Sentenza 7 agosto 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la competenza a decidere sulla consegna, nel caso in cui la persona richiesta dall'autorità estera sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 11, comma primo, della L. n. 69 del 2005, appartiene alla Corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/08/2012, n. 32162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32162 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2012 |
Testo completo
32 162/ 1 2 Man мак REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/08/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO ESPOSITODott. - Presidente - SENTENZA N. 16/2012 Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA N. 30163/2012 Dott. GUICLA MULLIRI - Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IE UT N. IL 04/12/1982 avverso la sentenza n. 22/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 13/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE VOLPE che ha chiesto il rigetto del ricorso - Uditi difensonAvv.; Avv. STEFANO COZZETTO che ha chiesto l'eaccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 luglio 2012 la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di ES DA, formulata dalle Autorità tedesche a seguito del mandato di arresto europeo emesso il 12 gennaio 2012 dal Procuratore di Amberg, in relazione all'esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Giudice istruttore della Pretura di quella città per i reati di truffa (due consumati ed uno tentato), dalla predetta commessi professionalmente e quale membro di un'organizzazione a tal fine costituita, in epoca ricompresa tra il 20 maggio ed il 3 settembre 2009, ad Amberg ed a Francoforte.
2. Nei confronti della ES DA, che a seguito dell'arresto effettuato il 13 giugno 2012 ad opera della Polizia stradale di Seriate non prestava il suo consenso alla consegna alle autorità richiedenti, il Consigliere delegato della Corte d'appello territoriale ha convalidato l'arresto ed ha emesso un'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari. Rigettate le eccezioni difensive sollevate in ordine all'incompetenza territoriale a decidere sulla richiesta di consegna ed alla mancanza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. n. 69/2005, la Corte d'appello ha accolto la richiesta di consegna, escludendo la presenza delle condizioni ostative previste dagli artt. 18 e 7 della legge sopra menzionata.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di ES DA, deducendo: a) la nullità della sentenza per l'incompetenza territoriale della Corte d'appello di Brescia, dovendo la ricorrente, anagraficamente residente in [...]di Brivio (LC) dal 20 gennaio 2012, essere giudicata dalla Corte d'appello di Milano, a norma dell'art. 5, comma 2, della L. n. 69/2005, che disciplina in generale i criteri di competenza per la decisione sull'esecuzione del m.a.e., appartenente, nell'ordine, alla Corte d'appello nel cui distretto il condannato o l'imputato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria;
b) l'assenza di adeguata motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'ordinanza cautelare emessa dall'autorità giudiziaria tedesca, in quanto la condotta asseritamente tenuta dalla ricorrente (truffa contrattuale avente ad oggetto il noleggio di autoveicoli) sarebbe del tutto ininfluente rispetto alla consumazione del reato, posto che il contratto di noleggio veniva concluso da un'altra persona, con la conseguenza che l'obbligo di restituzione del veicolo oggetto di frode, imposto dall'A.G. tedesca, incomberebbe unicamente su altro soggetto, ossia colui che ha sottoscritto il contratto. Sarebbe dubbia, peraltro, la sua effettiva identificazione, risultando dall'incolpazione che la ricorrente non era in possesso di una patente di guida. Dal capo d'imputazione, inoltre, risulterebbe evidente che nessuna frode sarebbe stata perpetrata, non essendo stata sottoscritta alcuna transazione e non essendo stato effettuato alcun noleggio di autoveicoli, né alcuna prestazione e/o controprestazione economica, con la conseguenza che la ricorrente dovrebbe rispondere di un evento che non può costituire reato nemmeno in forma di tentativo. Infine, quanto al veicolo preso a noleggio di cui al punto 2 della contestazione, lo stesso le sarebbe stato sottratto a Budapest da ignoti, e a seguito di tale furto avrebbe sporto denuncia alle competenti autorità di Polizia. Nessun tentativo di fuga, peraltro, sarebbe stato compiuto, risultando la ricorrente iscritta anagraficamente presso il Comune di Brivio, ed in precedenza presso quello di Brenno, sicchè, anche per tali ragioni, l'emissione e l'esecuzione del m.a.e. non troverebbero alcuna giustificazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Лиг 5. In ordine al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha correttamente individuato la Corte d'appello competente nell'ambito della procedura passiva di consegna in quella nel cui distretto è stato eseguito, a norma dell'art. 11, comma 1, della L. n. 69/2005, il provvedimento di arresto della persona ricercata dall'autorità emittente il mandato. Depone chiaramente in tal senso il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della legge su menzionata, che richiama espressamente l'ipotesi dell'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata nel su citato art. 11, stabilendo che nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi di tale ultima disposizione, e dunque nell'ipotesi in cui la persona ricercata sia stata posta immediatamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte d'appello nel cui il distretto il provvedimento è stato eseguito, "la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto".
