Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2001, n. 8419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8419 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B 84 1 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G. n. 2007/997 616481/99 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Cron. 19272 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 28 marzo 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da VO AT, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco M Modica e Olindo Di Francesco e con gli stessi elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Gonzaga n. 37 (presso Battaglia Salvatore), giusta procura a margine del ricorso;
1472
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato elettivamente in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
e nei confronti di ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappr. pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale dell'Istituto), giusta procura in calce al controricorso;
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- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di MO-Sezione Lavoro n. 4202/1997 del 14 marzo 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 823/1994). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 marzo 2001 dal cons. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Michele Di Lullo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Agrigento IA OL conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza erroneamente negatole nella pregressa fase amministrativa. L'adito Giudice del Lavoro, espletata una consulenza tecnica sullo stato di salute della ricorrente, rigettava la domanda attorea e - su impugnativa della parte soccombente il Tribunale di MO (quale Giudice del lavoro di secondo grado), dopo avere espletato una nuova consulenza-tecnica medico-legale, rigettava l'appello, "dichiarando l'appellante non tenuta al pagamento delle spese di giudizio". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Tribunale di W MO si è riportato alla consulenza tecnica disposta in grado di appello - dalla quale risultava che la OL non raggiungeva il limite previsto dalla legge per la corresponsione delle provvidenze economiche>> - ed ha affermato che tale giudizio medico-legale è da condividersi pienamente in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici>>. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IA OL, adducendo a sostegno tre motivi e notificando detto ricorso anche all'I.N.P.S. "quale successore ex lege del Ministero dell'Interno". 3 Resistono con controricorso sia il Ministero dell'Interno che I'I.N.P.S.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art.3 della legge n. 118/1971, del d.m. 25 luglio 1980, del d. lgs. n. 509/1988 (artt. 1/5), del d.m. 5 febbraio 1992, nonchè motivazione insufficiente e di stile, travisamento dei fatti e omesso esame di punto decisivo della controversia>> - censura la sentenza del Tribunale di MO per non avere rilevato che entrambi i consulenti avevano espresso una valutazione delle minorazioni invalidanti soltanto sulla base dell'anamnesi e dell'esame obiettivo, omettendo di sottoporre la ricorrente alle approfondite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio così come previste dal legislatore>> e per avere recepito passivamente il complesso di violazioni normative e valutazioni scientificamente errate perpetrate dal c.t.u. di secondo grado>>. A R Con il secondo motivo di ricorso viene addebitata al Giudice di appello “omessa o, quantomeno, insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia" per avere genericamente ed apoditticamente aderito al parere del c.t.u. limitandosi a richiamare in sentenza il giudizio di quest'ultimo senza dare specifica e adeguata ragione dell'adesione al parere del consulente tecnico>>. 4 Con il terzo motivo la ricorrente "deduce” testualmente che nella more del giudizio le condizioni di salute della ricorrente si sono ulteriormente aggravate, così come risulta dai certificati che si producono, con necessità di valutazione a norma dell'art. 149 "disp. att." cod. proc. civ.>>. II In primo luogo deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'I.N.P.S. in quanto detto Istituto è legittimato ex commi primo e terzo del d. lgs. n. 112/98 - a stare in giudizio esclusivamente per i giudizi promossi a decorrere dal 3 settembre 1998 (idest, dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del cennato decreto legislativo), mentre il presente giudizio è stato instaurato con ricorso depositato in data 20 ottobre 1992. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti dell'I.N.P.S. per difetto di legittimazione passiva. III. Il primo motivo di ricorso appare infondato. . R M Infatti, in tema di invalidità pensionabile, il consulente tecnico di ufficio non ha l'obbligo di procedere a riscontri strumentali quando l'esame clinico abbia chiaramente escluso l'attuale persistenza della patologia attestata da pregressi accertamenti, atteso che le indagini strumentali e di laboratorio non hanno, ai fini diagnostici, efficacia assoluta e determinante e che la necessità di farvi ricorso sussiste solo nei 5 casi in cui l'esistenza della lamentata patologia non possa essere verificata attraverso l'esame diretto del periziando (Cass. n. 9929/1994). Pertanto, essendo la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento affidata al giudizio professionale dell'ausiliario del giudice, nella specie non emerge assolutamente - nè il ricorrente ha indicato specificamente le ragioni sulla necessità di accertare le infermità in questione “con apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio" una mancanza di correlazione tra la sintomatologia riscontrata e la diagnosi espressa con riferimento alla pretesa insufficienza dei mezzi di indagine utilizzati per giungere alla diagnosi conclusiva. A conferma, poi, dell'infondatezza delle ulteriori censure contenute nel motivo di ricorso in esame ci si riporta al principio - affermato costantemente da questa Corte - secondo cui, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 271/1995). 6 IV. Anche il secondo motivo di ricorso si appalesa infondato. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale di MO si è riportato espressamente al giudizio medico-legale del consulente tecnico di ufficio, affermando di condividere pienamente il cennato giudizio in quanto fondato su una corretta metodologia ed esente da vizi logici>>. Nei riguardi di tale statuizione il ricorrente non propone specifiche censure limitandosi ad addebitare al Tribunale di "avere- genericamente ed apoditticamente aderito al parere del c.t.u." -,così come non indica specifici motivi di impugnazione avverso la relazione del c.t.u. nominato dal Pretore e nei riguardi della relazione del c.t.u. nominato nel giudizio di appello (prima della relativa decisione). In ogni caso, a conferma dell'integrale infondatezza del motivo in esame, si evidenzia che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di M merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta 7 individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di MO, con congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che non sussistevano, nella specie, i presupposti di legge per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. V. E', infine, pure infondato il terzo motivo di ricorso. Infatti, il rilievo in detto motivo dedotto [- che sta tutto nella seguente affermazione nelle more del giudizio le condizioni di salute M della ricorrente si sono ulteriormente aggravate, così come risulta dai certificati che si producono, con necessità di valutazione a norma dell'art. 149 "disp. att.” cod. proc. civ.>> -] si caratterizza negativamente per la sua evidente genericità, tardività e irritualità. In ogni caso, la cennata doglianza si appalesa inammissibile poichè dato il canone di autosufficienza del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass. n. 246/1976) - non è consentito che i motivi dell'impugnazione 8 siano ricercati fuori del testo del ricorso o desunti aliunde o per relationem da precedenti atti del processo. VI -. Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno va rigettato. Non si fa luogo ad alcuna statuizione quanto alle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti di tutte le parti, trattandosi di controversia promossa ai sensi dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ. e non ricorrendo l'ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. per difetto di legittimazione passiva;
rigetta il ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno; nulla per le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 28 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore لincent Miles 0 Dr. Race Ri otivion 1 3 I . T 3 D 5 R , A A O S ' . S L L A N L L A T fhille O T E S 3 P , D O I 7 A - P I S D 9 S O E M - I N P A 1 E 1 A D S IL CANCELLIERE D E I A , E Depositato in Cancelleria A G O T O R G N T T E E OL oggi, 20 GIU 2001 S T S I A L I M E G R E I E R A P R D L IL CANCELLIERË, L O T E R O D G