Sentenza 28 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2002, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2002 |
Testo completo
+ IN NOME D0 0989 /02 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE مسماه Frattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente R.G.N. 1125/98 1973/98Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. 2594 Dott. Giuliano LUCENTINI Rep. 272 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO Ud.16/05/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 per diritti NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI con sede in Roma, in 1128 GEM, 2002- IL CANCELLIERE nome eper conto del FGVS quale concessionaria del portafoglio della S.I.D.A. SpA di Ass.ni.in 1.c.a., in Proc. Spec. Beniamino Tortora,persona del ER elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato LONGO ETTORE, che la difende, giusta delega in atti;
DH676671 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIElegole elettivamente domiciliato in ROMADE FEBBO ANTONIO, Richiesta copia studio dal Sig. LONGO 2001 VIA DEGLI SCIPIONI 268\A, presso lo studio per diritti € 6,20+3 939 dell'avvocato BATTISTA DOMENICO, difeso dall'Avvocato il 30-4-02 IL CANCELLIERE -1- COCCIOLI ALBERTTO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ER ....... GARGANO GIUSEPPE, SIDA SPA IN L.C.A; - intimati sul 2° ricorso n° 01973/98 proposto da: GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA GARGANO VIA G ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato LAIS FABIO, che lo difende unitamente all'avvocato CAMPAGNA DI ADELFIA NC PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NUOVA TIRRENA SPA, SIMA SPA IN LCA;
ER - intimati avverso la sentenza n. 859/97 della Corte d'Appello di BARI, TERZA SEZIONE CIVILE emessa il 9/07/1997, depositata il 19/09/97; RG.865/1995, ER udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ETTORE LONGO;
ER udito l'Avvocato FABIO LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso in -2- via principale integrazione del contraddittorio;
nel merito: rigetto ricorso principale ed assorbito ricorso incidentale condizionato. r " H -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 30 ottobre 1984, NT De BO, mentre era alla guida della propria vettura, entrava in collisione con altra vettura condotta da NC GA, che percorreva contromano>>> la corsia ove transitava il primo. Ildella superstrada GA decedeva e il De BO riportava lesioni personali. NT De BO conveniva innanzi al Tribunale di RI la Compagnia di Assicurazioni SIDA S.p.a. nonché MA EN LI, ved. GA e US GA, quali eredi di NC GA. Si costituiva la SIDA S.p.a. che, senza contestare la responsabilità nella causazione dell'incidente, offriva, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di lire 25.000.000 al netto di quella già corrisposta, pari a lire 15.000.000 per le lesioni personali subite dal De BO e a lire 9.000.000 per i danni all'autovettura. Si costituivano anche gli eredi del GA, deducendo l'esistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'incidente e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del De BO e della sua società assicuratrice. Per quanto interessa in questa sede, il processo era interrotto per essere intervenuta la 3 r coatta amministrativa della SIDA liquidazione processo, riassunto dal De BO, S.p.a. Nel volontariamente la NU EN interveniva S.p.a., quale impresa cessionaria obbligata in nome e per conto dell'INA, Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il Tribunale, con sentenza del 24 marzo 1995, condannava la NU EN e NC LI (errando nel nome, come successivamente rilevato nella sentenza d'appello, che precisava trattarsi degli eredi di NC GA), in solido tra loro, a pagare al De BO la somma di lire 74.245.063, già rivalutata, con interessi legali dal fatto. Avverso questa Sentenza proponeva appello la NU EN S.p.a., nella qualità, chiedendo di essere dichiarata estranea all'esecuzione del giudicato di condanna e concludendo, comunque, per la riforma della sentenza impugnata, con la riduzione delle pretese dell'attore. Il De BO si costituiva in giudizio, contestando il fondamento dell'impugnazione e proponendo, a sua volta, appello incidentale. Chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di US GA e la sua condanna, in solido con la