Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
Il primario ospedaliero, ai sensi dell'art. 7 d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128, ha la responsabilità dei malati della divisione, per i quali ha l'obbligo di definire i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e gli assistenti devono seguire e di vigilare, com'è desumibile anche dall'art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, sull'esatta esecuzione da parte dei medesimi. Pertanto sussiste la negligenza del primario del reparto che omette, violando gli schemi della normale pratica ostetrica, di impostare un programma di monitoraggio assiduo del travaglio di una partoriente - per venti minuti all'inizio del medesimo, poi ogni trenta minuti per una durata di cinque minuti, e nell'ultimo periodo del travaglio ogni cinque minuti - al fine di poter intervenire tempestivamente, con un taglio cesareo, all'insorgere di sofferenza fetale; di impartire direttive precise di controllo cardiotocografico al suo assistente in caso di sua assenza dal reparto; di vigilare sull'esatta esecuzione delle medesime ed è, quindi, colpevole per i danni riportati da un neonato in seguito a sofferenza anossica cerebrale, evitabile con un tempestivo parto cesareo.
La nullità relativa di un atto processuale deve esser opposta, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, e, pertanto, se il predetto vizio è denunciato con ricorso per cassazione, deve esser indicato, a pena di inammissibilità, il rispetto di tale termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6822 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. NI SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA LU, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CARUSO, difesa dall'avvocato MICHELE AGNUSDEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EN PA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore LO UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesa dall'avvocato DONATO GRASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GESTIONE LIQUIDATORIA USL/6 FOGGIA, CA NI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 20907/99 proposto da:
CA NI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA IMPERATORE AUGUSTO 22, presso lo studio dell'avvocato GUIDO POTTINO, difeso dagli avvocati MICHELE FARES, MASSIMO FRANZONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EN PA, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore LO UC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesa dall'avvocato DONATO GRASSO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
GESTIONE LIQ USL FG/6, SA LU, TORO ASSIC. SPA, AN IC, OR LEDA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 841/98 della Corte d'Appello BARI, Terza Sezione Civile emessa il 24/6/98, depositata il 28/09/98; RG. 616/96;
udita - la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato MICHELE AGNUSDEI;
udito l'Avvocato MASSIMO FRANZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione dei due ricorsi ex art. 335 c.p.c., il rigetto di entrambi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata nel marzo 1992 ZI AN in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore LO UC, esponeva che quest'ultimo, il 18 ottobre 1988, aveva riportato, per causa d'ipossia, una gravissima cerebropatia, quale conseguenza della colposa condotta dei medici che l'avevano assistita durante le doglie e nel parto. Conveniva pertanto i dottori Antonio AN, Luigia RO, Enrico RA, la signora NA EL, nonché USL - FG/6 davanti al Tribunale di Lucera, chiedendone la solidale condanna al risarcimento del danno, da liquidare in lire 1.000.000.000.
Radicatosi il contraddittorio, i convenuti eccepivano l'infondatezza della domanda. La USL- FG/6, chiedeva - ed otteneva - di chiamare in causa, a scopo di garanzia, la OR Assicurazioni S.p.A., dalla quale era assicurata per la responsabilità civile.
Essendo deceduta la EL, il processo veniva interrotto e quindi riassunto nei confronti dell'erede LE EL.
La OR, chiamata in causa, deduceva di dovere eventualmente rispondere nel limite del massimale di polizza.
Disposta ed espletata una consulenza tecnica di ufficio, con sentenza non definitiva 18 marzo 1996 il Tribunale: 1) condannava in solido i convenuti AN, RO e USL - FG/6 al risarcimento dei danni, da liquidare nell'ulteriore corso del giudizio, con assegnazione, intanto, di una provvisionale di lire 150.000.000; 2) rigettava la domanda contro lo RA e la EL;
3) accoglieva la domanda della USL - FG/6 contro la OR.
Con ordinanza in pari data lo stesso Tribunale rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione sul quantum debeatur. Impugnata la sentenza non definitiva dal AN e dalla RO, la Corte d'appello di Bari, pronunciando in confronto della Gestione liquidatoria della USL FG/6, rigettava l'uno e l'altro gravame. Per la cassazione della sentenza il AN proponeva ricorso (principale) affidato a quattro motivi.
