Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Quando si procede per i reati di acquisto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga, non essendo necessaria per il perfezionarsi del delitto la materiale consegna della sostanza stupefacente, in quanto luogo di conclusione di una compravendita è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2007, n. 16810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16810 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 23/03/2007
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1314
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 000062/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. GELA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIB. CATANIA;
ORDINANZA del 07/12/2006 TRIBUNALE di GELA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario il quale ha concluso per la competenza del tribunale di Gela;
udito il difensore avv. ASTA Pietro, il quale ha concluso per la competenza del Tribunale di Gela.
OSSERVA
Rilevato che il tribunale monocratico di Catania, con sentenza 15.4.2005, n. 962 declinava la propria competenza, sul presupposto che i fatti contestati al Di TO fossero soltanto due (12.8.99 h. 14.08 e 20.15, con accettazione dell'offerta di vendita di stupefacente da parte di certo Crocetta in Gela, luogo di residenza dello stesso Di TO). Rimetteva perciò gli atti al P.M. presso il tribunale di Gela.
Che il tribunale di Gela, con ordinanza 7.12.2006, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo che competente fosse il tribunale di Catania. Evidenziava, infatti, come l'attività illecita del Di TO non si fosse concretizzata in sporadici contatti per l'acquisto di droga (nel qual caso si sarebbe potuta individuare la competenza per territorio con riguardo al luogo ove si era formato i consenso), ma in abituali rapporti in luoghi diversi e con soggetti vari partecipanti tutti all'attività illecita;
pertanto non era ammissibile parcellizzare alcuni degli episodi per trasmettere il fascicolo a Gela.
1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici di conoscere del procedimento consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
2. Il conflitto è sicuramente sorto alla luce della insufficiente precisione dei capi iniziali d'imputazione, che hanno fatto anche eccepire la loro nullità per assoluta genericità.
In tema di competenza territoriale, l'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza. Ne consegue che è competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'ente associativo in caso di concorso tra il delitto associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e alcuni più gravi reati di importazione, detenzione o cessione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80), consumati in distretti diversi (Cass. 1^,
5.10-3.11.2005, n. 40012 - confl. Comp. in proc. D'Amaro). Nel caso di specie, però, ancorché il Di TO risulti indicato fra i componenti dall'associazione, basta la semplice lettura del relativo capo d'imputazione (capo A) per vedere che egli non era in proposito assolutamente imputato. Resta a suo carico un'imputazione per il capo B) (L. Stup., art. 73).
Ora, il criterio del "forum commissi delicti", in quanto coerente espressione del principio del giudice naturale dettato dall'art. 25 Cost., è derogabile solo a fronte di previsioni normative che privilegino altri criteri di determinazione della competenza per territorio (Cass. 6^, 23.4-17.5.2004, n. 23106 - ric. Loccisano:
nella fattispecie il ricorrente era indagato per il reato di cui a D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso con altro indagato, a sua volta - e con esclusione del primo - destinatario anche di ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 74 D.P.R. citato;
la Corte ha ritenuto che per il ricorrente non operasse lo spostamento della competenza territoriale dovuto alla connessione, ai sensi dell'art.12 c.p.p., lett. c), criterio efficace invece per il coindagato), il
Di TO non può essere sottratto al suo giudice naturale mancando nei suoi confronti ogni elemento di concorso con gli altri soggetti pure indicati anche al capo B).
Infatti, alla fine, il reato contestato concretamente al Di TO riguarda soltanto due acquisti di sostanza stupefacente concordati per telefono col Crocetta, avvenuti il 12.9.99: la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo contrattuale tra acquirente e venditore di droga, non occorrendo che la sostanza venga materialmente consegnata (Cass. 4^, 22.6-21.10.2004, n. 41175 - ric. Mabrouk). Poiché una compravendita si perfeziona nel momento e nel luogo in cui chi fa la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.), ed in particolare nei contratti conclusi per telefono, luogo della conclusione è quello in cui l'accettazione giunge a conoscenza del proponente ed in cui questi, attraverso il filo telefonico, ha immediata e diretta conoscenza dell'accettazione (Cass. Sez. U., civ. 14.7.1994, n. 6581), la competenza resta radicata a Gela, dove risiede il Di TO, e da dove questi ha telefonato al Crocetta per concludere le due compravendite.
P.Q.M.
dichiara la competenza del tribunale di sorveglianza di Gela, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007