Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
L'alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare il delitto di riciclaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2013, n. 22992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22992 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/02/2013
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 438
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 44074/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO BIAGIO N. IL 04/11/1949;
OR MI N. IL 11/06/1982;
IC AN N. IL 22/08/1976;
avverso l'ordinanza n. 2711/2012 TRIB. LIBERTÀ di RO, del 24/09/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine il quale chiede la dichiarazione di inammissibilità.
Udito il difensore Avv. Andrea Gatto il quale insiste nel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
RO BI, OR MI, IC AN ricorrono per Cassazione avverso la ordinanza 24.9.2012 con la quale il Tribunale del riesame di OM ha confermato il provvedimento della custodia cautelare in carcere per il RO e il OR e ha applicato quella degli arresti domiciliari al IC AN.
I ricorrenti con un unico atto di impugnazione richiedono l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
p. 1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), violazione dell'art. 266 c.p.p., perché le intercettazioni telefoniche sono state disposte fuori dei casi consentiti dalla legge mancando la prova del delitto di cui agli artt. 582, 583 e 585 c.p., che nella specie costituisce il presupposto previsto dall'art. 267 c.p.p.. p. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione perché, con riferimento al delitto di cui all'art. 416 c.p., mancherebbe la prova della esistenza di un vincolo associativo fra gli indagati.
p. 3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione dell'art. 648 bis. c.p., perché la sola sostituzione e alterazione dei numeri di matricola impressi sul telaio di un automezzo (peraltro privo di targa falsificabile o alterabile) non sarebbe atto sufficiente ad integrare il delitto di riciclaggio. p. 4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione con riferimento agli elementi costitutivi del delitto di ricettazione dell'autovettura NISSAN tg. VT 41391, intestata a CI RO e trovata nella disponibilità del RO BI (capo h). In particolare la difesa lamenta che non sono state valutate le giustificazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e non è stato messo in evidenza che l'acquisto dell'autovettura è stato un atto del tutto regolare. p. 5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione relativamente al capo i). La difesa sostiene che a carico del RO BI vi sarebbe solo il testo di una conversazione telefonica intercettata, intercorsa con la moglie del LA priva di valenza conclusiva ai fini della prova del reato. Riguardo al IC la difesa rileva che nulla viene riferito in ordine agli indizi di colpevolezza per il suddetto reato di cui al capo i).
p. 6.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione in ordine al capo j). La difesa sostiene che il OR avrebbe ceduto al AR una autovettura Audi A3 del tutto regolare (diversa da quella poi trovata nella disponibilità del cessionario), deponendo in tal senso, secondo la tesi della difesa, il contenuto delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni intercorse tra le suddette persone.
p. 7.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione in ordine al capo k). La difesa sostiene che è illogica la motivazione per la quale l'indagato OR avrebbe "inserito una targa rubata sulla sua autovettura regolare", alfa romeo 147 essendo peraltro vero il contrario. A tal proposito, la difesa pone in evidenza la carenza di univoci elementi indizianti.
p. 8.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione in ordine al capo L) avente ad oggetto un carro gru.
p. 9.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione con riferimento alla conferma della misura custodiale in carcere disposta per il RO e il OR;
la difesa pone in evidenza che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione la grave situazione familiare del OR, e non ha preso in considerazione il comportamento processuale del RO che ha confessato i reati di cui ai capi D) e G).
RITENUTO IN DIRITTO
Va premesso che la valutazione delle doglianze difensive in materia cautelare soggiace ai noti limiti del giudizio di legittimità. Infatti in materia di provvedimenti "de libertate", la Corte di Cassazione non ha alcun potere ne' di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure;
infatti, sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. SU 22.3.20 11 n. 11; Cass. Sez. 2^, 7.12.2011 n. 56; Cass. Sez. 6^, 12.11.1998 n. 3529; Cass. Sez. 1^ ordinanza 20.3.1998 n. 1700; Cass. Sez. 1^, 11.3.1998 n. 1496; Cass. Sez. 1^, 20.2.1998 n. 1083). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio;
b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito, (v. in tal senso Cass. sez. 3^, 21.10.2010 n. 40873). Infatti il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. Sez. 1^, 19.10.2011 n. 41738; e nello stesso senso Cass. Sez. 4^, 3.5.2007 n. 22500; Cass. Sez. 6^, 15.3.2006 n. 10951). Passando in disamina i punti di ricorso va osservato quanto segue. Il primo motivo è manifestamente infondato, sotto due diversi profili. In primo luogo va osservato che la questione dedotta imporrebbe, in questa sede, una valutazione di merito sulla fondatezza della notizia di reato, al momento della sua presentazione e sulla legittimità delle susseguenti determinazioni assunte dall'Ufficio della Pubblica accusa. Si tratta di apprezzamenti su questioni di fatto che esulano dai compiti del giudice di legittimità per le ragioni sovra indicate indicate. In secondo luogo va ancora considerato che il Tribunale del riesame, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, sul punto ha dato risposta adeguata, formulando un giudizio che non è stato oggetto di specifica censura di legittimità. Va infatti qui ribadito che i presupposti delle intercettazioni sono la indispensabilità ai fini delle indagini e la sussistenza dei gravi indizi di reato;
tale secondo requisito, (oggetto di critica in questa sede) va inteso non in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche, richiedendosi una ricognizione sommaria degli elementi dai quali sia dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato e non un'esposizione analitica, ne' tanto meno l'evidenziazione di un esame critico degli stessi, (v. In tal senso Cass. Sez. 6^ 7.11.2006 in Ced Cass. Rv 235318. La difesa, con doglianze generiche nel contenuto,non ha messo in evidenza censure valide che, in applicazione dei principi di diritto richiamati, rendano evidenti possibili violazioni dell'art. 267 c.p.p., nella sua applicazione.