Resistevano la RO e l'AN, e la prima, a sua volta proponeva ricorso incidentale, avverso la medesima sentenza sulla base di un articolato mezzo.
Il AN e l'AN hanno presentato memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso incidentale, da esaminare prioritariamente per la sua natura pregiudiziale - riservato a prosieguo l'esame congiunto degli altri motivi hinc et inde - la RO denuncia violazione degli artt. 84, 101, 194 c.p.c., 45 90, 91 disp. att. c.p.c., dolendosi che la Corte di merito abbia respinto l'eccezione di nullità della consulenza tecnica a suo tempo espletata.
Rileva a tale fine che, una volta andata deserta la seduta fissata per l'inizio delle operazioni di consulenza, i consulenti tecnici avevano disposto di riconvocarsi per una data successiva, dandone comunicazione scritta alle parti e ai loro consulenti tecnici, fatta eccezione di essa ricorrente. Ebbene non sembrava conforme a legge - nota la RO - che dovesse attivarsi per seguire l'evoluzione della consulenza, dopo che alla data di prima convocazione, ne era stata interrotta la continuità. D'altro canto, i consulenti tecnici avevano acquisito indebitamente non già "documenti" o "informazioni", bensì la prospettazione della tesi difensiva del AN secondo cui era stata essa RO a disporre e ad interpretare il secondo tracciato CTG.
Osserva il Collegio che la Corte d'appello, decidendo sull'eccezione de qua, ritenne di rigettarla sul rilievo che nel processo verbale dell'udienza 25 novembre 1994, nella quale era stato affidato l'incarico peritale e raccolto il giuramento dei consulenti, la data della prima convocazione era stata fissata per il 14 gennaio 1995. La riunione, però, secondo quanto era emerso in causa, era andata deserta, sicché era stata utilizzata dai consulenti tecnici per un primo esame degli atti.
In questa situazione, costoro non avevano alcun obbligo di comunicare alle parti la data di prosecuzione delle operazioni peritali, poiché il consulente tecnico, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo, è tenuto a comunicare ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. c.p.c., unicamente la data d'inizio delle relative operazioni,
senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole, successive operazioni, essendo onere delle parti seguirne lo svolgimento ed accertare la data.
Nè valeva a spostare i termini del problema la circostanza che i consulenti di ufficio avessero comunicato la data della seconda convocazione ai consulenti di parte, dal momento che la RO non aveva nominato un proprio consulente, e quindi non poteva pretendere che analoga comunicazione le fosse fatta.
I diritti della difesa, d'altro canto, non potevano neppure ritenersi violati per il fatto che - a dire della RO - i consulenti avrebbero esaminato documenti non prodotti in causa, poiché se il consulente tecnico può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi etc., ai sensi dell'art. 194 c.p.c., nella specie i consulenti tecnici avevano ricevuto ampio mandato per l'acquisizione di ulteriore documentazione.
La complessa doglianza è infondata.
Quanto alla prima parte di essa, il principio applicato dalla Corte territoriale appare del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, appunto, alle, parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle stesse parti l'onere di informarsi sulla prosecuzione di queste al fine di parteciparvi (in questo senso, ad esempio, Cass. 7 febbraio 1996 n. 986, Cass. 9 giugno 1992 n. 7088). Detto questo, appare inutile affrontare la dedotta questione se la comunicazione del giorno, ora e luogo delle successive indagini, fatta alle altre parti, e non anche alla RO, abbia eventualmente determinato una violazione, nei suoi confronti, del principio del contraddittorio.
Rilevato che la nullità di cui trattasi avrebbe carattere (non più che) relativo, con conseguente necessità che sia eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (ex plurimis, Cass. 23 dicembre 1999 n. 14483, Cass. 1 ottobre 1999 n. 10870, Cass. 18 aprile n. 3340), l'inammissibilità della censura risulta evidente sol che si consideri che, nel ricorso, non risulta una qualunque indicazione circa il rispetto del termine ora indicato.
