Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Le clausole di adeguamento monetario del contratto di locazione, avendo la funzione di mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore, non comportano aumenti di canone di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 833 del 1969. Ne consegue che siffatte clausole, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1969, n. 833, non ricadono nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della stessa legge con riferimento agli aumenti sotto qualunque forma corrisposta e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del decreto - legge n. 426 del 1973.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MIN OR UFF LIQ ENPAS, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'avvocatura GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- ricorrente -
contro
ASSITALIA SPA, in persona del responsabile del Settore Immobiliare ing. Roberto Gualdi, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C.MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
USL/2 ROMA ORA AZD USL/A ROMA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 00331/97 proposto da:
AZD USL/A ROMA GIÀ USL/2 ROMA, in persona del suo direttore generale pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PROPERZIO 32, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
MIN OR UFF LIQ ENPAS, ASSITALIA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 15464/95 del Tribunale di ROMA, emessa il 31/10/95 depositata il 23/11/95; RG.57830/92. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/98 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato TROPIANO MAURIZIO;
udito l'Avvocato CECCONI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo del ricorso principale, con accoglimento del 2°; inammissibile il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di RO, adito ai sensi dell'art. 45, l. n. 392 del 1978 dalla locatrice S.p.A. Assicurazioni d'Italia per la determinazione e l'adeguamento del canone relativo ad un immobile locato originariamente all'Enpas per uso di ambulatorio e poi condotto in locazione dalla Unità sanitaria locale Rm 2, con sentenza non definitiva del 1984 dichiarò dovuto dal precedente e dall'attuale conduttore l'aumento Istat a decorrere dall'1.1.1973 (determinando in L.
2.028.684 il canone a quella data), e con sentenza definitiva del 1991 condannò entrambi gli enti convenuti al pagamento della somma di L. 53.486.514 quale differenza tra i canoni corrisposti e quelli dovuti, oltre agli interessi.
Il tribunale di RO ha rigettato gli appelli del ministero del tesoro-ufficio liquidazione Enpas e della SL sui rilievi, per quanto in questa sede ancora interessa:
a) che il divieto d'aumento del canone previsto dall'art. 7 della legge 26.11.1969, n. 833 per le locazioni relative agli immobili nei quali si esercitassero, tra le altre, attività assistenziali, deve intendersi riferito solo ai patti di aumento dei canoni locativi e non anche alle cosiddette "clausole di adeguamento Istat", le quali mirano solo a mantenere immutato il valore del corrispettivo del bene locato, con la conseguenza che le predette clausole spiegarono il loro effetto sino all'entrata in vigore dell'art. 1 d.l. n. 426 del 1973, che sancì l'inefficacia dal 24.7.1973 delle clausole di adeguamento dei canoni dirette a compensare gli effetti della svalutazione monetaria;
b) che al pagamento era obbligato il Ministero anche in riferimento al periodo successivo al 31.12.1978 "in quanto la successione ex lege tra enti con soppressione dell'ente originario integra pur sempre un'ipotesi di cessione del contratto di locazione rientrante nella disciplina dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978" (ad esclusione della parte in cui è prevista la facoltà del locatore di opporsi alla cessione).
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il ministero del tesoro-ufficio liquidazione Enpas sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'Assitalia-Le assicurazioni d'Italia S.p.A. Ha depositato controricorso anche l'Azienda unità sanitaria locale RO A (già SL Rm2) che resiste al secondo motivo del ricorso ed aderisce al primo proponendo ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 1. Col primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. 26.11.1969, n. 833, nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia per avere il tribunale, ritenendo che il divieto di aumento del canone posto dalla disposizione citata non riguarda le clausole di adeguamento del canone alle variazioni del costo della vita rilevate dall'Istat, erroneamente ristretto l'ambito applicativo della norma stessa.
Il dato testuale della disposizione, la natura pecuniaria dell'obbligazione e l'estensione del divieto anche al caso che il contratto sia rinnovato con altro conduttore non consentirebbero comunque una modificazione dell'entità nominale della prestazione del conduttore, inibendo ogni riferimento al suo intrinseco valore, con la conseguente nullità delle "clausole di adeguamento Istat" per contrasto con norma imperativa.
