Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, la regola della fungibilità del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferto con quello relativo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - desumibile dall'art. 15 D.Lgs. n. 159 del 2011 - non opera se la misura cautelare sia di tipo non custodiale o sia stata applicata prima dell'insorgenza della condizione di pericolosità sociale posta a fondamento della misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che, ai fini del computo della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, aveva negato la fungibilità del periodo in cui l'interessato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, cessata prima che il ricorrente venisse sottoposto alla misura di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 24969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24969 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 16/05/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1503
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36253/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI RO N. IL 22/06/1980;
avverso l'ordinanza n. 43/2013 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 26/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con istanza del 12.2.2013 IE ET chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria che, ai fini della durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, applicata dallo stesso Tribunale con decreto del 3.3.2011, venisse computato, a titolo di fungibilità, il periodo in cui l'interessato era stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, in relazione ad un procedimento penale concluso con la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Con ordinanza depositata il 27.3.2013 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione deducendo la violazione della L. n. 1423 del 1956, art. 12 come novellata dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 15 dal quale è desumibile, a contrariis, che il periodo di custodia cautelare sofferto per un procedimento concluso con sentenza di assoluzione può essere computato nella misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La L. n. 1423 del 1956, art. 12, comma 2 trasfuso nell'art. 15 del cit. D.Lgs. rubricato "Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione", stabilisce il divieto di computare nella durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno il periodo di tempo trascorso in esecuzione di una misura cautelare custodiale (detenzione in carcere o arresti domiciliari) seguita da condanna, ovvero in espiazione di pena. La ratio della norma si individua nel fatto che la sopravvenienza a carico del sorvegliato speciale di un titolo custodiale, in esecuzione di una pena o in applicazione di una misura cautelare, rende impossibile la prosecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la quale pertanto viene sospesa e differita sino a quando viene a cessare lo stato di privazione della libertà personale (Sez. U, n. 6 del 25/03/1993, Tumminelli, Rv. 194062;
conformi le massime successive).
Dalla previsione del divieto di computare nell'obbligo di soggiorno il tempo trascorso in custodia cautelare "seguita da condanna", si desume, all'opposto, che sussiste fungibilità tra la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la custodia cautelare indebitamente sofferta poiché seguita da sentenza di proscioglimento, sia essa di assoluzione che di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione o per altra causa. (in tal senso Sez. 1, n. 43682 del 13/11/2007, Manzi, Rv. 238423). Tuttavia la fungibilità è riferita dalla norma alle sole misure cautelari di tipo custodiale cui non abbia fatto seguito la sentenza di condanna, e presuppone che la misura di prevenzione sia in corso allorché sopravviene l'applicazione di una misura custodiale (Sez. 6, n. 48302 del 02/12/2009, Trapasso, Rv. 245516); in proposito occorre considerare che il limite cronologico stabilito dall'art. 657 c.p.p., comma 4 in tema di applicazione del principio di fungibilità,
conduce ad escludere che la custodia cautelare subita senza titolo, e perciò fungibile con la durata della misura di prevenzione con obbligo di soggiorno, possa precedere anziché seguire l'insorgenza della condizione di pericolosità sociale in relazione alla quale è stata applicata la misura di prevenzione, il che a maggiore ragione vale in relazione alla condizione di pericolosità in cui si trova il soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che non può che essere fronteggiata con l'esecuzione in atto della misura di prevenzione.
Nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente rigettato la richiesta di computare nella durata della misura di prevenzione il periodo si sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in relazione ad un titolo di reato dichiarato estinto per prescrizione, sia in ragione della natura non detentiva della misura cautelare, sia perché il periodo trascorso dall'interessato nella vigenza della misura cautelare dell'obbligo di dimora aveva avuto termine in data 14.2.2013, cioè prima che il ricorrente venisse sottoposto, in data 20.2.2013, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2014