Nemmeno sussiste, infine, l'ultimo vizio denunciato col motivo, poiché l'essere stata inserita nella relazione peritale, dai consulenti d'ufficio, la tesi difensiva del AN (sul fatto che era stata la RO a disporre e ad interpretare il secondo CTG), appare in piena correlazione con i doveri del consulente d'ufficio e con i corrispondenti poteri del consulente di parte, ai sensi delle combinate disposizioni di cui agli artt. 201 e 194 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c., il AN - nel rilevare che la Corte d'appello aveva ritenuto che la patologia di LO UC fosse causalmente riferibile sia alla mancata impostazione di un corretto programma di monitoraggio, sia, soprattutto, all'errata valutazione del tracciato CTG delle ore 18.28, allorché il taglio cesareo sarebbe valso ad evitare, molto probabilmente, le conseguenze dannose - osserva che la stessa Corte aveva sostanzialmente affermato che, se non si era provveduto a ciò, la colpa era della RO. Stando così le cose, "ammesso e non concesso che fosse necessaria la predisposizione di un programma più di monitoraggio, ugualmente il sinistro si sarebbe verificato, giacché dalla lettura del tracciato delle 18.28 non furono tratte le necessarie conseguenze". Ne derivava l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva attribuito identico rilievo causale all'una e all'altra circostanza, pur essendo solo la seconda decisiva.
Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.p.r. 128/1969, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il medesimo ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la sua responsabilità pur sotto il profilo di non avere dimostrato nè che la propria assenza fra le 18 e le 19 del giorno in discorso fosse legittima, ne' che avesse impartito direttive all'assistente. Ma, intanto, anche un primario può evidentemente assentarsi, e d'altro canto l'affidamento dell'AN all'assistente ex art. 7 citato risultava implicitamente dalla presenza in reparto della RO, potendosi così concludere che la causa diretta dell'evento non era stata la sua assenza, ma, ancora una volta, l'errata lettura del secondo tracciato.
Con il terzo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., si duole, il AN, che sia stato dichiarato responsabile "per omessa vigilanza sull'attività del personale sanitario". Una volta, infatti, che il reparto era adeguatamente presidiato da un medico dotato dei requisiti professionali per assumere le iniziative del caso, non poteva quel giudice parlare di culpa in vigilando, la fattispecie essendo estranea all'ipotesi dell'art. 2049 c.c., sostanzialmente richiamata dalla Corte d'appello.
Per invocare la responsabilità del primario - sottolinea - occorre una precisa prova in ordine al rapporto di causalità, oltreché la colpa, laddove, nel caso concreto, mancavano l'uno e l'altro elemento.
Con l'ultimo mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente principale censura la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto di attribuire a lui stesso e alla RO la colpa grave del fatto. In realtà la propria colpa, consistente nel non avere predisposto un adeguato programma di monitoraggio (a parte le riserve da fare sul punto), non era in rapporto causale con l'evento, giacché l'unica colpa grave, causalmente efficiente, doveva essere attribuita alla RO.