NU EN S.p.a., al 4 r risarcimento dei danni, previa detrazione della somma di lire 15.000.000, versata a titolo di acconto. Si costituiva anche US GA che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado del De BOin ordine alla corresponsabilità nella causazione dell'incidente e proponeva appello incidentale finalizzato alla riduzione stabilito nella del quantum del risarcimento sentenza di primo grado. La Corte d'appello, con sentenza del 19 settembre 1997, accoglieva per quanto di ragione gli appelli principale e incidentale e, per condannava la NU EN S.p.a., l'effetto: nella qualità, e US GA, in solido tra loro, al pagamento in favore di NT De BO della somma di lire 90.760.000, con rivalutazione e interessi, nonché del 50% delle spese processuali, compensando la quota residua. Avverso questa sentenza la NU EN, in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, propone ricorso per cassazione NT De BO eaffidato a tre motivi. US GA resistono con controricorso. Il GA propone, a sua volta, ricorso incidentale. Il De BO e il GA hanno presentato memoria. All'udienza del 18 ottobre 2000 veniva disposta 5 r l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario della SIDA S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa. Integrato il contraddittorio, Il commissario della società in amministrativa non ha svolto liquidazione coatta difese. Il GA ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi principale e incidentale sono stati riuntii con l'ordinanza resa all'udienza del 18 ottobre 2000. 2. Con carattere di pregiudizialità va esaminata l'eccezione proposta dal controricorrente De BO di nullità della procura rilasciata al difensore dalla NU EN S.p.a. Secondo quanto dedotto, la procura sarebbe nulla poiché non si riferiva, per le espressioni usate, al solo giudizio di cassazione, ma ad «ogni fase e grado successivi». L'eccezione è infondata. Sembra sufficiente Osservare che per la sussistenza del requisito di specialità della procura per ricorrere per cassazione previsto dall'art. 365 cod. proc. civ. il richiamo al ! presente giudizio>>, contenuto nel mandato a margine del ricorso, è sufficiente per attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il 6 giudizio di legittimità, a nulla rilevando in contrario l'aggiunta delle parole e in ogni fase e grado successivi>> trattandosi di espressione che non elimina il necessario collegamento tra la procura ed il ricorso per cassazione (v. per es. Cass. 19 gennaio 1999, n. 463; Cass. 9 ottobre 1998, n. 10033).
3. Sempre con carattere di pregiudizialità, si Osserva che il giudizio d'appello si è svolto esclusivamente nei confronti di NT De BO e di US GA e non anche nei confronti del commissario liquidatore della S.I.D.A. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, che rivestiva, ai sensi degli artt. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e 4 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, conv. nella legge 24 novembre 1978, necessaria, alla n. 738, la qualità di parte contraddittorio quale, di conseguenza il processuale avrebbe dovuto essere esteso (in termini: Cass. 21 dicembre 1998, n. 12764, in part. in motivazione;
V. pure Cass. 25 novembre 1998, n. 11966; 11 agosto 1988, n. 4925). In quanto pronunziata a contraddittorio non integro, la sentenza impugnata risulta affetta da nullità insanabile e va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di RI , che 7 r provvederà all'integrazione del contraddittorio а norma dell'art. 331 c.p.c. ed anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
pronunziando sui ricorsi riuniti, La Corte, dichiara la nullità della sentenza d'appello impugnata;
cassa e rinvia anche per le spese del 1097 129,11 giudizio di cassazione ad altra sezione della 456T 20,66 Corte d'appello di RI. TOT. 149,77 Così deciso nella camera di consiglio della terza 12,00 sezione civile della Corte di cassazione il 16 8065 7 maggio 2001. 7 . 1 IL PRESIDENTE IL RELATORE EST. 6 مهلال 1 Niñonis Duva Depositata in Cancelleria IL CANCELLERE C1 28.1.08 Gina Casoli oggi, in IL CANCELLIEREC1 Gina Gasoll AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Z ດRegistro .D.I.C. 2001 Serie 4 al n Z enate €161.7.7 O CENTOSEESANTUNG, 178 p. Origente A dvi (Oct.ssa Mana GrA PPO) Responsabile Sen ludiziari (Dr. M. RAC INI) 8