Sentenza 6 febbraio 2002
Massime • 1
La connessione tra procedimenti appartenenti alla giurisdizione penale ordinaria ed altri pertinenti alla giurisdizione militare, che determina la competenza del giudice ordinario anche per il reato militare quando questo sia meno grave di quello comune, esplica tale effetto a condizione che il procedimento relativo al reato più grave non sia stato già definito con sentenza passata in giudicato. (In motivazione la Corte, pur ribadendo che la connessione rappresenta fattore originario ed autonomo di attribuzione della competenza, e che tali caratteri sono particolarmente incisivi sul piano della giurisdizione, ha rilevato che l'essenza dell'istituto consiste comunque in un vincolo tra procedimenti, che non permane quando cessa in radice la pluralità dei procedimenti medesimi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 11047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11047 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 06/02/2002
Dott. TORQUATO GEMELLI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 450
Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Consigliere SENTENZA
Dott. LIVIO PEPINO Consigliere N. 34072/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di giurisdizione rilevato dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino nei confronti del Tribunale Militare della sede in procedimento penale a carico di:
1 - R I N A L D I NT, nato a [...] il [...],
2 - G A I D O RC, nato a [...] il [...];
3 - S A L V A T I AR, nato a [...] il [...], con ordinanza in data 27.7.2001
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni, - Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio MARTUSCIELLO, che conclude per la giurisdizione del Tribunale Militare di Torino
Considerato in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 6.2.2001 il Tribunale Militare di Torino, dinanzi al quale i militari della Guardia di Finanza in epigrafe menzionati erano stati tratti a giudizio per rispondere di continuata collusione a fine di frode tributaria (art. 3 L.
9.12.1941 n. 1383), dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che questa spettasse all'Autorità giudiziaria ordinaria, che aveva condannato gli stessi con sentenza irrevocabile per reati connessi e più gravi:
la competenza per connessione, attesa la sua natura originaria e inderogabile, non veniva infatti meno per effetto del giudicato. Rimetteva perciò gli atti al P.M. presso il Tribunale di Torino. Questi, ritenendo che la connessione non potesse operare se non fra procedimenti nella medesima fase cognitiva, chiedeva il 12.7.2001 al G.I.P, in sede di sollevare conflitto di giurisdizione. Il G.I.P., con provvedimento del 27.7.2001, trasmetteva "la denuncia di conflitto" a questa Corte, corredata degli atti utili. Si deve ritenere che con ciò egli abbia implicitamente inteso far proprie le deduzioni del requirente, dando luogo al conflitto negativo, la cui sussistenza presuppone il contemporaneo rifiuto da parte di più giudici di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona (art. 28 C.P.P.). Ciò premesso, va affermata la giurisdizione del giudice militare sull'assorbente rilievo dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza con cui fu giudicato il reato comune che si assume connesso con quello militare. Va in proposito ricordato che già nel vigore del codice di rito del 1930 la giurisprudenza era consolidata nel senso che, quando per uno dei due reati sia intervenuto il giudicato, essendosi consunta l'azione penale non era più ipotizzabile la connessione (cfr, Cass., Sez. Un., 23.11.1985/2.1.1986, Vellucci). Nè, in tale situazione, il carattere originario ed autonomo, attribuito dal codice del 1988 alla connessione come criterio determinativo di competenza e giurisdizione e, per quest'ultima, operante con particolare incisività (cfr. Cass., Sez. 1^, 2.12.1997/23.1.1998, confl. comp. in proc. Maida), ha modo di esplicarsi, poiché l'istituto è pur sempre concepito come vincolo "di procedimenti" (art. 12, co. 1, del C.P.P. vigente), sicché non può più trovare applicazione quando il procedimento per il reato più grave, che esercita la "vis attractiva", sia stato definito con sentenza passata in giudicato (cfr. Cass., Sez. 1^, 12.6/16.7.1997, confl. comp. In proc. Di Biase).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, risolvendo il conflitto dichiara la giurisdizione del Tribunale Militare di Torino, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2002