanza indirizza il destino
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anche di questo secondo motivo di ricorso verso una inevitabile inammissibilità. Procedendo nell'esame delle singole impugnazioni, ed accedendo, pertanto, a quella di OZ SS, se ne deve rilevare la, peraltro solo parziale, fondatezza;
ciò non in relazione al primo motivo di impugnazione, riguardante la attribuzione alla associazione per delinquere della quale egli era partecipe, della caratteristica di cui al comma 6 dell'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, qualificazione da escludere in funzione degli argomenti già illustrati quanto alla posizione del TE e richiamati quanto a quella del UN;
anche il secondo ed motivo di impugnazione, riguardanti rispettivamente gli elementi dimostrativi della adesione del ricorrente alla associazione di cui sopra e la sua partecipazione ai reati fine a lui contestati sono inammissibili;
con essi, infatti, si lamenta l'avvenuta valorizzazione da parte dei giudici del merito di un dato di fatto, la non breve permanenza del ricorrente all'interno delle sedi operative della associazione, tale da essere compatibile non tanto con l'esigenza dichiarata del prevenuto rifornirsi di droga per la propria necessità, quanto di partecipare, sia pure in forma marginale, alla vita associativa;
d'altra parte questa Corte ha in più occasioni osservato che il soggetto che, consapevole della esistenza della associazione, si presti ad essere un abituale acquirente, per la successiva cessione, dello stupefacente, o di parte di esso, da quella movimentato, in quanto in tale modo cooperante ai fini del conseguimento degli scopi sociali, deve essere ritenuto uno dei partecipanti all'associazione per delinquere (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 gennaio 2016, n. 564, rv 265763). Il ricorrente, quindi, censura il fatto che talune delle imputazioni relative ai reati fine a lui contestati non siano state derubricate quali violazioni dell'art. 73 comma 5, del DPR n. 309 del 1990; egli si riferisce, specificamente, alle condotte di cui al capi G), L), N), O), I), Z), A1), K1), L1) ed M1); si tratta di motivo del tutto generico che non esamina singolarmente le diverse ipotesi di reato contestate e non si dà assolutamente carico di verificare se le stesse, inserite in una assai articolata e complessa vicenda criminosa, possano attingere quel livello di minima offensività che caratterizza l'ipotesi delittuosa genericamente rivendicata. Fondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione, avente ad oggetto la determinazione della pena.
Osserva, in primo luogo, il Collegio che, pur avendo il Tribunale operato la derubricazione di taluno dei reati contestati al prevenuto ai sensi dell'art.
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73, comma 5, del DPR n. 309 del 1990 (ipotesi delittuosa, si ricorda, ora autonoma e non più attenuata rispetto a quella prevista dal comma 1 della medesima disposizione di legge;
in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 21 luglio 2017, n. 36078, rv 270806), gli aumenti di pena applicati stante la ritenuta continuazione fra reato associativo e reati satelliti sono stati i medesimi, pur a fronte della diversa tipologia dei reati contestati;
di tale scelta il ricorrente si era doluto in sede di gravame ma in relazione a tale motivo di impugnazione la Corte di appello che sul punto ha, apparentemente confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado (nel senso che ha lasciato invariata la sanzione inflitta al OZ) sebbene abbia modificato il meccanismo applicativa di essa (correttamente computando la riduzione per il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla pena base e non su quella risultante dal già avvenuto aumento ex art. 81 cpv cod. pen. nulla ha risposto;
va peraltro segnalato che nel determinare gli aumenti di pena per effetto della continuazione la Corte di appello ha, singolarmente, indicato la pena complessiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione, precisando che essa era il frutto della sommatoria della pena inflitta in aumento rispetto alla pena base per ciascuno del 18 reati satelliti nella misura di "26.6 giorni (scilicet: di reclusione) per ciascuno dei 18 reati fine"; ma così operando, osserva il Collegio, non solo ha immotivatamente reiterato la scelta di considerare nello stesso modo reati aventi una diversa oggettività giuridica, ma ha, altresi, illegalmente applicato una pena detentiva non per giorno intero ma per una frazione di esso, in ciò contravvenendo alla espressa previsione di cui all'art. 134, comma 2, cod. pen. (per una applicazione, invero assai infrequente, di tale disposizione, si veda: Corte di cassazione, Sezione I penale, 28 febbraio 1998, n. 354, rv 209852). Nei limiti dianzi indicati, essendo invece per il resto inammissibile la impugnazione proposta, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Esaminando, infine, il ricorso di AI, va rilevata anche per questo la solo parziale fondatezza.