1.1. La censura è infondata.
Il tribunale ha ritenuto che la disposizione in esame vieta solo i "patti di aumento dei canoni locativi e non anche alle clausole di adeguamento Istat" in quanto queste ultime "si limitano in sostanza a tenere immutato il valore del corrispettivo del bene locato in relazione al progressivo deprezzamento della moneta", con la conseguenza che, in difetto di una contraria previsione normativa, le "clausole Istat devono ritenersi efficaci fino all'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L..1973/426 e ss. (v. Cass. 27.6.1977, n. 2758)". Con motivazione del tutto lineare ed esaustiva, completata anche dal puntuale riferimento al richiamato precedente di questa corte di cassazione (che i ricorrenti non si curano di contestare), i giudici di secondo grado si sono dunque allineati al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità - che va qui ribadito - secondo il quale le clausole di adeguamento monetario del canone di locazione, avendo la funzione di mantenere costante il valore reale della prestazione del conduttore, non comportano aumenti di canone per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 833 del 1969. Tanto è reso evidente dalla contrapposizione, operata dall'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973, n. 426, tra le stesse ed i patti di aumento, e dalla distinta sanzione (rispettivamente inefficacia e nullità) stabilita per le due diverse ipotesi. Ne consegue che siffatte clausole, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della l. 26 novembre 1969, n. 833, non ricadono nella sanzione di nullità comminata dall'art. 8 della stessa legge con riferimento agli aumenti sotto qualunque forma corrisposti e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore del decreto n. 426 del 1973, che ha sancito l'inefficacia delle clausole di adeguamento dalla predetta data (cfr., oltre alla sentenza citata dalla corte di merito, ex plurimis, Cass., nn. 4297/78, 3550/79, 4958/79, 4019/80, 3036/81, 4442/81, 946/82, 1168/83, 3372/84).
2. Col secondo motivo il ministero del tesoro si duole - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. da 65 a 83 della legge n. 833 del 1978 e 36 della legge n. 392 del 1978, nonché vizio di motivazione su punto decisivo - che il tribunale abbia ritenuto applicabile alla successione tra enti la disciplina dettata dall'art. 36 citato in tema di cessione del contratto da parte del conduttore.
Afferma che a seguito della successione ex lege della SL Rm2 nei rapporti giuridici relativi alle prestazioni assistenziali erogate dall'Enpas, il ministero del tesoro-ufficio liquidazioni Enpas non poteva essere chiamato a rispondere delle obbligazioni sorte dopo l'estinzione dell'ente (31.12.1978), o comunque dopo la data nella quale la SL entrò in possesso dell'immobile (1.7.1980, secondo quanto riconosciuto dalla stessa SL).
2.1. La censura è fondata.
Erroneamente il tribunale ha ritenuto, in ordine alla responsabilità solidale del Ministero del tesoro-ufficio liquidazioni Enpas anche per il periodo anteriore al trasferimento del rapporto locativo alla SL, che "la successione ex lege tra enti con soppressione dell'ente originario integra pur sempre un'ipotesi di cessione del contratto di locazione rientrante nella disciplina dell'art. 36 della legge n.392 del 1978 (interamente applicabile ad esclusione, com'è evidente,
della parte concernente la facoltà del locatore di opporsi alla cessione stessa) ".
V'è anzitutto un equivoco concettuale di fondo, consistito nell'assimilazione della successione tra enti alla cessione del contratto, che trova sua definizione e disciplina negli artt. da 1406 a 1410 c.c., quest'ultima derogata dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978 solo in ordine al non necessario consenso del contraente ceduto (locatore), che ha facoltà di opporsi alla cessione solo per gravi motivi e che, dunque, può agire contro il cedente (a meno che non lo abbia liberato) qualora il cessionario non adempia le proprie obbligazioni.
V'è poi l'assoluta pretermissione della considerazione che la cessione di cui all'art. 36 citato presuppone pur sempre la cessione dell'azienda", che comunque rende inapplicabile la disciplina speciale allorché la locazione sia stata conclusa, come nella specie, con un ente pubblico non economico (Cass., 24.1.1992, n. 790). Dalla data alla quale il rapporto locativo è dunque intercorso con la SL (1.7.1980 secondo la non contestata individuazione del giorno in cui essa assunse, con l'immissione in possesso, la qualifica di conduttrice, giusta quanto affermato dallo stesso ricorrente) non è pertanto configurabile una responsabilità del Ministero del tesoro-ufficio liquidazione Enpas in ordine all'adempimento dell'obbligazione del pagamento del canone, dovuto esclusivamente dalla conduttrice Unità sanitaria locale per l'epoca successiva al suo subingresso.
3. È infine inammissibile il ricorso incidentale dell'Azienda sanitaria locale RO A (già SL RM2) in quanto, essendo succedute le regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali (arg. ex artt. 6, primo comma, l.23.12.1994, n. 724 e 2, quattordicesimo comma, 23.12.1995, n. 549),
ove tale successione avvenga - come nella specie - nel corso di una causa avente ad oggetto uno di tali rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa SL (cfr., da ultimo, Cass., n. 5602/98).
4. In conclusione, rigettato il primo motivo del ricorso principale ed accolto il secondo, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza va cassata in relazione con rinvio ad altra sezione dello stesso tribunale, che provvederà a calcolare il dovuto dal Ministero del tesoro senza tenere conto dei debiti relativi al periodo successivo all'1.7.1980.
5. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione del tribunale di RO compensando le spese del giudizio di cassazione.
RO, 13 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999.