Sentenza 11 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di €770,00, anzichè di €800,00, come pattuito nell'accordo stragiudiziale).
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- 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare: che cos'è il reato previsto dall' art. 570 c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 ottobre 2022
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro la famiglia ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare previsto e punito dall'art. 570 del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di …
Leggi di più… - 2. Assoluzione dal reato di omesso mantenimento figli: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2019, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2019 |
Testo completo
05236-20 In caso d REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 1849 - Giorgio Fidelbo -Presidente - Sent. n.sez. -- Andrea Tronci UP 11/12/2019 - Massimo Ricciarelli R.G.N. 26854/2019 - Ercole Aprile Relatore - -Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da OMISSIS T.M.P. nato a [...] la sentenza del 21/01/2019 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, qualificando i fatti ai sensi dell'art. 570 bis cod. pen. e rideterminando la pena finale, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 20/01/2016 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato per essersi, in L'Aquila dal settembreM.P.T. al dicembre 2013, sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli F. P. e L. non versando integralmente l'importo di euro 1,111,77 al coniuge A.T. , quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio di quel Tribunale. Rilevava la Corte territoriale come la colpevolezza dell'imputato fosse stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa e come fosse irrilevante che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento fissato dall'autorità giudiziaria, in quanto l'accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale. con atto sottoscritto2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il T. dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 43 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la decisione di condanna di primo grado, senza tenere conto che nel marzo del 2012 tra gli ex coniugi era stata sottoscritta una intesa con la quale l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile veniva consensualmente ridotto a 800 euro, in ragione delle precarie condizioni lavorative del prevenuto: il quale, pertanto, aveva adempiuto a quell'accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale, con la consapevolezza di non avere così violato alcun obbligo di legge.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 570 bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente qualificato i fatti accertati ai sensi del nuovo art. 570 bis cod. pen., senza avere, inoltre, verificato se l'imputato avesse la capacità economica per fornire i mezzi di sussistenza, se le persone offese versassero in stato di bisogno e se, in ragione della condotta tenuta, dal prevenuto, fossero effettivamente venuto a mancare ai beneficiari quei mezzi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, in quanto è fondato il primo motivo dell'impugnazione, con effetti assorbenti dell'esame delle ulteriori doglianze difensive. Nel valutare una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt. 12-sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 e 570 cod. pen., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia 2 4 statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Sez. 6, n. 36392 del 04/06/2019, L., Rv. 276833). Se è pacifico che le intese patrimoniali che siano state eventualmente raggiunte dalle parti in sede di separazione non incidono sulla determinazione dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5 della legge n.898 del 1970, modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, presupponendo l'assegno divorzile lo scioglimento del matrimonio (cosi, tra le altre, Cass. Civ., Sez. 1, n. 25010 del 30/11/2007, Rv. 600620), è anche vero che nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire e non semplicemente prefigurato (Cass. civ., Sez. 1, n. 5244 del 11/06/1997, Rv. 505124): con la conseguenza che tale parametro esegetico debba valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione. E' ragionevole, infatti, stimare che queste intese non possano produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico: in mancanza di tali circostanze, non si vede perché un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima e indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. civ., Sez. 3, n. 24621 del 03/12/2015, Rv. 637914). Dalla lettura della motivazione del provvedimento gravato si evince che, nei mesi in contestazione, l'imputato effettuò il versamento di 770 euro mensili, cioè di un importo sostanzialmente quasi pari a quello di 800 euro che, nel marzo del 2012, le parti avevano concordato con atto stragiudiziale dover costituire la somma che mensilmente l'uomo avrebbe dovuto versare alla ex moglie a titolo di assegno di mantenimento divorzile. Alla luce dell'indicato criterio interpretativo deve considerare ininfluente, ai fini della valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell'accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal 3 tribunale in quanto l'imputato non era comparso all'udienza di comparizione fissata dal giudice civile. Va, dunque, affermato il principio di diritto secondo il quale "non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570-bis cod. pen., qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario". Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato che, laddove fosse risultato versato integralmente l'assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti, sarebbe venuto meno uno degli elementi costitutivi oggettivi del reato;
essendo stato versato, invece, un importo quasi pari a quello stabilito negozialmente, dunque potendo ragionevolmente ritenere che sia difettato il dolo richiesto dalla norma incriminatrice, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 11/12/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Ercole Aprile Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIAL L - 7 FEB 2020 IL CANCELERE Patrizia Ludencio A