Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione consumato e non tentato (art. 624-bis cod. pen.), la condotta di colui che - scavalcando la recinzione di uno stabilimento commerciale - si impossessa, sottraendoli al detentore, di cavi elettrici, portandoli fuori dal luogo in cui sono custoditi, di guisa che al momento dell'intervento delle forze dell'ordine l'agente ha già disposto del bene sottratto come proprio, collocandolo al di fuori della recinzione che segna la proprietà del predetto stabilimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2010, n. 37205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37205 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/06/2010
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1549
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 33390/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \LA RA SE N. IL *11/07/1968*;
avverso la sentenza n. 1655/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 08/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO
1 - \L UR SE ricorre contro sentenza della Corte di Torino che, esclusa la recidiva e concessagli l'attenuante di cui all'art.62 c.p., n. 4, ritenuta prevalente sull'aggravante di cui all'art.625 c.p., n. 2 (uso di un taglierino e scavalcamento di una recinzione dello stabilimento Carrozzerie Bertone), gli ha ridotto la pena a m. 5 rec. ed Euro 120 m., per furto ai sensi dell'art. 624 bis c.p. di cavi elettrici. La Corte ha respinto la tesi che il delitto non fosse consumato.
2 - Il ricorso deduce essenzialmente vizio di motivazione - violazione di legge penale, per aver ritenuto il delitto consumato e conseguente errore nel determinare la pena.
Il ricorso è infondato. I riferimenti giurisprudenziali offerti nel ricorso rilevano in senso contrario. Decisivo non è difatti l'occultamento (modalità della condotta sottrattiva), ma la conseguita disponibilità della cosa sottratta (evento) da parte dell'agente, senza che il titolare del possesso l'abbia potuta impedire.
Nella specie la sentenza offre un argomento decisivo a sostegno della qualificazione del fatto come delitto consumato. L'ultimo capoverso di pag. 4 difatti reca;
"il bene sottratto era al momento dell'intervento delle forze dell'ordine già stato collocato al di fuori della recinzione che segnava la proprietà della ditta Bertone".
Per tal via significa, in maniera insuperabile, che l'agente aveva già disposto della cosa sottratta come se fosse propria, portandola fuori dal luogo in cui era custodita. E non rileva minimamente che la P.G. si sia avveduta dell'accaduto, impedendogli di fuggire con la stessa cosa già in suo possesso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2010