Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4869
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Sentenza 3 aprile 2001

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A norma dell'art. 41 della legge Regione Abruzzo del 24 dicembre 1996, n. 146, - il quale dispone che tutti i debiti e i crediti, facenti capo alle preesistenti unità locali socio - sanitarie poste in liquidazione, sono trasferiti all'azienda di nuova costituzione e vanno ricompresi in apposita contabilità stralcio e che le gestioni a stralcio sono trasformate in gestioni liquidatorie - e dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre, n. 123 - che ha interpretato autenticamente l'art. 41 nel senso che i debiti sono imputati esclusivamente alle gestioni liquidatorie e che, in sede processuale la rappresentanza legale è attribuita al commissario liquidatore -, nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa nei confronti di una ULSS, la legittimazione processuale spetta non alla Regione, ma al direttore generale dell'AUSL che, dunque, legittimamente propone il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4869
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4869
    Data del deposito : 3 aprile 2001

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