Sentenza 24 giugno 2005
Massime • 1
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver fatto parte del collegio del tribunale che ha dichiarato la nullità per motivi processuali del precedente decreto che disponeva il giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/2005, n. 39543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39543 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 24/06/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZ
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 1002
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 45328/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI JA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 10.5.2004 della Corte d'appello di Perugia;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Giangiulio Ambrosini;
Sentito il parere del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore della ricorrente, avv. MATTIANGELI Antonio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Perugia con sentenza 10/05/2004, in riforma della sentenza 24/01/1997 del Tribunale di Terni (che la aveva assolta perché il fatto non costituisce reato), dichiarava CH JA responsabile del reato di cui all'art. 368 c.p. e la condannava alla pena di anni due di reclusione.
All'CH si addebita di avere falsamente accusato (con denuncia 14/11/1990) CA ET di averle sottratto con violenza un orologio d'oro di notevole valore nel corso di una lite. Secondo la ricostruzione effettuata dalla sentenza impugnata le due donne, che lavoravano in un locale notturno, erano venute a lite fra loro. Dalle testimonianze di persone presenti al fatto non era emersa alcuna sottrazione dell'orologio della CH, ne' quest'ultima se ne era lamentata. Piuttosto l'orologio era caduto a terra e il titolare del locale (Pasquini) glielo aveva riconsegnato. Solo successivamente l'imputata si era recata a casa della CA in compagnia del fidanzato (Gattuso), accusandola della sottrazione dell'orologio, e in questa seconda circostanza non vi era stata alcuna lite, a differenza di quanto sostenuto dalla denunciante. Ricorre la CH in primo luogo per violazione dell'art. 34 c.p.p. in quanto essendo stata la stessa rinviata a giudizio davanti al Tribunale, uno dei componenti del collegio (il dott. Rainone) che aveva dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio aveva poi svolto funzioni di gip rinnovando all'udienza preliminare il rinvio a giudizio.
In secondo luogo per violazione dell'art. 525, c. 2, c.p.p. poiché, mentre le prime udienze erano state tenute da un giudice (il dott. Magrini), questi era stato sostituito da altro (il dott. Rainone) che aveva disposto il rinvio a giudizio. Lo stesso collegio del Tribunale era anche stato mutato nella sua composizione durante il procedimento.
In terzo luogo per violazione dell'art. 143 c.p.p. non essendo stati tradotti nella lingua madre dell'imputata gli atti processuali. Infine per violazione di legge non ravvisandosi l'elemento soggettivo del reato di calunnia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Non si ravvisa, infatti, violazione dell'art. 34 c.p.p. È vero, infatti, che uno dei componenti il collegio del Tribunale (il dr. Rainone) che ha dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio ha successivamente svolto funzioni di gip rinnovando il rinvio a giudizio, ma è altrettanto vero che la disposizione di legge invocata prevede l'incompatibilità dello stesso giudice soltanto per gli ulteriori gradi di giudizio o nel giudizio di rinvio. Nel caso in esame vale la considerazione che il Tribunale, annullando il decreto che disponeva il giudizio, ha accolto una eccezione di natura formale senza conoscere il merito della causa. Il fatto che successivamente uno dei componenti quel collegio abbia svolto funzioni di gip, disponendo il rinvio a giudizio della stessa imputata, esclude la sussistenza della invocata incompatibilità sia sotto un profilo formale, in quanto lo stesso giudice non ha deciso in altro "grado" del procedimento;
sia sotto un profilo sostanziale in quanto la decisione di annullamento prescinde dalla conoscenza del merito della causa.
Nè il gip, cui gli atti sono stati rimessi a, seguito dell'annullamento del decreto che disponeva il giudizio, deve considerarsi "giudice del rinvio", perché questa qualità spetta soltanto al giudice che conosce la causa a seguito di pronuncia di annullamento "con rinvio" della Corte di Cassazione.
2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso per violazione dell'art. 525, c. 2, c.p.p., la prima parte di esso (ossia la doglianza che il Gip sia mutato nel corso delle udienze preliminari) è infondata vuoi perché la norma invocata si riferisce al dibattimento, vuoi perché la decisione del Gip ha carattere interlocutorio e non pregiudica i diritti dell'imputato nel corso ulteriore del procedimento.
3. Fondato, invece, è lo stesso motivo nella sua seconda parte, ove si evidenzia che la composizione del collegio giudicante di primo grado che ha svolto l'istruttoria dibattimentale è diverso da quello che ha pronunciato la sentenza.
Dall'esame degli atti, infatti, risulta che l'istruttoria dibattimentale è stata compiuta dal collegio formato dai giudici La Catena - De Luca - Panariello (udienza 07/04/1995) e che la sentenza di primo grado (udienza 24/01/1997) è stata pronunciata da un collegio formato dai giudici La Catena - Martini - Panariello. Il che contrasta con il disposto dell'art. 525, c. 2, c.p.p. ed è causa di nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'accoglimento del precedente motivo di ricorso determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
Ad esso consegue l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza 24/01/1997 del Tribunale di Terni. Gli atti devono quindi essere trasmessi a quest'ultimo Tribunale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nonché la sentenza 24/01/1997 del Tribunale di Terni e rinvia a quest'ultimo Tribunale per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2005