La ricorrente incidentale, dal canto suo, nel seguito del proprio ricorso incidentale deduce che: a) il sanitario di struttura pubblica deve rispondere solo in presenza di una colpa grave, trattandosi di responsabilità contrattuale;
b) se, a norma dell'art. 7 d.p.r. 128/1989, "il medico appartenente alla posizione iniziale (...) ha la responsabilità per le attività professionali a lui direttamente affidate (...). La sua attività è soggetta a controllo e gode di autonomia vincolata alle direttive ricevute", era provato che il primario non le aveva affidato il caso AN e che, in ogni caso, egli era presente, quel giorno, dalle 18 alle 19; c) pure ammessa l'assenza del primario, v'era da chiedersi "come poteva l'assistente Dott. RO, all'oscuro di istruzioni, di direttive, assumere l'iniziativa di 'disporre il tracciato CTG', 'di effettuarlo', 'di interpretarlo'"; d) la AN aveva mentito quando aveva riferito delle perfette condizioni di salute del coniuge e dei suoi familiari;
e) essa era tossicodipendente ed aveva anche mentito tale sua condizione ai sanitari di Lucera;
f) aveva egualmente mentito quando aveva riferito che era stata essa RO - non il primario, che pur era in reparto - ad interpretare il tracciato;
g) secondo la più aggiornata letteratura medica, il monitoraggio non dà certezze circa la possibilità di cogliere per tempo l'ipossia; h) i giudici del merito avevano violato gli artt. 1218, 2236 c.c. in relazione agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e falsamente applicato l'art. 2043 c.c. non avendo chiarito quale fosse la violazione dell'obbligo cui sarebbe seguito, in via causale, l'evento dannoso;
i) il primario aveva affidato la paziente, per il parto, all'ostetrica EL, onde a lei sola sarebbe spettato, ex art. 4 co. 1 d.p.r. citato, in caso di sofferenza fetale, chiamare il primario;
l) i giudici avevano sovvertito le regole sull'onere della prova pretendendo che fosse essa RO a provare che non sua, nonostante il disconoscimento, era la grafia che compariva sul tracciato;
m) essi, col semplice riferimento all'ampia documentazione, avevano fatto apodittiche affermazioni sulle condizioni socio - economiche dell'attrice e sul fatto che ad eseguire ed interpretare il tracciato fosse stata essa RO;
n) avevano data per scontata la correttezza dell'indagine peritale;
o) la relazione peritale era insufficiente in punto di rilevanza del monitoraggio.
Tali motivi (come si è anticipato) debbono essere esaminati congiuntamente, tutti attenendo - sotto profili intimamente connessi, se non in parte sovrapponibili - alla questione della responsabilità del AN e della RO.
La Corte barese confermò la prima decisione, in punto di concorrente responsabilità di costoro, così motivando.
Il Tribunale, nel recepire le conclusioni dei consulenti tecnici, aveva correttamente ritenuto che la patologia riguardante il piccolo LO - costituita da "grave cerebropatia perinatale con tetraparesi mista, cecità corchitale bilaterale e ritardo mentale grave (...) ascrivibile, con criterio di grande probabilità, prossimo alla certezza pratica, a sofferenza anossica cerebrale" - fosse "riferibile causalmente alle carenze assistenziali del travaglio di parto della madre AN ZI, per la mancata impostazione di un programma di monitoraggio corretto ed adeguato, ma soprattutto per l'errata valutazione del secondo tracciato CTG delle h. 18.28, epoca in cui era possibile decidere l'effettuazione del taglio cesareo ed evitare, molto probabilmente, le gravi conseguenze dannose".
In particolare, i consulenti, dopo aver esaminato le cartelle cliniche della AN e del neonato e dopo avere eseguito accurate indagini cliniche, dalle quali era rimasta esclusa la preesistenza di patologie del neonato e della madre, quali cause o concause del danno, ovvero la possibile incidenza su di esso della condizione di tossicodipendenza del padre, avevano condivisibilmente rilevato: che la gravidanza e il parto non presentavano elementi di rischio, ancorché fosse necessario programmare una monitorizzazione del travaglio, secondo gli schemi della normale pratica ostetrica;
che sarebbe stato necessario interpretare correttamente i primi segni di sofferenza fetale, che avrebbero dovuto suggerire una prosecuzione del monitoraggio onde acquisire utili indicazioni per una più adeguata condotta terapeutica;
che l'esecuzione del taglio cesareo - quale suggerito dalla migliore definizione del quadro di sofferenza fetale, se fosse stata correttamente attuata la monitorizzazione, soprattutto dopo le indicazioni date dal tracciato del tardo pomeriggio - avrebbe molto probabilmente evitato il fatto lesivo. Ciò detto, bene aveva giudicato il Tribunale attribuendo al AN la prima responsabilità dell'evento dannoso, poiché - essendo indubbio che la previsione di un corretto programma di monitoraggio rientra tra i doveri del primario, il quale è tenuto, alla stregua dell'art. 7 d.p.r. 128/69, a "defini(re) i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti e dagli assistenti" ed ha, comunque, "la responsabilità dei malati" - lo stesso AN si era invece limitato, con comportamento colposamente omissivo, a predisporre l'esecuzione di due sole registrazioni cardiotocografiche - alle 10.10 e alle 18.28 - per la durata di venti minuti circa ciascuna.