Il secondo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli indagati, il Tribunale, dopo avere sommariamente richiamato i principi di diritto applicabili in tema di elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416 c.p., ha preso in considerazione gli aspetti di fatto della vicenda e correlandoli fra loro ha formulato il giudizio sulla sussistenza degli elementi indizianti del delitto indicato: programma criminoso (furto di veicoli da destinare al mercato estero), legame fra gli associati persistente, messa in comune fra gli associati delle rispettive conoscenze nel settore e dei propri canali di approvigionamento, costituiscono altrettanti elementi di fatto sulla cui base non è manifestamente illogico ritenere la costituzione di una associazione per delinquere quale quella descritta nell'imputazione. Si tratta di un apprezzamento in merito di quanto emerso nel corso delle indagini, che tiene conto della fluidità della prova, proprio in funzione della fase processuale;
la motivazione del provvedimento impugnato rende evidente le ragioni conducenti a quel giudizio di elevata probabilità del fondamento dell'accusa, richiesto a fondamento dell'ordinanza cautelare. La motivazione sul punto è adeguata, si concreta in una valutazione critica degli indizi illustrati nell'ordinanza cautelare come tale idonea a soddisfare i requisiti previsti dalla legge in materia cautelare personale. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale ha preso in considerazione le prove relative al delitto di cui al capo D) (riciclaggio), costituite: dal p.v. di sequestro del veicolo escavatore New Holland, dalla circostanza dell'irregolare abbinamento riscontrato tra il motore e il telaio del mezzo;
dal tenore delle conversazioni intercorse tra il OM BI e il GL MI il 23.12.2010 e il 30.12.2010. La motivazione non è manifestamente illogica, ne' carente. In diritto va ancora osservato che i principi applicati sono conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di riciclaggio, posto che l'attività di abbinare in modo irregolare parti di veicoli diversi costituisce condotta idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., nello stesso senso (v. Cass. Sez. 2^ 27.6.2006,
Petruzzelli; Cass. Sez. 2^ 25.9.2007 Sergi). La considerazione svolta dalla difesa per la quale la contraffazione di un numero di telaio sarebbe giustificata dal solo fatto di detenere illegittimamente un mezzo di illecita provenienza, essendo necessarie ulteriori attività ai fini dell'immissione sul mercato del detto mezzore tesi errata in diritto. Il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., si perfeziona ogni qualvolta venga posta in essere una qualsivoglia attività tesa a celare la identificazione della provenienza delittuosa di un bene. A tal fine la alterazione dei numeri di telaio di un veicolo di illecita provenienza è condotta idonea ad integrare la fattispecie, perché il fatto dell'alterazione costituisce modalità volta ad ostacolare l'identificazione dell'origine del corpo del reato (Cass. Sez. 2^ 6.10.2004 Calabrese). La motivazione dell'ordinanza impugnatasi punto sfugge ad ogni critica.