5.1. Il criterio di attribuzione della competenza alla corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto si pone in termini di specialità rispetto alle situazioni rispettivamente previste nei commi secondo (competenza attribuita alla corte d'appello nel cui distretto il ricercato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria) e terzo (competenza attribuita in via sussidiaria alla corte d'appello di Roma, quando la stessa non possa essere determinata ai sensi del comma 2) dell'art. 5 della L. n. 69/2005. Siffatto criterio di attribuzione, dunque, opera solo quando l'avvio della procedura passiva di consegna sia originato dall'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria sulla base della segnalazione inserita nel S.I.S. (Sistema Informazione Schengen), ribadendo una scelta non nuova per il sistema processuale, poiché dal legislatore già effettuata in materia di estradizione passiva, sulla base degli artt. 701, comma 4 e 716 c.p.p., e dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, v. Sez. 6, n. 19756 del 01/04/2008, dep. 16/05/2008, Rv. 239939) più volte confermata nel senso che, in tema di estradizione per l'estero, la competenza a decidere sulla domanda di estradizione, in caso di arresto provvisorio eseguito dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., appartiene alla corte d'appello il cui presidente ha proceduto alla relativa convalida, dovendosi applicare i restanti criteri stabiliti dall'art. 701, comma quarto cod. proc. pen. (residenza, dimora, domicilio dell'estradando) soltanto nell'ipotesi in cui la domanda di estradizione sia pervenuta prima dell'arresto a fini estradizionali.
5.2. Ne discende che i criteri di determinazione della competenza dettati nel secondo e nel terzo comma dell'art. 5 della su citata L. n. 69/2005 riguardano propriamente le evenienze procedimentali in cui la trasmissione della richiesta di consegna sia pervenuta prima dell'arresto del ricercato, mentre gli stessi non possono incidere sulla scelta del giudice competente quando si sia verificato l'arresto ad opera della polizia giudiziaria. Ulteriori conferme in tal senso, peraltro, emergono chiaramente da una, pur sommaria, disamina di altre disposizioni oggettivamente collegate all'art. 5: l'art. 11, comma 1, della legge sopra citata, infatti, impone alla polizia giudiziaria, che ha disposto l'arresto del ricercato, di porlo immediatamente a disposizione del presidente della corte d'appello ove l'arresto è avvenuto, e lo stesso art. 9, comma 1, nel regolare la dinamica dei rapporti fra ministro della giustizia e corte d'appello competente ai sensi dell'art. 5, fa salvi proprio i casi previsti dall'art. 11, in cui si è proceduto, a seguito della segnalazione nel S.I.S., all'arresto della persona ricercata.
6. Per quel che attiene, inoltre, al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi come costituisca un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui richiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30/01/2007, dep. 05/02/2007, Rv. 235348; Sez. 6, n. 2 Лю 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649; Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254).
6.1. Nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente rilevato, nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, che la base indiziaria posta a fondamento del mandato di arresto europeo, sì come dettagliatamente descritta nel mandato di arresto emesso dal Giudice istruttore della pretura di Amberg in data 4 gennaio 2012, è sostenuta da una serie di prove documentali e dichiarazioni testimoniali a carico della ricorrente, che consentono di ritenere ampiamente soddisfatte le finalità del controllo demandato sul punto al giudice nazionale, dai cui poteri esula qualsiasi valutazione in ordine all'adeguatezza del materiale indiziario che sorregge il provvedimento cautelare emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. F, n. 32381 del 24/08/2010, dep. 27/08/2010, Rv. 248254; Sez. 6, n. 35832 del 17/09/2008, dep. 18/09/2008, Rv. 240722), tenuto conto del fatto che le relative deduzioni difensive e gli eventuali elementi di prova addotti a discarico possono incontrare solo dinanzi alle autorità giudiziarie richiedenti la loro normale sede di prospettazione e disamina (Sez. 6, n. 16362 del 16/04/2008, dep. 19/04/2008, Rv. 239649).
7. Per le considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille. La Cancelleria provvederà alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69/2005. Roma, Ii, 7 agosto 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Gaetano De Amicis dr. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 09 AGO 2012 IL CANCELLIERE| IL CANCE ། 3 D Z Pnosito