Ma non era questo il solo titolo di colpa del AN, dovendosi anche affermare una sua colpa in vigilando in relazione all'inesatta lettura del tracciato delle ore 18.28.
Egli, invero, aveva sempre sostenuto di essersi allontanato dal reparto alle ore 14.27, e di non aver quindi ne' eseguito, ne' letto il tracciato medesimo, laddove anche la RO aveva negato di averlo disposto, affermando che il primario era presente in reparto alle ore 18.28, come da orario di servizio, e che quindi era stato lui a provvedere a tutte le operazioni inerenti alla seconda cardiotocografia.
In difetto di qualsivoglia prova orale (del resto mai articolata dalla RO) andava dato credito - soggiungeva la Corte - alla documentazione prodotta, dalla quale emergeva che il AN, quel giorno, di contro allo schema previsionale di servizio, per il quale avrebbe dovuto essere in reparto dalle 18 alle 19, si era da esso allontanato alle 14.27, e vi aveva fatto ritorno alle 20.54, permanendovi sino alle ore 23.35.
Il AN, tuttavia, pur se assente dal reparto quando era stato eseguito il secondo tracciato, non poteva invocare l'insindacabilità del proprio potere decisionale, essendo evidente che tale potere, non illimitato, non l'esimeva dall'onere di indicare (e provare) quali fossero le esigenze particolari che l'avevano indotto a disattendere l'orario di servizio predisposto e ad assentarsi dal reparto, lasciandolo nelle mani dell'assistente.
Sicché, ciò non avendo fatto, ne' avendo provato d'avere impartito direttive all'assistente rimasto, a presidiare il reparto, andava ritenuto responsabile per omessa vigilanza sull'attività del personale sanitario.
Del pari era da confermare la sentenza in punto di responsabilità della RO in ragione del suo comportamento negligente ed imperito allorché visitò la partoriente alle ore 18.50.
A tale momento, il tracciato CTG era già stato depositato nella cartella clinica e la RO, unico medico nel reparto, era perciò nelle condizioni di esaminarlo o di attivarsi per farlo. Invero, anche a trascurare le dichiarazione rese dall'AN ai consulenti tecnici (secondo cui il tracciato era stato esaminato dalla RO), riusciva assai difficile ipotizzare che gli esiti di un accertamento tanto importante non fossero stati immediatamente sottoposti al medico che si accingeva a visitare la paziente. Essa, invece, non aveva visionato il tracciato, oppure, se lo aveva visionato, non l'aveva saputo interpretare, nonostante che presentasse evidenti ed inequivoche decelerazioni di tipo tardivo: la quale cosa avrebbe dovuto quanto meno suggerire, da allora in poi, un monitoraggio continuo che avrebbe certamente registrato ulteriori e più gravi segni di sofferenza fetale e avrebbe imposto un atteggiamento ostetrico diverso, traducendosi nella scelta del taglio cesareo, ancora possibile e in grado di evitare le gravi conseguenze della sofferenza neonatale.
La RO era quindi responsabile di un comportamento negligente e/o imperito, in indubbia relazione causale rispetto all'evento lesivo, giacché, pur non rientrando nei suoi poteri il procedere al taglio cesareo, avrebbe dovuto sicuramente informare della situazione il primario, tanto più che un qualche motivo d'allarme era dato dal ritardo nello svolgimento del parto (il ricovero della paziente era avvenuto alle ore 2.40 con dilatazione di 2,3 cm. rilevata alle ore 7.20), ritardo che avrebbe dovuto consigliare un più assiduo controllo sulla insorgenza eventuale di una sofferenza fetale ed imporre le determinazioni di competenza.
