Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 910
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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Le clausole di adeguamento monetario del contratto di locazione, avendo la funzione di mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore, non comportano aumenti di canone di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 833 del 1969. Ne consegue che siffatte clausole, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1969, n. 833, non ricadono nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della stessa legge con riferimento agli aumenti sotto qualunque forma corrisposta e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del decreto - legge n. 426 del 1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 910
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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