Il quarto motivo di ricorso (relativo al capo h della imputazione) è infondato per le medesime considerazioni formulate per quello precedente. Il Tribunale del riesame ha valutato la sussistenza di indizi di reità sulla base del possesso del bene (autoveicolo) di illecita provenienza, nonché le condizioni dello stesso sotto il profilo della sua irregolare intestazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata, anche per questa parte appare congrua e adeguata dovendo essere integrata da quella dell'ordinanza cautelare che, a sua volta, richiama il contenuto degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria riportati nella richiesta della misura cautelare formulata dall'Ufficio del Pubblico ministero. La difesa non pone in evidenza alcun vizio specifico della motivazione del provvedimento impugnato e la censura formulata in relazione al fatto che il Tribunale del riesame non avrebbe preso in considerazione quanto asserito dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia si risolve in una censura generica. Infatti la difesa non ha reso palese (come era suo preciso onere nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso: Cass. Sez. 6^ 8.7.2010, Capanna) il contenuto di quelle dichiarazioni, la loro valenza dimostrativa di un'ipotesi alternativa in fatto e la susseguente specifica omessa motivazione da parte del Tribunale. Il difetto della compiuta illustrazione del motivo di doglianza si risolve in una doglianza a carattere generico, non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 581 c.p.p.. In diritto valgono le medesime considerazioni già
espresse con riferimento al terzo motivo di ricorso. Il quinto motivo, relativo all'imputazione di cui al capo i) è generico ed induce ad un apprezzamento nel merito degli elementi ritenuti indizianti. La motivazione del Tribunale del riesame che va integrata con quella contenuta nell'ordinanza cautelare (pp. 29 - 32) è esaustiva, costituendo una verifica, in sede di impugnazione, dell'adeguatezza nel merito della valutazione operata dal giudice della cautela attraverso l'apprezzamento di una pluralità di circostanza di fatto ricollegate al contenuto di una serie di conversazioni telefoniche intercettate e tutte puntualmente riportate. La difesa nella sua impugnazione limita la deduzione della propria censura esclusivamente su uno degli elementi indiziari (richiamati dal Tribunale del riesame) che non può peraltro essere preso in considerazione isolatamente e frammentariamente, come fa la stessa difesa, ma che va letto e calato nel complessivo contesto probatorio descritto nell'ordinanza cautelare. In tal senso gli indizi dai quali il giudice di merito ritrae il proprio convincimento sono rappresentati non solo dal tenore della telefonata intercorsa tra il RO e la compagna del AN, ma anche da quella intercorsa tra lo stesso RO e il CI Torquato.
L'interpretazione del contenuto e della portata delle conversazioni intercettate attiene ad aspetti di merito che non possono essere oggetto di una diversa valutazione in questa sede (Cass. sez. 6^ 11.12.2007 Sitzia); la difesa inoltre non ha illustrato quale sia la valenza probatoria alternativa degli elementi indizianti che, sottoposta alla attenzione del Tribunale del riesame, non sia stata da questi apprezzata. Sotto questo profilo manca la prova che la motivazione del provvedimento impugnato sia carente, illogica o contradditoria.
Analoga considerazione va svolta con riferimento alla posizione del LA AN.
Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, relativi ai capi J), K) ed L) sono infondati e vanno rigettati. Anche per questi reati il Tribunale del riesame ha indicato le fonti di prova fondate sull'apprezzamento di un complesso di intercettazioni telefoniche intercorse fra gli indagati. Le censure della difesa si fondano su una soggettiva interpretazione del contenuto delle medesime fonti di prova e sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa in fatto relativa alla apposizione di una targa falsa (sesto motivo di ricorso), nonché su un diverso apprezzamento in fatto (settimo motivo di ricorso) ed, infine, su una rivalutazione degli elementi indizianti (ottavo motivo di ricorso).
In tutti i suddetti motivi la difesa non esplicita il vizio della motivazione (che deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato), ne' fornisce indicazioni specifiche che possano dimostrare che la decisione del Tribunale del riesame sia frutto di un "travisamento" della prova, ne' tantomeno dimostra di avere prospettato al Tribunale una plausibile ricostruzione alternativa delle vicende che non sia stata presa immotivamente in considerazione dallo stesso Tribunale.
Il nono motivo di ricorso (attinente all'aspetto delle esigenze cautelari) è infondato. Il Tribunale del riesame ha esaustivamente valutato gli elementi che giustificano l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere per il RO e il OR, richiamando quanto previsto dall'art. 274 c.p.p., lett. c), prendendo in considerazione la gravita e la pluralità dei fatti illeciti attribuiti agli indagati, nonché le modalità delle condotte, i collegamenti con ambienti criminali, i precedenti penali e, per quanto attiene al OR, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
sulla base dei suddetti elementi il Tribunale ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione delle condotte illecite in forma più grave per il FORIgLIO e il RO e in misura lievemente attenuata per il AN. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, le condizioni familiari del OR (in particolare la situazione di salute delle figlie) e la condotta processuale del RO il quale avrebbe confessato i reati di cui ai capi D) e G). La censura è infondata per entrambi gli indagati. La circostanza che il Tribunale del riesame non abbia reso motivazione espressa sul contenuto della documentazione allegata dalla difesa relativa alle condizioni familiari del OR, non costituisce vizio della motivazione, avendo il giudice dell'impugnazione esplicitato in modo chiaro la preminenza delle ragioni cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., lett. C), con conseguente implicito giudizio di soccombenza delle diverse valutazioni di merito espresse dalla difesa. La difesa inoltre formula sul punto una doglianza del tutto generica, perché non fornisce alcuna indicazione della particolare incisività delle condizioni soggettive e personali degli indagati e la idoneità delle loro rispettive condizioni personali ad escludere o ad attenuare le esigenze cautelari tanto chiaramente descritte nei loro presupposti dal Tribunale del riesame. La motivazione è pertanto adeguata e non suscettibile di censure in merito e la doglianza è infondata. Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
Ex art. 94 disp. att. c.p.p., la cancelleria dovrà provvedere alle comunicazioni di legge limitatamente alle posizioni di RO BI e OR MI.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. Att. c.p.p., limitatamente a RO BI e OR MI.
Così deciso in OM, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2013