Sentenza 3 aprile 2001
Massime • 1
A norma dell'art. 41 della legge Regione Abruzzo del 24 dicembre 1996, n. 146, - il quale dispone che tutti i debiti e i crediti, facenti capo alle preesistenti unità locali socio - sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all'azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio e che le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie - e dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre, n. 123 - che ha interpretato autenticamente l'art. 41 nel senso che i debiti sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie e che, in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore -, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa nei confronti di una ULSS, la legittimazione processuale spetta non alla Regione, ma al direttore generale dell'AUSL che, dunque, legittimamente propone il ricorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4869 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. " -
Dott. MICHELE VARRONE - " -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - " -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dall'
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del direttore generale Dott. Antonio Fabbrocino, elett. dom. in Roma, via Tolmino n. 9, presso lo studio dell'avv. Emidio Centurelli, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Tonno in virtù di procura in calce al ricorso e delibera n. 196/98
ricorrente contro
TA OL, elett. dom. in Roma, via F. Cesi n. 44 presso lo studio dell'avv. Agostino Gessini e rappresentata e difesa dagli avv. Assunta Marzilli e Maria Croce in virtù di procura in calce al controricorso controricorrente
avverso la sentenza n. 278 in data 9.6. - 24.8.1998 della Corte di Appello dell'Aquila (r.g. n. 668/93).
Udita nella pubblica udienza del 3 novembre 2000 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Sabatini.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha chiesto in via principale dichiararsi inammissibile il ricorso ed in subordine il rigetto dello stesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19 marzo 1982 nel reparto oculistico dell'ospedale civile di Pescara si sviluppò un incendio a seguito del quale morì il ricoverato UM AR.
Con sentenza del 3 giugno 1993 il Tribunale del luogo, ritenuto insussistente il nesso causale tra incendio e decesso, respinse la domanda di risarcimento del danno che era stata conseguentemente avanzata dalla vedova OL NT, nei confronti della U.l.s.s. con citazione del 21 ottobre 1985.
In riforma di tale decisione impugnata dalla NT, con la pronuncia ora gravata, la Corte di Appello ha condannato l'Unità sanitaria socio sanitaria di Pescara a pagare all'appellante la somma di lire 117.175.212, oltre accessori.
La Corte ha accertato che, verificatosi l'incendio lo AR - portatore di stenoinsufficienza mitralica di origine reumatica con impegno respiratorio, e ripetutamente ricoverato in ambiente ospedaliero fin dal 1974 - era stato medicato al pronto soccorso e ricoverato quindi nel reparto medicina, ove era deceduto due ore dopo per schock cardiocircolatorio manifestatosi a seguito della esposizione all'atmosfera arricchita del fumo dell'incendio. Da tale premessa, la Corte ha tratto che diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale sussisteva nesso causale tra incendio e morte ha giudicato a tal fine irrilevanti le preesistenti condizioni di salute - osservando al riguardo che proprio tali condizioni dovevano suggerire ai responsabili del reparto ospedaliero maggiori precauzioni nella prevenzione degli infortuni - e la circostanza che l'incendio fosse stato dolosamente appiccato da ignoti. Ritenuto applicabile l'art. 41 c.p., ha quindi osservato che la morte del paziente, tardivamente soccorso, era direttamente ed immediatamente imputabile causalmente al comportamento colposo del responsabile della sicurezza del reparto oculistico: comportamento colposo che era provato dalle circostanze che ad accorgersi dell'incendio era stato un paziente, e che il tentativo di spegnimento era stato attuato da altro ricoverato.
Irrilevante era invece la circostanza che l'ospedale fosse dotato di dispositivo antincendio perfettamente funzionante giacché i ricoverati non era tenuti ad apprenderne l'uso e all'occorrenza ad impiegarli ultima a sopraggiungere nei pressi della sala d'aspetto, in preda alle fiamme, era stata l'unica infermiera in servizio al reparto oculistico. Tre giorni prima si era sviluppato altro incendio e tale circostanza avrebbe dovuto suggerire particolari cautele. Vi fu, dunque, una condotta omissiva dell'ospedale, rilevante ai sensi dell'art. 40 secondo comma c.p., concretasi nella violazione dell'obbligo contrattuale di tutelare l'incolumità dei degenti e di prevedere e prevenire eventi dannosi.
