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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10142 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE LA REPUBBLICA PRESSO IL TR:IBUNALE TRIBUNALE DI VALLO LA AN nei confronti di: ON NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di VALLO LA AN udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 10142 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza dell'8 luglio 2022, nel «i >O corso degli atti preliminari al dibattimento in ordine al reato di cui all'art. itie bis cod. pen. nei confronti SC AN, ha dichiarato su eccezione della difesa "nullità degli atti e restituzione del fascicolo al Pubblico Ministero perché lo trasmetta al Gip per la fissazione dell'udienza preliminare". 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva che il provvedimento in esame deve essere considerato atto abnorme in quanto il delitto per cui si procede rientra fra quelli per i quali a norma dell'art. 550 comma 2 lett. e bis cod. proc. pen si procede con la citazione diretta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato per cui si procede previsto dall'art. 590 bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) rientra fra quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, in quanto rientra nella elencazione di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc. pen. (lett. e bis). Correttamente, dunque, nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale mediante emissione del decreto di citazione a giudizio. 3.L'ordinanza in esame, determinando una indebita regressione del procedimento cui non è possibile porre rimedio, presenta le caratteristiche dell'atto abnorme. 3.1. L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. ' 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è affermato che è "abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 4.L'ordinanza impugnata, dunque, ha creato un effetto di stallo o regressione processuale non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (in senso analogo Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Rv. 283578 con riferimento al provvedimento del giudice del dibattimento che, a fronte del corretto esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis, cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio;
Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Macera, Rv. 268487) A fronte del provvedimento impugnato è impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare, perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione 3 Deciso in Rima il 9 febbraio 2023. Il Con st. A Il Presidente LE bi s vo , penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato, Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623). In casi di tal fatta il giudice dell'udienza preliminare non potrebbe sollevare conflitto di competenza, giacchè ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. qualora il contrasto sia tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania della Lucania per l'ulteriore corso
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 10142 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza dell'8 luglio 2022, nel «i >O corso degli atti preliminari al dibattimento in ordine al reato di cui all'art. itie bis cod. pen. nei confronti SC AN, ha dichiarato su eccezione della difesa "nullità degli atti e restituzione del fascicolo al Pubblico Ministero perché lo trasmetta al Gip per la fissazione dell'udienza preliminare". 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva che il provvedimento in esame deve essere considerato atto abnorme in quanto il delitto per cui si procede rientra fra quelli per i quali a norma dell'art. 550 comma 2 lett. e bis cod. proc. pen si procede con la citazione diretta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Il reato per cui si procede previsto dall'art. 590 bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) rientra fra quelli per i quali si procede con citazione diretta a giudizio, in quanto rientra nella elencazione di cui all'art. 550 comma 2 cod. proc. pen. (lett. e bis). Correttamente, dunque, nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva esercitato l'azione penale mediante emissione del decreto di citazione a giudizio. 3.L'ordinanza in esame, determinando una indebita regressione del procedimento cui non è possibile porre rimedio, presenta le caratteristiche dell'atto abnorme. 3.1. L'abnormità costituisce una forma di patologia dell'atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un'esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l'intervento del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. ' 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell'area dell'abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell'atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell'esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l'abnormità strutturale dall'abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione). La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 con cui si è affermato che è "abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem" e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento". 4.L'ordinanza impugnata, dunque, ha creato un effetto di stallo o regressione processuale non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (in senso analogo Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Rv. 283578 con riferimento al provvedimento del giudice del dibattimento che, a fronte del corretto esercizio dell'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio per il delitto di cui all'art. 624-bis, cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio a giudizio;
Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Macera, Rv. 268487) A fronte del provvedimento impugnato è impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare al giudice dell'udienza preliminare, perché si tratterebbe di un esercizio dell'azione 3 Deciso in Rima il 9 febbraio 2023. Il Con st. A Il Presidente LE bi s vo , penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato, Sez. 6, n. 52160 del 16/11/2016, Belville, Rv. 268623). In casi di tal fatta il giudice dell'udienza preliminare non potrebbe sollevare conflitto di competenza, giacchè ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. qualora il contrasto sia tra il giudice dell'udienza preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l'ulteriore corso. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania della Lucania per l'ulteriore corso