In definitiva, il Tribunale aveva fatto buon governo delle norme dettate dagli artt. 7 d.p.r. 27 marzo 1969 n. 128 e 63 d.p.r. 20 dicembre 1979 n. 761, le quali - ben lungi dal deresponsabilizzare gli assistenti - disegnano la tipicità delle mansioni e dei compiti spettanti a ciascun medico partecipe di un'equipe all'interno di una struttura ospedaliera.
Corretta appariva infine la decisione anche in relazione all'art. 2236 cod. civ., dettato in tema di colpa professionale, poiché, alla luce dei rilievi svolti, la colpa di entrambi i sanitari poteva essere ritenuta grave, essi non avendo tenuto, per grave negligenza ed imperizia, una condotta medica rientrante nei normali canoni di diligenza professionale, ne' avendo attuato gli interventi terapeutici adeguati.
Questa essendo la motivazione - esauriente, coerente - della sentenza impugnata, l'articolato mezzo della RO appare privo di qualunque fondamento, perché: le censure sub b), c), d), e), f), i), m), n), in quanto dirette a sottoporre al controllo della Corte non già la giustificazione logica della ricostruzione del fatto, quale effettuata dal giudice d'appello, ma la ricostruzione del fatto in sè, si risolvono per ciò stesso in una richiesta di riesame del merito della controversia, e sono, come tali, inammissibili in questa sede;
la censura sub a), peraltro di difficile comprensione, sembra rivolta contro una statuizione mai pronunciata dalla Corte di merito (la RO non sarebbe stata in colpa grave); le censure sub g) ed o) investono una statuizione che non riguarda la ricorrente, bensì il AN (ritenuto responsabile, tra l'altro, per avere deficientemente programmato il monitoraggio); la censura sub h) è infondata, la sentenza parendo chiarissima circa l'ipotesi di responsabilità attribuita, alla RO (non avere letto, nonostante la specificità della situazione, od avere letto male il tracciato CTG delle 18.28); infondata, infine, è la censura sub l), che prospetta un'ipotesi di violazione dei principi sull'onere della prova, poiché la Corte d'appello, affermando che il AN era assente dal reparto nel periodo compreso fra le 18 e le 19 di quel giorno, non fece altro che esercitare il proprio discrezionale potere di valutazione delle prove e di accertamento dei fatti. Quanto alle critiche svolte dal AN contro la sentenza, esse possono, nel loro complesso, così sintetizzarsi.
Il giudice d'appello era incorso in errore di diritto nel ritenere che fosse corresponsabile dell'errata lettura, da parte della RO, del tracciato CTG delle 18.28, poiché - mentre quest'ultima, quale assistente, aveva per legge un proprio ambito di competenze, all'interno del quale avrebbe potuto e dovuto attivarsi - non illegittima era, quel pomeriggio, la sua assenza dal reparto. Stando così le cose, pur nell'inconcessa ipotesi che egli fosse in colpa per avere mancato di predisporre un adeguato programma di monitoraggio, la Corte avrebbe dovuto escludere il rapporto causale tra il suo comportamento omissivo e l'evento dannoso, giacché, alla stregua delle recepite indagini peritali, l'evento medesimo sarebbe stato molto probabilmente evitato se, una volta correttamente interpretato il tracciato CTG, la RO avesse agito di conseguenza, ponendo in essere il comportamento dovuto.
Questo Collegio, trascurata la critica, per vero appena accennata, del ritenuto profilo di colpa consistente nel deficiente programma di monitoraggio, in quanto relativa ad un argomento di merito, osserva che la questione dedotta, pur nella prospettazione che ne fa il AN, è infondata.