Per la cassazione di tale decisione il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Pescara, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui la NT resiste con controricorso, con il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente. Questi ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A sostegno della eccezione di inammissibilità del ricorso la controricorrente afferma che, essendosi verificata la successione ex lege delle Regioni alle soppresse U.l.s.s., legittimata a proporre il ricorso era nella specie la Regione Abruzzo e non già il direttore generale della A.s.l. di Pescara;
in via subordinata aggiunge che, anche a voler considerare quest'ultima quale successore, il ricorso sarebbe pur sempre inammissibile non essendo stato esso proposto dal direttore generale nella veste di commissario liquidatore della U.l.s.s..
Replica in memoria il ricorrente deducendo di avere legittimamente proposto il ricorso quale commissario liquidatore della U.s.l. di Pescara e nell'ambito della gestione stralcio, e richiama al riguardo l'art. 1 della legge regionale Abruzzo del 29.11.1999 n. 123, recante interpretazione autentica dell'art. 41 legge regionale Abruzzo del 24.12.1996 n. 146 nonché la deliberazione n. 196/98.
L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili prospettati. L'art. 6 primo comma della legge 23 dicembre 1994 n. 724 dispose bensì che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente od indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime, ma successivamente l'art. 2, quattordicesimo comma, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha stabilito che per l'accertamento della situazione debitoria delle U.s.l. e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994 le regioni dovevano attribuire ai direttori generali delle Ausl le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse U.s.l. ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende, e che le gestioni a stralcio erano trasformate in gestioni liquidatorie le cui risultanze, relative all'accertamento della predetta situazione, debitoria, dovevano essere presentate, entro tre mesi, ai competenti organi regionali.
In attuazione del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione Abruzzo ha emanato la legge 24.12.1996 n. 146, l'art. 41 della quale dispone che tutti i debiti i crediti, ed il fondo di cassa, risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1994, facenti capo alle preesistenti Unità locali socio-sanitarie poste in liquidazione sono trasferiti all'Azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio da allegare ai bilanci dell'Azienda; detta gestione è trasformata in gestione liquidatoria ai sensi dell'art. 2 legge statale n. 549/95. Con l'art. 1 legge regionale n. 123 del
29.11.1999 di interpretazione autentica ed integrazione del citato art. 41, la stessa Regione ha chiarito che i debiti in questione sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie, costituenti contabilità speciali delle Aziende unità sanitarie locali, e che anche in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore, restando invece esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della regione.
Sulla scia della sentenza in data 31 marzo 2000 n. 89 della Corte costituzionale - che ha dichiarato non fondate questioni di legittimità, costituzionale che investivano analoghe disposizioni di leggi, regionali della Basilicata -, con sentenza del 12 maggio 2000 n. 6064 questa C.S. ha affermato che, nel giudizio di cassazione avverso pronuncia resa nei confronti di una U.l.s.s., la legittimazione processuale spetta non alla Regione ma al direttore generale della A.s.l. quale organo liquidatorio della U.l.s.s. soppressa, quando la legge tale legittimazione espressamente attribuisce ed a condizione inoltre che l'attribuzione della titolarità sia accompagnata dalla separatezza contabile e patrimoniale dei rapporti.
Sulla base del richiamato e complesso quadro normativo, in vigore alla data di proposizione del ricorso in esame deve escludersi la legittimazione della Regione - eccepita in via principale dalla controricorrente sulla base di precedenti quale la sentenza in data 6.3.1997 n. 1989 di questa C.S., pronunciati alla sola stregua del citato art. 6 legge statale n. 724/94 - e ritenersi invece che legittimamente il ricorso sia stato proposto dal direttore generale della A.u.s.l., giacché la legislazione regionale dell'Abruzzo dispone in tal senso ed in considerazione inoltre della disposta separatezza contabile, e patrimoniale dei rapporti facenti capo alle soppresse U.l.s.s..
