Sentenza 10 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SPADONE 00185/ LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVI cata fos conforment Composta dagli Ill mi si on incaric Histerially Dott. Mario Presidente R.G.H. 2865/19/9 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. 361. Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Rep. 81 - Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud.20/03/02 - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere ha pronunciato la seguente He Julis Porno, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: AT EL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'a vvocato ANTONINO FORZANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
HE PR LI;
intimato avverso la sentenza n. 179/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 12/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE 2002 JULIO;
454 -1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Libertino Alberto per il rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso ty SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PR AN HE proponeva opposizione davanti al Tribunale di Patti avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su istanza di RC RA, avente ad oggetto il pagamento dell'onorario per una prestazione professionale, eccependo di avere già provveduto a saldare il proprio debito. Costituitosi in giudizio l'oppos to, il Tribunale, con sentenza del 1° 15.7.1996 accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Con atto di citazione in data 18.2.1997 RA RC proponeva appello avverso detta sentenza. La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 12.4.1999, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione RA RC con un unico articolato motivo. Al giudizio di legittimità non ha partecipato HE PR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia mancata ammissione della prova;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento agli artt. 99, 115, c.p.c., in relazione 244 3 all'art. 360 c.p .c., per avere la sentenza impugnata, operando una confusione tra prestazi oni aventi caratteristiche diverse, e cioè tra la perizia estimativa e la divisione dei beni, ritenuto inammissibile la prova testimoniale intesa ad evidenziare tale distinzione, negando consequenzialmente il compenso per quest'ultima prestazione. Il ricorso va respinto, perché non censura la fondamentale ratio decidendi della sentenza secondo cui il RA, convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo della HE, per le prestazioni relative al progetto di divisione per le quali ha il mancato pagamento, avrebbe dovutodedotto dimostrare il conferimento dell'incarico anche per quest'ulteriore attività, che poi non era risultata neppure eseguita. some devents CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE spese. Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2
P.Q.M.
serie al n. versate € AB || 2. GEN/2013. La Corte rigetta il ricorso. IL FUNZIONARIO Così deciso in Roma, il 20.3.2002. HCousiflivre est. Правми подаль Пожи IL CANCELLIERE C1 ES CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 10 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 FR a