Com'è noto, la consolidata giurisprudenza afferma che, nel caso che l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p., secondo cui, in presenza di una pluralità di fatti imputabili a più persone, a tutti deve riconoscersi un'efficacia causativa, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza di essi, l'evento, sebbene prodotto dal fatto avvenuto per ultimo, non si sarebbe verificato;
qualora, invece, la causa sopravvenuta sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento, questa può assurgere a causa efficiente esclusiva, in quanto, inserendosi nella successione dei fatti, toglie ogni legame tra le cause remote e l'evento (Cass. 15 gennaio 1996 n. 268). Ha talora precisato, la giurisprudenza, che la causa sopravvenuta, in tanto è da ritenere sufficiente da sola a determinare l'evento - interrompendo così il rapporto causale del diverso fattore considerato, degradato a mera occasione -, in quanto sia costituito da una circostanza eccezionale ed atipica (Cass. 23 febbraio 2000 n. 2037). Ebbene, dalla motivazione della sentenza, ampia e dettagliata, risulta in modo evidente il particolare valore causale che - in riferimento al determinismo del fatto dannoso, complessivamente considerato - il giudice del merito ritenne di annettere all'omissione della quale si discute: risulta, cioè, il suo preciso convincimento che tanto la RO quanto il AN avessero concorso, con i rispettivi comportamenti omissivi, alla verificazione dell'evento finale.
In particolare, quanto a quest'ultimo, la Corte d'appello indugiò non poco sull'importanza assegnata dalla scienza medica al monitoraggio nel corso del travaglio del parto, quale "minimo" strumento diagnostico di un'eventuale sofferenza fetale da ipossia, monitoraggio da farsi attraverso la "registrazione CTG per venti minuti all'inizio del travaglio e in successive registrazioni ogni trenta minuti per una durata di cinque minuti, tranne che nell'ultimo periodo del travaglio in cui l'intervallo di registrazione è ridotto a cinque minuti".
Concluse, quindi, che tale comportamento omissivo dava luogo a responsabilità al pari "di quello di chi non ha saputo leggere o non ha letto i risultati del tracciato delle ore 18.28": la quale affermazione esprime la sicura opinione, alla stregua dell'intera trama argomentativa, che i singoli accertamenti strumentali, se disposti, avrebbero certamente posto in evidenza, via via, quei segni di sofferenza fetale culminati alle ore 18.28 di quel giorno 18 ottobre 1988, dando così al medico del reparto maggiori possibilità (oltre l'ultima, non utilizzata) di avvedersi per tempo della reale situazione di sofferenza in cui versava il feto, e di comportarsi di conseguenza.
In definitiva, la censura, sostanziandosi nel contrapporre alla valutazione del giudice - sulla concorrente colpa, causalmente efficiente, di entrambi i medici - una diversa valutazione, fondata sull'interruzione del nesso causale, finisce per investire questa Corte, ancora una volta, di una non consentita questione di merito. Così rigettato il primo motivo del ricorso principale, resta priva di interesse la deduzione del secondo e del terzo motivo del ricorso principale, attinenti alla diversa, concorrente ipotesi di colpa rappresentata dal non avere vigilato, il AN, sull'operato della RO, poiché, in ogni caso, la decisione rimarrebbe ferma in base al profilo di colpa irretrattabilmente affermato.
Tale conclusione costituisce sostanziale applicazione del principio secondo cui, qualora sia impugnata con ricorso per cassazione una sentenza fondata su più ragioni, ciascuna di per sè idonea a sorreggerla, è necessario non solo che ciascuna di esse formi oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella sua interezza, affinché si compia lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, che mira alla cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. Pertanto, in quest'ipotesi è sufficiente che sia respinta la censura formulata relativamente ad una di quelle ragioni, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, con l'ulteriore conseguenza che i motivi di doglianza relativi alle altre ragioni divengono inammissibili per difetto di interesse all'impugnazione (Cass. 1 marzo 1995.n. 2301). Infondata, da ultimo, è la quarta doglianza del ricorso principale, in ragione dell'incensurabilità della valutazione espressa dal secondo giudice, ex art. 2236 c.c., sull'entità della colpa (grave) del AN;
non senza comunque notare che la limitazione di responsabilità prevista dalla norma appena citata non sussiste nell'ipotesi, in concreto ritenuta, di danni cagionati per negligenza, perché di essi il medico deve rispondere in ogni caso (Cass. 19 maggio 1999 n. 4852, Cass. 18 novembre 1997 n. 11440). Così integralmente rigettati i ricorsi, per le spese di lite si dispone che seguano, in via solidale, la soccombenza dei ricorrenti, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi e li rigetta, e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 570.000=, oltre onorari, liquidati in lire 10.000.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001