Con riferimento al primo motivo nuovamente rivolto a censurare la mancata qualificazione del reato associativo come finalizzato alla commissione di reati di lieve entità, si rimanda, ancora una volta, a quanto già rilevato per escludere la fondatezza di analogo motivo di impugnazione proposto da altri ricorrenti.
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Fondato è, invece, il successivo motivo di doglianza;
esso è articolato, non diversamente da quanto già illustrato relativamente al ricorso di OZ, con riferimento alla pena inflitti a titolo di continuazione per l'avvenuta commissione da parte del prevenuto del reati satellite;
lamenta il ricorrente che in primo grado per questi il Tribunale aveva inflitto la pena di 1 mese di reclusione mentre la Corte di appello ha, per i ciascuno dei medesimi, inflitto la pena di 40 giorni di reclusione, in tale modo violando, ad avviso del ricorrente, la regola del divieto di reformatio in pejus. Effettivamente, l'esame della porzione di motivazione della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Roma relativa alla irrogazione della sanzione in danno dell'AI consente di rilevare che in tale occasione il giudicante ha inteso aumentare, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen., la pena inflitta all'AI per ciascuno dei 12 reati satelliti a lui contestati (anche in questo caso senza distinguere in base alla tipologia di reato commesso sebbene in taluni casi il reato fosse stato ritenuto rientrare nelle ipotesi del fatto di lieve entità mentre in altre ipotesi era stata contestata la violazione del comma 1 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990) nella misura di 1 mese di reclusione (tale pena, sommata a quella autonomamente prevista per il reato più grave, l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, è poi stata ridotta con procedura discutibile, in quanto la diminuzione andava operata sulla pena per il reato più grave, dovendo applicarsi solo in un secondo momento gli aumenti legati alla ritenuta continuazione per effetto della ritenute circostanze attenuanti generiche); in sede di gravame, la Corte di appello, che ha calcolato correttamente la diminuzione per le attenuanti generiche sulla pena per il reato più grave, ha ritenuto di indicare l'aumento per ciascuno dei reati satellite in giorni 40 di reclusione. E' ben vero che in tale modo la pena finale è stata indicata nella stessa misura originariamente prevista dal Tribunale che era giunto a tale risultato abbattendo erroneamente di un terzo ex art. 62-bis cod. pen. anche gli aumenti previsti ex art. 81 cpv cod. pen. ma ciò è stato determinato solo attraverso la elevazione dell'aumento di pena previsto per la ritenuta continuazione da 1 mese di reclusione per ciascun reato satellite a 40 giorni di reclusione.
In tale modo si è proceduto, in sostanza ad una forma di reformatio in pejus della sentenza di primo grado, posto che ritiene il Collegio di aderire all'orientamento giurisprudenziale che vede violata la disposizione di cui
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all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non solo quando, in assenza di impugnazione da parte del Pm, la pena finale irrogata in grado di appello sia deteriore rispetto a quella indicata dal giudice di primo grado (in tale senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 14 maggio 2020, n. 15130, rv 279086), ma anche nelle ipotesi in cul, a parità di pena in concreto, siano modificati in senso peggiorativo, taluni dei singoli elementi determinanti il complessivo ammontare del trattamento sanzionatorio (in tale senso si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 aprile 2023, n. 17585, rv 284531; Corte di cassazione, Sezione II penale, 22 maggio 2023, n. 22032, rv 284638; Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 settembre 2017, n. 41933, rv 271182), atteso che una diversa indicazione ermeneutica rischierebbe di rendere meramente virtuale la modifica migliorativa del trattamento sanzionatorio necessariamente (salvo il caso in cui la pena sia stata già irrogata nella misura minima possibile) derivante dall'avvenuto accoglimento della impugnazione presentata dall'imputato in punto di pena. Entro il confine dianzi delineato, pertanto, anche l'impugnazione dell'AI da accolta e la sentenza emessa a carico di questo va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, mentre per il resto anche il ricorso da costui presentato va dichiarata inammissibile. Conclusivamente vanno accolti, nei limiti dianzi illustrati, i ricorsi presentato da OZ ed AI, e la sentenza emessa a carico dei medesimi va annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio da infligger agli stessi, mentre vanno dichiarati inammissibili, oltre i ricorsi del predetti nella parte esulante rispetto al trattamento sanzionatorio relativo ai reati satelliti da loro commessi, restanti ricorsi ed i ricorrenti GL, TE, RT LA, RT CC, UN, RC e IA vanno condannati, visto l'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AI RG e OZ SS limitatamente alla quantificazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti.
AV
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Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso in Roma, il 14 maggio 2025
Il Consigliere estensore
(Andrea GENTILI) Anda fulti
Il Presidente
(Luca RAMACCI) far
Deposituta in Cancelleria
Oggi.
15 OTT. 2025
IL FUNZIONARIO RI LU
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