Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 24969
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Sentenza 16 maggio 2014

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In tema di misure di prevenzione, la regola della fungibilità del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferto con quello relativo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - desumibile dall'art. 15 D.Lgs. n. 159 del 2011 - non opera se la misura cautelare sia di tipo non custodiale o sia stata applicata prima dell'insorgenza della condizione di pericolosità sociale posta a fondamento della misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, ai fini del computo della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva negato la fungibilità del periodo in cui l'interessato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, cessata prima che il ricorrente venisse sottoposto alla misura di prevenzione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 24969
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24969
    Data del deposito : 16 maggio 2014

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