È poi vero che nell'intestazione del ricorso non si fa espressa menzione della qualifica - necessaria per quanto premesso - di commissario liquidatore del direttore generale della A.u.s.l., e, tuttavia, tale qualifica risulta espressamente dalla delibera in atti in data 30 novembre 1998, sulla base della quale è stato proposto il ricorso che espressamente la richiama.
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata, nel punto in cui ha affermato il nesso di causalità tra l'incendio e la morte dello AR, e ad essa addebita vizio di motivazione per avere, in particolare, ignorato la perizia, espletata in sede penale, dalla quale risultava che in sede anatomo-patologica erano "emerse condizioni patologiche preesistenti di notevole gravità con, difficoltà nell'attribuire un esatto valore concausale all'episodio in discussione che non risultava peraltro aver obiettivamente assunto intensità superiore a quello di un momento sciogliente o liberatore".
Con il secondo motivo lo stesso ricorrente allega la violazione dei principi in tema di responsabilità nonché degli artt. 2043 c.c. e 40, 41 e 43 c.p. nel punto in cui la stessa sentenza ha affermato la colpa della Unità sanitaria locale che osserva non aveva violato alcuna norma, primaria o secondaria.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
In tema di responsabilità civile, l'accertamento del nesso di causalità, materiale e psichico, tra un determinato fatto e l'evento dannoso involge questioni rimesse al giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità a condizione che sia motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Nella specie la Corte territoriale era chiamata in primo luogo ad accertare se il decesso fosse dipeso dall'incendio, sviluppatosi ad opera di terzi ignoti nel reparto ospedaliero nel quale lo AR era ricoverato, ovvero fosse avvenuto per cause naturali: in altri termini, se costui, indipendentemente dall'incendio, sarebbe comunque morto in quel giorno ed a quell'ora.
L'opzione cui nel primo senso è pervenuta la Corte - la quale ha anche considerato le precarie condizioni di salute della vittima, giudicandole però a tal fine irrilevanti - è adeguatamente supportata dal brevissimo intervallo (circa due ore) tra incendio e morte nonché dalla circostanza che lo AR era ricoverato, al momento in cui ebbe a verificarsi l'incendio, nel reparto oculistico:
dal che la stessa Corte ha implicitamente arguito che le sue condizioni non erano tanto gravi da imporne o consigliarne il ricovero in reparto cardiologico o in rianimazione. Legittimamente la Corte ha ritenuto decisive tali circostanze e non rilevanti le perplesse argomentazioni svolte dai periti ed alle quali il ricorrente si richiama.
Essendo stato l'incendio provocato da terzi ignoti, non era tuttavia sufficiente il solo rapporto causale tra lo stesso e la morte perché di questa l'amministrazione ospedaliera potesse rispondere: e difatti la sentenza impugnata ha fondato l'affermazione di responsabilità sul diverso nesso materiale e psichico tra la condotta, giudicata omissiva e colposa della stessa amministrazione, e l'evento dannoso.
Il primo punto non sembra formare oggetto di specifiche censure e, del resto, non è seriamente contestabile che un'amministrazione ospedaliera debba attivarsi, a tutela della incolumità dei ricoverati oltre, che del personale e di visitatori per far fronte ad eventuali emergenze siano esse provocate da fatti dolosi di terzi (quale sembra essere l'incendio in questione), ovvero colposi od anche accidentali.
Il secondo punto è investito invece da specifiche doglianze, le quali, pur deducendo pretese violazioni di legge, mirano però nella sostanza ad un inammissibile riesame dei fatti.
La colpa dell'amministrazione è stata invero ravvisata nella prevedibilità del fatto dannoso e nel non tempestivo soccorso prestato allo AR, conseguente alla insufficienza del personale addetto al reparto: una sola infermiera.
Trattasi di motivato, e pertanto insindacabile giudizio di fatto avverso il quale infondatamente il ricorrente oppone la mancata violazione di norme primarie o secondarie, giacché anche la colpa civile, come quella penale (art. 43 c.p.), può essere generica (dettata cioè da negligenza, imprudenza o imperizia), quale nella specie accertata, e non già necessariamente specifica, come invece si pretende.
3. Il ricorso è pertanto infondato, con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 226.500=, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) di onorari in favore della controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 3 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2001